IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la  legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione bellezze
naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera m);
  Considerato  che la soprintendenza archeologica per il Lazio, nella
nota  n.  16444  del  20  dicembre  1991 ha formulato una proposta di
vincolo  ai  sensi dell'art. 1, lettera m), della sopracitata legge 8
agosto  1985,  n.  431,  per  una  zona sita nel comune di Colleferro
denominata "Colledoro-Colli S. Pietro" e cosi' delimitata: "la s.s. 6
Casilina  a  sud, il diruto Castello di Piombinara e la via Palianese
ad ovest, l'autostrada A2 Roma-Napoli ed il fosso di Valle
  dell'Inferno  a  Nord,  la strada per il Casale delle Tre Acacie ad
  est;
Considerato che l'area predetta, costituita da un articolato
rilievo  che  si  affaccia  con  scoscesi pendii ad ovest e con dolci
declivi  ad  est  sulla  Valle  del  fiume Sacco, conserva intatte le
caratteristiche  proprie  della  campagna romana di aspetto collinare
con  campi  quasi pianeggianti coltivati a cereali, intervallati solo
da  sparsi  nuclei di case coloniche e capanni, ed e' ricchissima nel
suo  insieme  di  presenze archeologiche emergenti quali il tracciato
viario   dell'antica   via  Labicana  ed  una  cisterna,  nonche'  di
concentrazioni   di   materiali   antichi   che  ne  testimoniano  la
frequentazione   fin   dall'eta'   del   bronzo  ed  una  occupazione
ininterrotta dall'epoca arcaica a quella tardo-antica, in un corretto
rapporto tra natura esistente ed iniziativa antropica;
  Considerato   che  la  sopraintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici  del  Lazio  nella nota n. 7620 del 4 novembre 1992 ha
ritenuto  che  l'imposizione  del vincolo predetto possa garantire la
conservazione  dell'assetto  figurativo  e dell'integrita' paesistica
del sito;
  Considerato  che  l'area  classificata  come  agricola  dal vigente
strumento  urbanistico,  e'  interessata  da una variante in corso di
approvazione  che,  cambiandone  la  destinazione  d'uso  in  zona ad
espansione    residenziale    e   industriale   ne   comprometterebbe
l'integrita', la conservazione ed il pregio;
  Considerata   pertanto   la  necessita'  di  mantenere  intatte  le
caratteristiche  ambientali  della  zona  predetta che costituisce un
sito  idoneo  per valorizzare e preservare il patrimonio archeologico
presente;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  merito dal comitato di
settore  per  i  beni  ambientali  e  architettonici, dal comitato di
settore  per i beni archeologici e dal comitato di settore per i beni
artistici  e  storici  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 6 aprile 1993;
                              Dichiara:
  La   zona   di  Colledoro-Colli  S.  Pietro,  sita  nel  comune  di
Colleferro,  nei  limiti  sopra  decritti  ed  indicati nell'allegata
planimetria  che costituisce parte integrante del presente decreto e'
compresa  tra  le aree di interesse archeologico indicate all'art. 1,
lettera  m),  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  ed  e' quindi
sottoposta  ai  vincoli  ed alle prescrizioni previste della legge 29
giugno  1939,  n. 1497, e dalla summenzionata legge 8 agosto 1985, n.
431;
   La  sopraintendenza  per  i  beni  ambientali e architettonici del
Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale concernente il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della  legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  all'albo  dei comuni interessati e che copia
della   Gazzetta   Ufficiale  stessa,  con  relativa  planimetria  da
allegare,  venga  depositata  presso  i  competenti uffici dei comuni
suddetti.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale,  avanti  al  tribunale  amministrativo regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n.  1199,  rispettivamente  entro sessanta giorni e centoventi giorni
dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 7 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: RONCHEY
 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 105