Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Acquario,
con  sede  in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 30 ore a 20 ore
settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per  20  lavoratori
su un organico di 22 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o
lo  stabilimento  Alenia  di  Capodichino,  per  il  periodo  dal  20
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14506 del 30 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario,
con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  30  ore  a  20  ore
settimanali  con  una riduzione giornaliera a 4 ore per 20 lavoratori
su un organico di 22 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o
lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14466 del 30 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi
Maggiore, con sede in Roma, unita' di Roma e unita' nazionali, per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  184 lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 283 unita' per il periodo dal 1  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi
Maggiore, con sede in Roma, unita' di Roma e unita' nazionali, per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  184 lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 283 unita' per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe, con
sede in Vicenza e unita' di Marostica (Vicenza), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione   dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  26,6  ore  medie
settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 350 unita' per il periodo dal 1 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Belfe,  con
sede in Vicenza e unita' di Marostica (Vicenza), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  26,6  ore   medie
settimanali  nei  confronti  di 19 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 350 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamo
Espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unita' di  Ranica  (Bergamo),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  28  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  12  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 17 unita' per il periodo dall'8  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l Bergamo
Espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unita' di  Ranica  (Bergamo),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  28  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  12  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 17 unita' per il periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Betanews,
con  sede  in  Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 24 ore
medie  settimanali  per  11  dipendenti  occupati  a  tempo  pieno  e
indeterminato  su  un  organico  di  13  unita', per il periodo dal 1
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Betanews, con
sede  in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  24  ore  medie
settimanali per 12 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Betanews, con
sede  in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore  medie
settimanali per 12 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato,
per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cementi della
Lucania, con sede in Potenza e unita' di  Potenza,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16,1 ore  settimanali
medie  per  42  operai  a decorrere dal 1 aprile 1994, n. 4 impiegati
effettueranno una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  32,68  ore
medie  settimanali,  tali  riduzioni  verranno  articolate  per  ogni
reparto di appartenenza secondo le tabelle allegate che costituiscono
parte integrante  del  presente  accordo  per  46  lavoratori  su  un
organico di 51, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciries,  con
sede  in  San  Polo  Matese  (Campobasso),  unita' di San Polo Matese
(Campobasso) uffici e unita' di Campobasso,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a  mediamente  20  ore
settimanali  su  base annua e trimestrale per 24 dei 24 dipendenti in
organico nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato verbale  di
accordo  del  30  dicembre  1993 e 14 febbraio 1994 che costituiscono
parte integrante del presente decreto, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia
Tessile  Tifernate,  con  sede  in  Promano  di  Citta'  di  Castello
(Perugia)  e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a una media di 20
ore settimanali, secondo l'articolazione di cui all'accordo  allegato
che  costituisce parte integrante del presente decreto, nei confronti
di 93 operai e un impiegato costituenti  l'intero  organico,  per  il
periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia
Tessile  Tifernate,  con  sede  in  Promano  di  Citta'  di  Castello
(Perugia)  e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a una media di 20
ore  settimanali, secondo l'articolazione di cui all'accordo allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto, nei  confronti
di  93  operai  e  un impiegato costituenti l'intero organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria
Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unita' di  Brenta  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore medie
settimanali nei confronti di 4 lavoratori a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 68 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 30 maggio 1994 n. 15062.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria
Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unita' di  Brenta  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore medie
settimanali nei confronti di 4 lavoratori a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a 68 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 30 maggio 1994 n. 15063.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc.
Coop.va C.E.L.I. con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S.  Ninfa
(Trapani),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  32  ore  settimanali  in  favore  di  quaranta dipendenti con
qualifica  impiegatizia, su organico di centotrentacinque unita', per
il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Soc.
