AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 dicembre 1993, n. 488, 29 gennaio 1994, n. 76, e 31 marzo 1994, n. 217". I DD.LL. n. 488/1993, n. 76/1994 e n. 217/1994, riguardanti, i primi due, attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e, il terzo, attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1994, n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. 1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprieta' e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica. 2. E' vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie. 3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilita', ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente: a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia; b) ovvero da qualunque "entita'", ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche; c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque "entita'" di cui alla lettera b). 4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo. 5. Ai conti bancari dell'ambasciata e dei consolati libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze. 6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese precedente. 7. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.