Con  decreto  ministeriale  15  luglio 1994, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed  il  periodo  di
occupazione  media  mensile,  ai  fini contributivi, per i soci delle
cooperative   operanti   nella   provincia   di   Torino    nell'area
dell'assistenza psico-morale diurna e notturna ai degenti ospedalieri
(badanza),  sono  stabiliti  rispettivamente  in  L.  32.000 ed in 15
giornate lavorative.