IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art.
14;
   Visto il decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in data 16 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46- bis  del  12  giugno  1992,  con  il  quale
venivano  individuati  i raggruppamenti delle discipline per le quali
le facolta' potevano bandire i concorsi per posti  di  professore  di
prima fascia;
   Su  conforme  parere  del  Consiglio universitario nazionale nelle
sedute del 22 gennaio 1993,  22  aprile  1993,  21  maggio  1993,  14
settembre 1993, del 21 gennaio 1994 e del 17 febbraio 1994;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 1994;
   Sulla proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
   1.  Sono  approvati  i  settori  scientifico-disciplinari  di  cui
all'allegato  1,  che  fa  parte  integrante  del  presente  decreto,
individuati  con  sigla e titolo contenenti le discipline raggruppate
secondo criteri di omogeneita' scientifica e  didattica.  Ai  settori
cosi'  determinati si riferiscono la pertinenza delle titolarita' dei
professori  e  dei  ricercatori  anche  ai   fini   dell'attribuzione
dell'elettorato  attivo e passivo per la formazione delle commissioni
concorsuali, non piu'  collegato  alle  singole  discipline,  nonche'
l'inquadramento  ai fini delle funzioni didattiche. In relazione alle
diverse  finalita'  perseguite,  la  presenza  delle  discipline  nei
settori  non  comporta  di  per  se'  l'inclusione  delle  discipline
medesime negli ordinamenti didattici nazionali.