Con decreto ministeriale 15 luglio 1994, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Torino nell'area dell'assistenza psico-morale diurna e notturna ai degenti ospedalieri (badanza), sono stabiliti rispettivamente in L. 32.000 ed in 15 giornate lavorative.