Coop.va  C.E.L.I. con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S. Ninfa
(Trapani), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 32  ore  settimanali  in  favore  di  quaranta  dipendenti  con
qualifica  impiegatizia, su organico di centotrentacinque unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec con
sede in Palermo e unita' di Crotone (Catanzaro), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 39 ore a 13 ore medie settimanali
per centonovantasette unita' e a 18 ore medie settimanali  per  venti
lavoratori  turnisti,  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec con
sede in Palermo e unita' di Crotone (Catanzaro), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 13 ore medie  settimanali
per  centonovantasette  unita' e a 18 ore medie settimanali per venti
lavoratori turnisti, per il periodo  dal  29  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware
e  Software  Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e
unita' di Baranzate  di  Bollate  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie  settimanali
nei   confronti   di  ventiquattro  lavoratori  ed  a  20  ore  medie
settimanali nei  confronti  di  cinque  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a trentasei unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 25 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware
e  Software  Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e
unita'  di  Baranzate  di  Bollate  (Milano),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali
nei  confronti  di  ventiquattro  lavoratori  ed  a  20   ore   medie
settimanali  nei  confronti  di  cinque  lavoratori  a  fronte  di un
organico complessivo pari a trentasei unita', per il periodo  dal  23
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart con
sede in Roma e unita' di Roma, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a  19,6  ore  medie  settimanali  per
cinquantanove  lavoratori;  a  24  ore  medie  settimanali  per venti
lavoratori e a 26 ore medie settimanali per venticinque lavoratori su
un organico complessivo di centosette unita', per il periodo  dal  13
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart con
sede  in  Roma  e  unita'  di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 19,6 ore medie settimanali per
cinquantanove lavoratori;  a  24  ore  medie  settimanali  per  venti
lavoratori e a 26 ore medie settimanali per venticinque lavoratori su
un  organico  complessivo  di centosette unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac con
sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  34 ore medie
settimanali per due lavoratori, a 30 ore medie settimanali per  sette
lavoratori,  a  31,7  ore medie settimanali per otto lavoratori, a 14
ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie  settimanali
per  due  lavoratori, a 32 ore medie settimanali per un lavoratore, a
16  ore  medie  settimanali  per  un  lavoratore,  a  20  ore   medie
settimanali  per  un  lavoratore;  il  tutto  a fronte di un organico
complessivo pari a sessantanove unita', per il periodo dal 2 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ormac  con
sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  34 ore medie
settimanali per due lavoratori, a 30 ore medie settimanali per  sette
lavoratori,  a  31,7  ore medie settimanali per otto lavoratori, a 14
ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie  settimanali
per  due  lavoratori, a 32 ore medie settimanali per un lavoratore, a
16  ore  medie  settimanali  per  un  lavoratore,  a  20  ore   medie
settimanali  per  un  lavoratore;  il  tutto  a fronte di un organico
complessivo pari a sessantanove unita', per il periodo dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.  PAC  -
Produttori  Avicoli  del  Chianti con sede in Monteriggioni (Siena) e
unita' di Monteriggioni (Siena), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 39 ore a 31 ore medie  settimanali  mediante
la  sospensione per un'intera giornata a settimana di gruppi di sei o
sette lavoratori, per un totale  di  venticinque  lavoratori,  su  un
organico complessivo di cinquantaquattro unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B. con
sede in Fermignano (Pesaro) e unita' di Fermignano  (Pesaro),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  25  ore
settimanali  per  novanta dipendenti dei centouno in organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti  con
sede  in  Solbiate  Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore
medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a centosettantuno unita', per il periodo
dall'11 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti  con
sede  in  Solbiate  Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore
medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a centosettantuno unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 10 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style
con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  una
riduzione  mensile  pro capite come dalla tabella allegata al verbale
di accordo, che e' parte integrante  del  presente  decreto,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Soc.
Coop.va  Costruzioni  Sud  con  sede  in  Ragusa,  unita' di Ragusa e
ufficio tecnico amministrativo Comiso, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali, articolata su 4
giorni lavorativi dal lunedi' al giovedi', in favore di sedici unita'
con  qualifica  di  impiegati  amministrativi, tecnici e l'addetto ai
servizi operativi di sede, su un organico di settantatre  dipendenti,
per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc.
Coop.va Costruzioni Sud con  sede  in  Ragusa,  unita'  di  Ragusa  e
ufficio tecnico amministrativo Comiso, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali, articolata su 4
giorni lavorativi dal lunedi' al giovedi', in favore di sedici unita'
con qualifica di impiegati amministrativi,  tecnici  e  l'addetto  ai
servizi  operativi di sede, su un organico di settantatre dipendenti,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A. con
sede  in  Bientina (Pisa) e unita' di Bientina (Pisa), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 24,4 ore medie
settimanali  per  l'intero  organico  di  sedici  unita'  secondo  le
modalita'  specificate  nell'accordo integrativo stipulato in data 10
gennaio 1994 che forma parte integrante del presente decreto, per  il
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A. con
sede  in  Bientina (Pisa) e unita' di Bientina (Pisa), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 24,4 ore medie
settimanali  per  l'intero  organico  di  sedici  unita'  secondo  le
modalita'  specificate  nell'accordo integrativo stipulato in data 10
gennaio 1994 che forma parte integrante del presente decreto, per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom con
sede in Lammari (Lucca) e unita' di Lammari (Lucca), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore  medie
settimanali  per  undici  lavoratori  su  un  organico  di quarantuno
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom con
sede in Lammari (Lucca) e unita' di Lammari (Lucca), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore  medie
settimanali  per  undici  lavoratori  su  un  organico  di quarantuno
unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Tecnicoop con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres
(Sassari), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori  (tredici  operai  e
nove impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti
in organico, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14060 del 18 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Tecnicoop con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres
