LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto il proprio regolamento recante disposizioni, concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 4 settembre 1992, come modificato con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994; Ritenuto necessario apportare modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento in relazione all'emanazione delle suddette discipline in materia di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare chiusi; Viste le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, adottate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 5 agosto 1992, come modificate con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994; Considerata la necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni alle suddette disposizioni al fine di pervenire all'armonizzazione di talune norme in esse contenute con il testo del predetto regolamento come di seguito integrato; Considerata altresi' l'opportunita' che negli annunci pubblicitari sia possibile omettere talune indicazioni, gia' contenute nel prospetto informativo, non essenziali ai fini della immediata percezione delle caratteristiche dell'investimento illustrato negli annunci stessi; Delibera: I. Il regolamento recante disposizioni, concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, e' modificato ed integrato come segue: All'art. 2, comma 1, la dizione di cui alla lettera e) e' cosi' sostituita: " e) "OIC" designa gli organismi di investimento collettivo, per tali intendendosi i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e le societa' di investimento a capitale variabile di diritto italiano nonche' gli organismi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 e gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari di diritto estero abilitati all'offerta in Italia dei relativi valori mobiliari.". All'art. 3, comma 1, la dizione di cui alla lettera c) e' cosi' sostituita: " c) l'offerta di quote od azioni di OIC.". All'art. 4, comma 1, la dizione di cui alla lettera a) e' cosi' sostituita: " a) le offerte di valori mobiliari rivolte ai soli investitori professionali, per tali intendendosi le aziende e gli istituti di credito, le societa' e gli enti di assicurazione, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie che esercitano attivita' di gestione di patrimoni, iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le societa' finanziarie di cui all'art. 19, sub art. 1, della legge n. 216, i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gli OIC inclusi quelli di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge n. 77.". All'art. 5, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "7. L'offerta di quote di fondi comuni di investimento mobiliare od immobiliare chiusi e' realizzata nei dodici mesi successivi alla data di effettivo inizio dell'offerta stessa.". All'art. 11, comma 1, il primo periodo e' cosi' sostituito: "Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni previste all'art. 3, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelle di cui al comma 5, che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, comporta, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3, l'aggiornamento dello stesso, mediante pubblicazione di un nuovo prospetto in conformita' alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).". All'art. 11, comma 4, il primo periodo e' cosi' sostituito: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai documenti contabili periodici allegati al prospetto informativo.". All'art. 11, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "5. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad offerte di quote di fondi comuni di investimento mobiliare od immobiliare chiusi, che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, comporta l'aggiornamento dello stesso secondo le modalita' previste all'art. 10.". All'art. 13, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "5. Ai fini di cui al comma 1, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare od immobiliare chiusi comunicano alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di chiusura dell'offerta, gli esiti della stessa, specificando le determinazioni da assumere nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni raccolte siano inferiori all'ammontare prefissato.". II. Dopo lo schema di prospetto informativo n. 12 costituente parte integrante del predetto regolamento sono aggiunti gli allegati schemi di prospetto informativo n. 13 e n. 14 che ne costituiscono anch'essi parte integrante. III. Le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992 e modificate con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, sono modificate come segue: All'art. 1, il comma 1 e' cosi' sostituito: "1. Le presenti disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, si applicano ad ogni annuncio pubblicitario, in qualsiasi modo diffuso, volto a promuovere l'adesione ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano stati gia' adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18, sub art. 1, della stessa legge, ivi inclusi quelli concernenti operazioni aventi ad oggetto quote od azioni degli organismi di investimento collettivo, quali definiti all'art. 2.". All'art. 2, comma 1, la dizione di cui alla lettera c) e' cosi' sostituita: " c) "OIC" designa gli organismi di investimento collettivo, per tali intendendosi i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e le societa' di investimento a capitale variabile di diritto italiano, nonche' gli organismi di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, e gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari di diritto estero abilitati all'offerta in Italia dei relativi valori mobiliari.". L'art. 8 e' abrogato. E' di conseguenza variata la numerazione dei successivi articoli. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB. Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 25 luglio 1994 p. Il presidente: BESSONE