VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
   Roma, 23 giugno 1994
        Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 112 aggiornamento
OGGETTO: Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari.
   La  possibilita'  che  si formi e si sviluppi un mercato spesso ed
efficiente di titoli di  debito  privati  e'  direttamente  collegata
all'efficacia  dei  controlli  volti  a  garantire  la  stabilita'  e
l'ordinato funzionamento del mercato stesso.
   Controlli   che   impediscano   fenomeni   di   grave    turbativa
nell'afflusso  dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare
dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza  nella  formazione  dei
prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.
   L'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo
unico  delle  leggi  in materia bancaria e creditizia) ha innovato la
disciplina dei controlli sull'offerta in Italia di valori  mobiliari.
Il  testo  unico  ha  introdotto  un sistema semplificato in luogo di
quello preesistente, basato sulle leggi n.  375/36,  n.  77/83  e  n.
281/85 che prevedevano, sul piano autorizzatorio, il concorso di piu'
autorita'.  L'obbligo  per gli operatori di fornire informazioni alla
Banca d'Italia sussiste ora per  le  operazioni  piu'  rilevanti;  la
Banca  d'Italia  puo' effettuare interventi in conformita' ai criteri
fissati dal Comitato per il credito e il risparmio e solo al fine  di
assicurare stabilita' al mercato dei valori mobiliari.
   Il  Comitato, con delibera del 12 gennaio 1994, ha previsto che la
Banca d'Italia possa differire o vietare offerte di titoli che per le
quantita' rilevanti, concentrate in un determinato periodo, siano  di
ostacolo ad un ordinato funzionamento del mercato.
   Per  il  raggiungimento  del  medesimo obiettivo la Banca d'Italia
puo' vietare operazioni concernenti  valori  mobiliari  che:  violino
discipline   generali   o  settoriali;  offrano  remunerazioni  fuori
mercato;  presentino  caratteristiche  finanziarie  non  ispirate   a
criteri  di  oggettivita'  e  trasparenza;  siano  emessi da soggetti
esteri non sottoposti ad adeguate forme di controllo  nei  rispettivi
ordinamenti.
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   Con   le  presenti  istruzioni  viene  introdotto  un  sistema  di
comunicazioni preventive che coniughi le esigenze  conoscitive  della
Banca d'Italia con quelle di correntezza degli operatori.
   Non  sono infatti assoggettate alla disciplina, oltre alle offerte
di valori mobiliari escluse per effetto dello stesso art. 129 (titoli
di Stato o garantiti dallo Stato; titoli  azionari;  quote  di  fondi
comuni  di  investimento  italiani;  quote  di OICVM situati in altri
Paesi dell'Unione Europea; titoli emessi in forza  di  autorizzazione
del  Ministro  del  tesoro),  anche  altre  operazioni.  Tra  di esse
figurano quelle di ammontare inferiore a limiti prestabiliti e quelle
relative a: titoli di Stati  appartenenti  all'U.E.  o  garantiti  da
Stati   appartenenti   all'U.E.;  certificati  di  deposito  e  buoni
fruttiferi  aventi  caratteristiche  "standard"  (cfr.   sezione   I,
paragrafo 5).
   Inoltre,  i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite
l'offerta di valori mobiliari (banche, fondi comuni  di  investimento
non  armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto
ministeriale del 27 luglio 1993) possono inviare alla Banca  d'Italia
una comunicazione "cumulativa", comprensiva di tutte le operazioni da
realizzare   nell'arco  di  un  semestre  solare  (cfr.  sezione  II,
paragrafo 4).
   Sono previste altre due modalita' di  comunicazione:  "ordinaria",
che  va  effettuata  almeno  venti  giorni prima di ogni operazione e
raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione
stessa; "abbreviata", che beneficia di un termine piu' breve  (cinque
giorni lavorativi) e riguarda valori mobiliari le cui caratteristiche
sono  gia' note alla Banca d'Italia (cfr. sezione II, rispettivamente
paragrafi 3 e 5).
   E'  anche  previsto  un   sistema   di   segnalazioni   consuntive
finalizzato,  secondo  quanto  stabilito dal CICR, ad una rilevazione
sistematica dei collocamenti di valori mobiliari. Per le  banche  non
e'  piu' prevista una autorizzazione preventiva per la partecipazione
ai  consorzi  di  garanzia  e  collocamento;  esse  sono  tenute   ad
effettuare   una   mera   segnalazione  consuntiva  sui  collocamenti
effettuati ivi compresi i titoli azionari.  Analoga  segnalazione  e'
effettuata  dagli  altri  intermediari  del  mercato  mobiliare (cfr.
sezione IV).
   La sezione III e' dedicata agli interventi che la  Banca  d'Italia
puo'  effettuare  per ragioni connesse all'ammontare delle operazioni
(paragrafo 2) e alle caratteristiche dei titoli (paragrafo 3).
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   Le allegate istruzioni completano, per le  banche,  la  disciplina
delle operazioni in valori mobiliari che, sul piano prudenziale, sono
gia'   adeguatamente   regolamentate   dalle   norme  in  materia  di
coefficiente   di   solvibilita',    concentrazione    dei    rischi,
partecipazioni.
   Sono  abrogati  i capitoli XIII, XXXVIII e XLVIII delle Istruzioni
di  vigilanza  per  gli  enti  creditizi,  unitamente  alla  relativa
modulistica.  Le  disposizioni  allegate  danno  luogo  ad  un  nuovo
capitolo  XIII  e  prevedono  nuovi   schemi   di   comunicazione   e
segnalazione.
   Sono  modificate,  per  ragioni  di  coerenza,  le  istruzioni  di
vigilanza concernenti  la  raccolta  di  risparmio  effettuata  dalle
banche   attraverso  l'emissione  di  titoli  aventi  caratteristiche
diverse da quelle fissate per le obbligazioni (cap. LVII, sezione  IV
- Altri titoli).
  Le  presenti  Istruzioni  si applicano immediatamente. Esse saranno
pubblicate in Gazzetta Ufficiale attesta la  rilevanza  che  assumono
per molteplici operatori.
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   Le  banche  che,  ai sensi della previgente disciplina, hanno gia'
comunicato le proprie previsioni circa le  emissioni  da  effettuarsi
nel secondo semestre dell'anno in corso, (avvalendosi del prospetto B
di  cui all'abrogato capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza) non
sono tenute ad effettuare  ulteriori  adempimenti  purche'  ricorrano
congiuntamente  le  condizioni sub 1) e 2) previste nel paragrafo 4.1
delle allegate Istruzioni.
   I   soggetti   che,  in  base  alle  nuove  Istruzioni,  hanno  la
possibilita' di effettuare  la  comunicazione  "cumulativa",  possono
avvalersi  nell'immediato  di  tale facolta' utilizzando lo schema di
cui all'allegato C (con riferimento al restante periodo del  semestre
in corso).
   Al  fine di evitare soluzioni di continuita' nelle informazioni in
possesso della Banca d'Italia, i soggetti  tenuti  ad  effettuare  le
segnalazioni    consuntive   provvederanno   a   trasmettere,   anche
avvalendosi di un unico modulo 83 Vig., le informazioni  relative  ai
collocamenti  di  azioni  effettuati  nel periodo 1 gennaio-30 giugno
dell'anno in corso.
                                                       Il Governatore