AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214". I DD.LL. n. 485/1993, n. 72/1994 e n. 214/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. 1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a) , e' autorizzata la spesa di (( lire 20.000 milioni )) per l'anno 1993. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per (( lire 20.000 milioni )) , delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (b) , che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente. (( 2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma )) (( prevista al comma 1 e' destinata all'erogazione di un )) (( contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei )) (( consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 )) (( della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a), che concorrono alla )) (( costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del )) (( finanziamento e' stabilita dal Comitato istituito dall'articolo )) (( 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato )) (( dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (b) . )) 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ____________ (a) La legge n. 302/1989 reca la disciplina del credito peschereccio di esercizio. Si trascrive il testo del relativo art. 17: "Art. 17. - 1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attivita' di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dal successivo art. 20". (b) Il testo vigente del primo comma dell'art. 10 e dell'art. 23 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e' il seguente: "Art. 10, primo comma. - E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il 'Fondo centrale per il credito peschereccio' per i fini indicati nel successivo art. 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". "Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). - La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composta da: a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede; b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente; c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse; g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria; h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima; i) un rappresentante delle industrie conserviere; l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta. Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilita' delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'art. 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il presidente puo' convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale".