IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti  in data 5 novembre 1993, 6 e 30 dicembre
1993, 21 gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio e 23 giugno  1994
con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches
dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  predetti  buoni  del Tesoro
poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023, da destinare  a  sottoscrizioni
in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.220 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di una nona tranche dei buoni
del  Tesoro  poliennali disposta con il presente decreto concorre, al
netto dell'importo dei titoli  in  scadenza,  al  raggiungimento  del
limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a  termini  del  medesimo  articolo,
hanno  accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di una nona tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023, per un importo  di  lire  1.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto 24  febbraio  1994  citato
nelle  premesse, al termine di detta procedura potra' essere disposta
l'emissione di una  decima  tranche  dei  buoni,  da  assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi   articoli   12   e   13.  Ritenendo  opportuno  che  tale
collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare  compreso  fra
il  5  e  il  10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il
medesimo ammontare massimo viene determinato in lire 100 miliardi.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  5 novembre 1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%,  pagabile  in  due
semestralita' posticipate, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni anno,
come  la  prima  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro poliennali 1
novembre 1993/2023.
  La prima cedola dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,  di
scadenza  1  maggio  1994, non verra' corrisposta, dal momento che e'
gia' pervenuta a scadenza.