LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
  Visto il regio decreto 12 luglio 1934,  n.  1214,  che  approva  il
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuto  di  doversi  provvedere  all'emanazione di un regolamento
concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte  dei
conti;
  Sentiti   il   Consiglio   di   presidenza   ed   il  Consiglio  di
amministrazione;
                              DELIBERA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Autonomia finanziaria
  1. La Corte dei conti provvede autonomamente  alla  gestione  delle
risorse  finanziarie  necessarie ai propri fini istituzionali in base
alle norme del presente regolamento.