IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Pardey Anne presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994; Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3b del decreto legislativo n. 115/1992) nel luogo "Paese di provenienza o Paese ospitante" secondo l'orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89); Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'e' differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia; Decreta: Il titolo di Pardey Anne, cittadina tedesca nata a Wesel (Germania) il 18 maggio 1944, di "Diplom Psychologin" rilasciato dall'universita' di Berlino (Germania), e' riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia. Roma, 30 luglio 1994 Il direttore generale: ROVELLO