LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti; Sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione; DELIBERA il seguente regolamento: Art. 1. Autonomia finanziaria 1. La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.