VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Roma, 23 giugno 1994 Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 112 aggiornamento OGGETTO: Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari. La possibilita' che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed efficiente di titoli di debito privati e' direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilita' e l'ordinato funzionamento del mercato stesso. Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore. L'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha innovato la disciplina dei controlli sull'offerta in Italia di valori mobiliari. Il testo unico ha introdotto un sistema semplificato in luogo di quello preesistente, basato sulle leggi n. 375/36, n. 77/83 e n. 281/85 che prevedevano, sul piano autorizzatorio, il concorso di piu' autorita'. L'obbligo per gli operatori di fornire informazioni alla Banca d'Italia sussiste ora per le operazioni piu' rilevanti; la Banca d'Italia puo' effettuare interventi in conformita' ai criteri fissati dal Comitato per il credito e il risparmio e solo al fine di assicurare stabilita' al mercato dei valori mobiliari. Il Comitato, con delibera del 12 gennaio 1994, ha previsto che la Banca d'Italia possa differire o vietare offerte di titoli che per le quantita' rilevanti, concentrate in un determinato periodo, siano di ostacolo ad un ordinato funzionamento del mercato. Per il raggiungimento del medesimo obiettivo la Banca d'Italia puo' vietare operazioni concernenti valori mobiliari che: violino discipline generali o settoriali; offrano remunerazioni fuori mercato; presentino caratteristiche finanziarie non ispirate a criteri di oggettivita' e trasparenza; siano emessi da soggetti esteri non sottoposti ad adeguate forme di controllo nei rispettivi ordinamenti. * * * Con le presenti istruzioni viene introdotto un sistema di comunicazioni preventive che coniughi le esigenze conoscitive della Banca d'Italia con quelle di correntezza degli operatori. Non sono infatti assoggettate alla disciplina, oltre alle offerte di valori mobiliari escluse per effetto dello stesso art. 129 (titoli di Stato o garantiti dallo Stato; titoli azionari; quote di fondi comuni di investimento italiani; quote di OICVM situati in altri Paesi dell'Unione Europea; titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministro del tesoro), anche altre operazioni. Tra di esse figurano quelle di ammontare inferiore a limiti prestabiliti e quelle relative a: titoli di Stati appartenenti all'U.E. o garantiti da Stati appartenenti all'U.E.; certificati di deposito e buoni fruttiferi aventi caratteristiche "standard" (cfr. sezione I, paragrafo 5). Inoltre, i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite l'offerta di valori mobiliari (banche, fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 1993) possono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione "cumulativa", comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. sezione II, paragrafo 4). Sono previste altre due modalita' di comunicazione: "ordinaria", che va effettuata almeno venti giorni prima di ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione stessa; "abbreviata", che beneficia di un termine piu' breve (cinque giorni lavorativi) e riguarda valori mobiliari le cui caratteristiche sono gia' note alla Banca d'Italia (cfr. sezione II, rispettivamente paragrafi 3 e 5). E' anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive finalizzato, secondo quanto stabilito dal CICR, ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari. Per le banche non e' piu' prevista una autorizzazione preventiva per la partecipazione ai consorzi di garanzia e collocamento; esse sono tenute ad effettuare una mera segnalazione consuntiva sui collocamenti effettuati ivi compresi i titoli azionari. Analoga segnalazione e' effettuata dagli altri intermediari del mercato mobiliare (cfr. sezione IV). La sezione III e' dedicata agli interventi che la Banca d'Italia puo' effettuare per ragioni connesse all'ammontare delle operazioni (paragrafo 2) e alle caratteristiche dei titoli (paragrafo 3). * * * Le allegate istruzioni completano, per le banche, la disciplina delle operazioni in valori mobiliari che, sul piano prudenziale, sono gia' adeguatamente regolamentate dalle norme in materia di coefficiente di solvibilita', concentrazione dei rischi, partecipazioni. Sono abrogati i capitoli XIII, XXXVIII e XLVIII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi, unitamente alla relativa modulistica. Le disposizioni allegate danno luogo ad un nuovo capitolo XIII e prevedono nuovi schemi di comunicazione e segnalazione. Sono modificate, per ragioni di coerenza, le istruzioni di vigilanza concernenti la raccolta di risparmio effettuata dalle banche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni (cap. LVII, sezione IV - Altri titoli). Le presenti Istruzioni si applicano immediatamente. Esse saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale attesta la rilevanza che assumono per molteplici operatori. * * * Le banche che, ai sensi della previgente disciplina, hanno gia' comunicato le proprie previsioni circa le emissioni da effettuarsi nel secondo semestre dell'anno in corso, (avvalendosi del prospetto B di cui all'abrogato capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza) non sono tenute ad effettuare ulteriori adempimenti purche' ricorrano congiuntamente le condizioni sub 1) e 2) previste nel paragrafo 4.1 delle allegate Istruzioni. I soggetti che, in base alle nuove Istruzioni, hanno la possibilita' di effettuare la comunicazione "cumulativa", possono avvalersi nell'immediato di tale facolta' utilizzando lo schema di cui all'allegato C (con riferimento al restante periodo del semestre in corso). Al fine di evitare soluzioni di continuita' nelle informazioni in possesso della Banca d'Italia, i soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni consuntive provvederanno a trasmettere, anche avvalendosi di un unico modulo 83 Vig., le informazioni relative ai collocamenti di azioni effettuati nel periodo 1 gennaio-30 giugno dell'anno in corso. Il Governatore