Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1,  comma  1,
del  decreto-legge  n.  199/1993 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unita' lavorative
a fianco di ciascuna azienda indicati:
  1) Prime international consulting, con sede in Fiumicino (Roma) e
   unita' di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 13 ottobre 1993.
  2) S.a.s. Viale di Viale Enrico & C., con sede in Imperia e unita'
   di Imperia:
periodo: dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3;
prima concessione: dal 1 giugno 1993.
  3) S.a.s. Viale di Viale Enrico & C., con sede in Imperia e unita'
   di Imperia:
periodo: dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4;
prima concessione: dal 1 aprile 1993.
  4) S.r.l. Tarquinio Giribaldi, con sede in Imperia e unita' di
   Imperia:
periodo: dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 25 marzo 1993.
  5) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di
   Luino (Varese):
periodo: dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 14 giugno 1993.
  6) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di
   Luino (Varese):
periodo: dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 9;
prima concessione: dal 1 luglio 1993.
  7) S.r.l. Spedipra, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unita'
   di Cassano Magnago (Varese):
periodo: dal 10 maggio 1993 al 9 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2;
prima concessione: dal 10 maggio 1993.
  8) S.r.l. Gamco international, con sede in Cernusco sul Naviglio
   (Milano) e unita' di Milano:
periodo: dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2;
prima concessione: dal 17 maggio 1993.
  9) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Napoli:
periodo: dal 30 marzo 1993 al 29 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 30 marzo 1993.
10) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Trieste:
periodo: dal 31 marzo 1993 al 30 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2;
prima concessione: dal 31 marzo 1993.
11) S.p.a. Mondial express, dal 1 gennaio 1994 Mondial Medtrans, con
   sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano);
periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 28.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
   ministeriale n. 13279/83 del 14 settembre 1993.
12) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e
   unita' di Redecesio e sede di Milano:
periodo: dal 31 dicembre 1993 al 30 dicembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 8;
prima concessione: dal 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Itin,  con  sede  in  Catania  e  unita'  in
Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1993  al  28  dicembre
1994.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia  e  unita'
in   Brescia,   e'   prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con  sede  in  Foggia  e
unita'  in  Foggia,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo  dal  7  aprile  1994  al  6
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con  sede  in  Foggia  e
unita'  in  Foggia,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo  dal  7  aprile  1994  al  6
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  15  luglio  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Offset
meridionale con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal
21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.
   Contributo addizionale: no a decorrere dal 31 marzo 1993 data  del
fallimento.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata  in  favore
di  un  numero  massimo  di  venticinque  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Aliscafi SNAV, sede e unita' di Messina, l'indennita' pari  al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto
dagli  articoli  1  e  3  del  decreto-legge  21 giugno 1993, n. 199,
convertito, con modificazioni, nella legge 9  agosto  1993,  n.  293,
dall'art.  6,  comma  15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonche'
dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n.  400,  per
il periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata in favore
di un  numero  massimo  di  un  lavoratore  dipendente  dalla  S.p.a.
Bulkitalia, sede e unita' di Genova, l'indennita' pari al trattamento
massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  previsto  dagli
articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,  convertito,
con  modificazioni  nella  legge  9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6,
comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236,  nonche'  dall'art.  1,
comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal
1 giugno 1994 al 31 maggio 1995.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata in favore
di un numero massimo di cinque  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
N.A.I.   -   Navigazione  Alta  Italia,  sede  e  unita'  di  Genova,
l'indennita' pari al trattamento massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria,  previsto  dagli  articoli  1 e 3 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  9
agosto  1993,  n.  293,  dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio
1993, n. 236, nonche' dall'art. 1,  comma  8,  del  decreto-legge  21
giugno  1994,  n. 400, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 14 aprile
1995.
   Con  decreto  ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fintrel, con sede  in  Napoli,  e  unita'  in
Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995.
   La proroga di cui al precedente comma, non opera per i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno 1994, n. 299.