IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46- bis del 12 giugno 1992, con il quale venivano individuati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facolta' potevano bandire i concorsi per posti di professore di prima fascia; Su conforme parere del Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 22 gennaio 1993, 22 aprile 1993, 21 maggio 1993, 14 settembre 1993, del 21 gennaio 1994 e del 17 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, individuati con sigla e titolo contenenti le discipline raggruppate secondo criteri di omogeneita' scientifica e didattica. Ai settori cosi' determinati si riferiscono la pertinenza delle titolarita' dei professori e dei ricercatori anche ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali, non piu' collegato alle singole discipline, nonche' l'inquadramento ai fini delle funzioni didattiche. In relazione alle diverse finalita' perseguite, la presenza delle discipline nei settori non comporta di per se' l'inclusione delle discipline medesime negli ordinamenti didattici nazionali.