AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 29 novembre 1993, n.
485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214".  I  DD.LL.  n.
485/1993,  n.  72/1994 e n. 214/1994, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1 aprile 1994 e n.
126 del 1 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
 
  1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n.  302  (a)  ,  e'
autorizzata la spesa di (( lire 20.000 milioni )) per l'anno 1993.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per ((
lire  20.000 milioni )) , delle disponibilita' del Fondo centrale per
il credito peschereccio di cui all'articolo 10,  comma  primo,  della
legge  17  febbraio  1982,  n.  41 (b) , che all'uopo vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.
((    2-bis.    Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma    ))
(( prevista al comma 1 e' destinata all'erogazione di un           ))
(( contributo    una tantum    per la ricapitalizzazione dei       ))
(( consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17     ))
(( della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a), che concorrono alla     ))
(( costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del          ))
(( finanziamento e' stabilita dal Comitato istituito dall'articolo ))
(( 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato         ))
(( dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165    (b) .  ))
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          ____________
             (a) La legge n. 302/1989 reca la disciplina del  credito
          peschereccio  di  esercizio.  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art.  17:
             "Art. 17. - 1. I consorzi di  garanzia  collettiva  fidi
          che  concorrono  alla  costituzione  di fondi di garanzia a
          carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi  derivanti
          dall'attivita'  di impresa delle cooperative di pescatori e
          delle imprese di  pesca  socie  attraverso  la  stipula  di
          convenzioni  con  gli  istituti  bancari e l'attivazione di
          linee di credito garantite dai consorzi  medesimi,  possono
          beneficiare  di un contributo dello Stato pari ad un decimo
          degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di
          200 milioni di lire annui.
             2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  per
          l'erogazione  del  contributo in conto capitale ai consorzi
          di   garanzia   anzidetti,   si   provvede   con   apposito
          accantonamento,     nell'ambito     delle    disponibilita'
          finanziarie previste dal successivo art. 20".
             (b) Il testo vigente del  primo  comma  dell'art.  10  e
          dell'art.   23   della  legge  n.  41/1982  (Piano  per  la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca  marittima)  e'
          il seguente:
             "Art.   10,  primo  comma.  -  E'  istituito  presso  il
          Ministero della marina mercantile il 'Fondo centrale per il
          credito peschereccio' per i fini  indicati  nel  successivo
          art.  11,  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
          bilancio, ai sensi dell'art.  9  della  legge  25  novembre
          1971, n. 1041".
             "Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). -
          La  concessione  dei contributi a fondo perduto e' disposta
          con decreto del Ministro della marina  mercantile,  sentito
          il parere di un apposito Comitato composta da:
            a)  il  direttore  generale  della  pesca  marittima  del
          Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
            b) il vice direttore generale  della  direzione  generale
          della   pesca   marittima   del   Ministero   della  marina
          mercantile,  che  lo  presiede  in  caso   di   assenza   o
          impedimento del presidente;
            c)  due  funzionari  della direzione generale della pesca
          marittima del Ministero della marina mercantile;
            d) un funzionario del Ministero del tesoro;
             e) quattro esperti  in  ricerche  applicate  alla  pesca
          marittima  ed  all'acquacoltura,  designati dal Comitato di
          cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla pesca
          marittima;
            f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali  delle
          cooperative   della   pesca  designati  dalle  associazioni
          stesse;
            g)  due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca
          designati dalle associazioni nazionali di categoria;
            h) quattro  rappresentanti  dei  lavoratori  della  pesca
          designati  dalle  organizzazioni  sindacali  presenti nella
          Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
            i) un rappresentante delle industrie conserviere;
            l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e
          salmastre.
             I componenti del Comitato sono nominati con decreto  del
          Ministro  della marina mercantile. I componenti di cui alle
          lettere c), d), e), f), g), h), i) e  l)  del  primo  comma
          possono essere confermati una sola volta.
             Il  Comitato  esprime il proprio preventivo parere sulle
          domande di concessione dei mutui sul Fondo per  il  credito
          peschereccio.
             Il  Comitato  valuta  la  compatibilita'  delle  singole
          iniziative con il piano di cui  all'art.  1,  nel  rispetto
          delle  priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal
          piano stesso.
             Il  Comitato  riferisce  ogni  sei  mesi,  con  apposita
          relazione, al Comitato di cui all'art. 3.
             Le   funzioni   di   segretario   sono  affidate  ad  un
          funzionario della Direzione generale della pesca  marittima
          di  livello  non  inferiore  al  settimo  coadiuvato  da un
          impiegato di livello inferiore al settimo.
            Le sedute del Comitato sono valide  con  la  presenza  di
          almeno  la  meta'  dei  membri  in  prima convocazione e di
          almeno un terzo in seconda convocazione.
             Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla
          maggioranza degli intervenuti; in caso di  parita'  prevale
          il voto del presidente.
             Il   presidente  puo'  convocare  alle  riunioni,  senza
          diritto di voto,  funzionari  del  Ministero  della  marina
          mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei
          all'amministrazione statale".