(Sassari),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore settimanali per ventidue lavoratori (tredici operai e
nove impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti
in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14809 del 3 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Tessitura
Armand  Saccal con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti  di  quindici  unita'  a
fronte  di un organico complessivo pari a ventidue lavoratori, per il
periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Tessitura
Armand  Saccal con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti  di  quindici  unita'  a
fronte  di un organico complessivo pari a ventidue lavoratori, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toncelli
cucine componibili con sede in Peccioli (Pisa) e unita'  di  Peccioli
(Pisa),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  19,4 ore medie settimanali per ventinove operai ed a 27,1 ore
medie  settimanali  per  sedici  impiegati   secondo   le   modalita'
specificate  nell'allegato  accordo  che  forma  parte integrante del
presente decreto, per il periodo dal 10 gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil tenda
Italia con sede in Massarosa (Lucca) e unita' di  Massarosa  (Lucca),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
medie  settimanali  per  dieci  unita'  su un organico di diciassette
lavoratori secondo le modalita' di cui all'allegato accordo che forma
parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1  dicembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   20   luglio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil Tenda
Italia con sede in Massarosa (Lucca) e unita' di  Massarosa  (Lucca),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
medie  settimanali  per  dieci  unita'  su un organico di diciassette
lavoratori secondo le modalita' di cui all'allegato accordo che forma
parte integrante del presente decreto, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giguno 1994.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  24  agosto  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Manuli autoadesivi, con  sede  in  Santi  Cosma  e  Damiano
(Latina) e unita' di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal
24 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza
24 febbraio 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  1  gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino,  con  sede  in  Piombino
(Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), Sesto S. Giovanni (Milano),
per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 30 luglio 1993 con decorrenza 1
luglio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  1  luglio  1993  con
effetto  dal  2  novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Uno A Erre Italia, con sede in Arezzo e unita'  di  Arezzo,
Milano  e  S.  Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1
maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza  2
novembre 1993;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal  19  aprile  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Societa' ittica nazionale, con sede in Pietrasanta  (Lucca)
e  unita'  di Pietrasanta (Lucca), per il periodo dal 19 ottobre 1993
al 18 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19
ottobre 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Henraux,  con  sede  in  Querceta  di Serravezza (Lucca) e
unita' di Querceta di Serravezza  (Lucca),  per  il  periodo  dal  28
dicembre 1993 al 27 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 28
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Filatura  e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede
in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il  periodo  dal  7
agosto 1993 al 21 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 7
agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 13998/12 del 18 gennaio 1994;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
ottobre  1993  con  effetto  dal  16  dicembre  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e
unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16  dicembre
1993 al 15 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 16
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Comau gruppo Fiat, con sede in Grugliasco (Torino) e unita'
di Grugliasco, Borgaretto, Beinasco (Torino), Modena, per il  periodo
dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  15 marzo 1994 con decorrenza 1
marzo 1994;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita'  di  Milano,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  18 marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Torno,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Milano, per il
periodo dal 5 novembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza  1
settembre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 23/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di  Napoli,  per
il periodo dal 1 giugno 1993 al 29 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 14 giugno 1993 con decorrenza 1
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 1 giugno 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.n.c.  Conceria  Germana, con sede in Solofra (Avellino) e unita'
di Solofra (Avellino), per il periodo  dal  1  dicembre  1992  al  31
maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993  con
effetto  dal  21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.a.s. Professional Photo, con sede in Villa Literno  (Caserta)  e
unita'  di Villa Literno (Caserta), per il periodo dal 21 giugno 1993
al 3 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con  decorrenza  21
giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 1 febbraio 1993, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fibre  acriliche,  con  sede  in Cesano Maderno (Milano) e
unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al
31 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza  1
ottobre 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo  e  unita'  di  Pisticci
(Matera), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  fibre,  con  sede  in  Palermo e unita' di Ottana
(Nuoro), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza  1
ottobre 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli,  per
il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 19
aprile  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Montefibre, con sede in Milano e unita' di Acerra (Napoli)
e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 ottobre 1993  al  31
dicembre 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cantieri del Tirreno, con sede in Porto Torres (Sassari)  e
unita'  di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 15 ottobre 1993
all'11 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993  con  decorrenza
15 ottobre 1993;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 14178/2 del 7 febbraio 1994;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  18  gennaio  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e  unita'  di  Bari  -
strutt.  periferiche,  Caltanissetta, Chioggia (Venezia), Manfredonia
(Foggia), Martina Franca (Taranto),  Milano  -  strutt.  periferiche,
Palermo  -  fil.  via  R.  Settimo  e  strutt.  periferiche, Pescara,
Portogruaro  (Venezia),  Roma  -  strutt.  periferiche,   S.   Severo
(Foggia), sede di Milano, Trani (Bari), per il periodo dal 18 gennaio
1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 18
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
94A4973-94A4989