IL PRESIDENTE Visto l'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448; Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 2 agosto 1994 ha approvato il piano di ripartizione del contributo statale previsto dai citati commi 1 e 3 dell'art. 9 della ricordata legge n. 515 del 1993; Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 2 agosto 1994 Il Presidente PIVETTI Il segretario generale ZAMPINI XII Legislatura DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 19/94 OGGETTO: Approvazione in via definitiva del piano di ripartizione del contributo ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati. Riunione di martedi' 2 agosto 1994, ore 16,30 Visto l'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati, di cui alle elezioni del 27 e 28 marzo 1994. Vista la comunicazione del servizio prerogative e immunita' della Camera dei deputati in data 3 maggio 1994; Viste le comunicazioni degli uffici centrali circoscrizionali in ordine alle dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993, dai candidati nei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati; Tenuto conto dei voti ottenuti dai partiti e movimenti politici nelle ricordate elezioni del 27 e 28 marzo 1994; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 2 agosto 1994; Delibera: Il piano di ripartizione del contributo previsto dall'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' cosi' determinato: