IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Considerato che lo stesso art. 5, comma 3, stabilisce che le condizioni di scadenza e di tasso di interesse relative alle operazioni predette sono determinate con decreti del Ministro del tesoro; Visto il proprio decreto del 2 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1993, n. 54, concernente "Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM"; Visto il proprio decreto del 12 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, recante integrazioni alle modalita' di cui all'art. 7 del citato decreto del 2 marzo 1993; Visto il proprio decreto del 9 novembre 1993, n. 949908, vistato e registrato dalla Ragioneria generale del Tesoro in data 12 novembre 1993 al n. 476, con il quale, tra l'altro, e' stato fissato l'ammontare nominale delle obbligazioni da assegnare agli enti creditizi diretti creditori o mandatari dei creditori del soppresso EFIM e delle societa' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, ovvero mandatari dello stesso EFIM; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1994, n. 48, recante "Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1993 entro il quale le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non assegnate e le somme non utilizzate dal commissario liquidatore dell'EFIM devono essere, rispettivamente, depositate e restituite alla Cassa depositi e prestiti"; Viste le lettere n. CL 1396/1994 e n. CL 415/1994, rispettivamente del 22 luglio 1994 e del 26 luglio 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha, tra l'altro, rappresentato: la "necessita' di provvedere a determinare, conformemente al dettato dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, e cosi' come fatto con decreto ministeriale 2 marzo 1993, modificato ed integrato con successivo decreto 12 ottobre 1993, le condizioni di scadenza e di tasso interesse relative alle obbligazioni da emettere dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del citato art. 5, comma 3, per il soddisfacimento dei creditori delle societa' controllate al 100 per cento da EFIM in liquidazione, diverse da Nuova Safim S.p.a. in liquidazione, Comsal S.p.a. in liquidazione, Nuova Sopal S.p.a. in liquidazione, poste o da porre in liquidazione"; l'esigenza che le obbligazioni da mettere dalla Cassa depositi e prestiti abbiano godimento a favore dei creditori a partire dalla data del 1 agosto 1994; Ritenuto necessario, in attuazione del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, procedere alla regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle ulteriori obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere; Decreta: Art. 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere, nel 1994, ulteriori obbligazioni per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, nei limiti di compatibilita' di bilancio indicati dal comma 9 dello stesso articolo. Le obbligazioni, denominate in lire italiane, hanno durata quinquennale con inizio 1 agosto 1994 e scadenza 1 agosto 1999. Le obbligazioni fruttano interessi semestrali determinati con il meccanismo di calcolo di cui al successivo art. 3 e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale. Il possesso di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano piu' idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo o una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato e il rimborso delle spese. I segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. Le caratteristiche finanziarie di cui al presente articolo nonche' i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 vengono riportati sul retro dei titoli.