AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 dicembre 1993, n. 488,
29 gennaio 1994, n. 76, e  31  marzo  1994,  n.  217".  I  DD.LL.  n.
488/1993,  n.  76/1994  e  n.  217/1994,  riguardanti,  i  primi due,
attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di  sicurezza  delle
Nazioni  Unite  nei  confronti  della  Libia, e, il terzo, attuazione
dell'embargo deliberato dal  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
Unite  nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  25
del  1  febbraio  1994, n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno
1994).
                               Art. 1.
  1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse  finanziarie,
incluse  quelle  derivanti  da  cessioni di proprieta' e dei relativi
redditi, posseduti o controllati direttamente  o  indirettamente  dal
Governo  e  dalle  pubbliche  amministrazioni  della  Libia  o da una
impresa libica.
  2. E' vietato porre a disposizione  del  Governo,  delle  pubbliche
amministrazioni  della  Libia o di una impresa libica fondi o risorse
finanziarie.
  3. Per impresa libica si  intende  qualsiasi  impresa  commerciale,
industriale  o  di  gestione di servizi di pubblica utilita', ovunque
situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente
o indirettamente:
    a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;
    b)  ovvero da qualunque "entita'", ovunque situata o organizzata,
posseduta  o  controllata  dal  Governo   libico   o   da   pubbliche
amministrazioni libiche;
    c)  ovvero  da qualunque persona che agisca per conto del Governo
libico o  di  pubbliche  amministrazioni  libiche,  o  per  conto  di
qualunque "entita'" di cui alla lettera b).
  4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle
altre  risorse  finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura
di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas  naturale  ed  i
prodotti  da  esso  derivati,  o  di prodotti e di beni agricoli, che
traggono la loro origine dalla Libia e che  sono  esportati  da  quel
Paese  successivamente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti  bancari
separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.
  5.  Ai  conti  bancari  dell'ambasciata  e  dei consolati libici in
Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  fermo
restando  che  i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente
per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze.
  6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al  Ministero  del
tesoro,  a  partire  dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei
conti intrattenuti presso di essi dai soggetti  di  cui  al  comma  1
verificatisi nel mese precedente.
  7.  L'indisponibilita'  di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di
rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti  dai  soggetti
previsti nel medesimo comma.