IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,   recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato  decreto-legge
19  dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1993, n. 33, il quale,  per  le  finalita'  di  cui  allo
stesso  articolo,  autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere
obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di  non  meno
di  lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di
bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
  Considerato che lo stesso  art.  5,  comma  3,  stabilisce  che  le
condizioni  di  scadenza  e  di  tasso  di  interesse  relative  alle
operazioni predette sono determinate con  decreti  del  Ministro  del
tesoro;
 Visto il proprio decreto del 2 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  6  marzo  1993,  n.  54,  concernente  "Condizioni di
scadenza e di tasso di interesse  delle  obbligazioni  che  la  Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata ad emettere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,  n.
487,  convertito  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante
soppressione dell'EFIM";
  Visto il proprio decreto del  12  ottobre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, recante integrazioni
alle modalita' di cui all'art. 7 del citato decreto del 2 marzo 1993;
  Visto il proprio decreto del 9 novembre 1993, n. 949908, vistato  e
registrato  dalla  Ragioneria generale del Tesoro in data 12 novembre
1993 al  n.  476,  con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  fissato
l'ammontare  nominale  delle  obbligazioni  da  assegnare  agli  enti
creditizi diretti creditori o mandatari dei creditori  del  soppresso
EFIM  e  delle  societa'  di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del
ripetuto  decreto-legge  n.  487/1992,  convertito  dalla  legge   n.
33/1993, ovvero mandatari dello stesso EFIM;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1994, n. 48, recante "Proroga  del
termine di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1993 entro il quale
le  obbligazioni  della  Cassa depositi e prestiti non assegnate e le
somme non utilizzate dal  commissario  liquidatore  dell'EFIM  devono
essere,  rispettivamente, depositate e restituite alla Cassa depositi
e prestiti";
  Viste le lettere n. CL 1396/1994 e n. CL 415/1994,  rispettivamente
del  22 luglio 1994 e del 26 luglio 1994, con le quali il commissario
liquidatore dell'EFIM ha, tra l'altro, rappresentato:
   la "necessita'  di  provvedere  a  determinare,  conformemente  al
dettato  dell'articolo  5,  comma  3,  del decreto-legge n. 487/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, e  cosi'  come
fatto  con decreto ministeriale 2 marzo 1993, modificato ed integrato
con successivo decreto 12 ottobre 1993, le condizioni di  scadenza  e
di tasso interesse relative alle obbligazioni da emettere dalla Cassa
depositi  e  prestiti,  ai  sensi  del citato art. 5, comma 3, per il
soddisfacimento dei creditori delle societa' controllate al  100  per
cento  da  EFIM  in  liquidazione,  diverse  da Nuova Safim S.p.a. in
liquidazione, Comsal S.p.a. in liquidazione, Nuova  Sopal  S.p.a.  in
liquidazione, poste o da porre in liquidazione";
   l'esigenza  che  le obbligazioni da mettere dalla Cassa depositi e
prestiti abbiano godimento a favore dei  creditori  a  partire  dalla
data del 1 agosto 1994;
  Ritenuto  necessario,  in  attuazione  del  citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito  dalla  legge  n.   33/1993,   procedere   alla
regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse
delle  ulteriori  obbligazioni  che  la  Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata ad emettere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere, nel  1994,
ulteriori  obbligazioni  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  5 del
decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla  legge  n.  33/1993,  nei
limiti  di  compatibilita'  di  bilancio  indicati  dal comma 9 dello
stesso articolo.
  Le  obbligazioni,  denominate  in  lire  italiane,   hanno   durata
quinquennale con inizio 1 agosto 1994 e scadenza 1 agosto 1999.
  Le  obbligazioni  fruttano  interessi semestrali determinati con il
meccanismo di calcolo di cui al successivo art. 3 e  sono  emesse  al
prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.
  Il  possesso di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano
piu' idonei alla circolazione, ma siano  sicuramente  identificabili,
ha  diritto  di ottenere un titolo o una cedola equivalente contro la
restituzione del valore deteriorato e il rimborso delle spese.
  I segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con  successivo
decreto ministeriale.
  Le  caratteristiche finanziarie di cui al presente articolo nonche'
i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 vengono  riportati  sul  retro  dei
titoli.