IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di ventiquattro ore consecutivo puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni ed integrazioni; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuta la necessita' di aggiungere alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa all'installazione e manutenzione di sistemi elaborazione dati, sussistendo motivazioni riconducibili ad esigenze tecniche o comunque a ragioni di pubblica utilita' come richiesto dall'art. 5 della legge n. 370/1934; Decreta: Alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente le attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' aggiunta la seguente voce: ===================================================================== | | Operazioni per le quali Numero | Natura dell'attivita' | e' concessa la deroga _______|___________________________________|_________________________ 51 Attivita' di installazione, assi- Per il personale addetto stenza e manutenzione di prodotti e sistemi informativi (hardware e software) anche di telecomunica- zioni, presso clienti e presso le aziende produttrici e installatrici Gestione dei servizi informatici in rete Roma, 25 giugno 1994 Il Ministro: MASTELLA ____________ N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934, recante norme sul riposo domenicale e settimanale: "Art. 5. - Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita': 1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate; 2) operazioni industriali il cui possesso debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo; 3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi; 4) altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'. Le attivita' di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti. (La competenza a determinare le attivita' sopraelencate e' ora del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n.721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, n.d.r.). - Il D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935. Nota al dispositivo: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934 si veda nelle note alle premesse.