AVVERTENZA:
   Il titolo del presente decreto e' stato sostituito dalla legge  di
conversione con quello soprariportato.
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209".
Il D.L. n. 209/1994, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1994).
                               Art. 1.
        Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
               sorte nei territori della ex Jugoslavia
 
  1.  Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere
umanitario a  favore  degli  sfollati  delle  Repubbliche  sorte  nei
territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge
24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre  1992,  n.  390  (a),  e'  autorizzata  la spesa di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
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             (a)  L'art.  1  del   D.L.   n.   350/1992   (Interventi
          straordinari   di   carattere  umanitario  a  favore  degli
          sfollati delle Repubbliche sorte  nei  territori  della  ex
          Jugoslavia,  nonche'  misure urgenti in materia di rapporti
          internazionali  e  di   italiani   all'estero)   e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Interventi straordinari). - 1. Per far fronte
          alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati  delle
          Repubbliche  sorte  nei  territori  della ex Jugoslavia, il
          Governo  e'  autorizzato  ad   effettuare   interventi   di
          carattere  straordinario.  Essi  sono aggiuntivi rispetto a
          quelli effettuabili ai sensi  della  legislazione  vigente.
          Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza
          alcuna  discriminazione, in particolare di carattere etnico
          e religioso.
             2.  Gli   interventi   straordinari   sono   diretti   a
          contribuire  a  fronteggiare  le necessita' di soccorso, di
          accoglienza ed assistenza  degli  sfollati  nel  territorio
          delle  Repubbliche  di  cui al comma 1, anche attraverso la
          partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.
             3. Gli interventi straordinari sono  inoltre  diretti  a
          fronteggiare  le  esigenze degli sfollati di cui al comma 1
          accolti sul territorio nazionale, connesse alla  ricezione,
          al   trasporto,   all'alloggio,  al  vitto,  al  vestiario,
          all'assistenza    igienico    sanitaria,     all'assistenza
          socio-economica,  e  a  quella  in  favore  dei  minori non
          accompagnati, nonche' al rimpatrio  o  trasferimento  degli
          stessi.
             4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente capo e per
          l'effettuazione dei conseguenti interventi,  il  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attivita'
          dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato,
          degli enti locali, della Croce rossa  italiana  e  di  ogni
          altra  istituzione  e organizzazione operante per finalita'
          umanitarie.
             5.  Gli  interventi  sono  promossi  d'intesa   con   le
          amministrazioni  competenti.  Per  le  finalita'  di cui al
          comma 3 sono prioritariamente utilizzati  immobili  o  aree
          demaniali  e altri edifici di proprieta' pubblica, all'uopo
          mantenuti o rimessi  in  efficienza,  compatibilmente  alle
          esigenze da fronteggiare".