LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Vista  la legge 14 agosto 1993, n. 344, concernente l'istituzione e
la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione  e
la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
  Visto  il  proprio regolamento recante disposizioni, concernenti la
redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui  l'offerta  deve
essere  resa  pubblica,  relative  ad  operazioni  di  vendita  o  di
sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art.  18,
sub  art.  1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni
sul procedimento di offerta pubblica di vendita o  di  sottoscrizione
dei  valori  mobiliari  indicati  all'art.  1 della legge 18 febbraio
1992, n. 149, approvato con delibera n.  6430  del  26  agosto  1992,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 208 del 4 settembre  1992,  come  modificato  con
delibera  n.  8085  del  26  maggio  1994,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994;
  Ritenuto necessario  apportare  modificazioni  ed  integrazioni  al
suddetto  regolamento  in  relazione  all'emanazione  delle  suddette
discipline in materia di fondi comuni di  investimento  mobiliare  ed
immobiliare chiusi;
  Viste  le  disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui
all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216,
adottate con delibera n. 6378 del 28 luglio  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 183 del 5 agosto 1992, come
modificate con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994;
  Considerata   la   necessita'   di   apportare   modificazioni   ed
integrazioni   alle   suddette  disposizioni  al  fine  di  pervenire
all'armonizzazione di talune norme in esse contenute con il testo del
predetto regolamento come di seguito integrato;
  Considerata altresi' l'opportunita' che negli annunci  pubblicitari
sia   possibile  omettere  talune  indicazioni,  gia'  contenute  nel
prospetto  informativo,  non  essenziali  ai  fini  della   immediata
percezione  delle  caratteristiche dell'investimento illustrato negli
annunci stessi;
                              Delibera:
  I. Il regolamento recante disposizioni,  concernenti  la  redazione
dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa
pubblica,  relative  ad  operazioni di vendita o di sottoscrizione di
valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1,  della
legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di
offerta  pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari
indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n.  149,  approvato
con  delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera n.
8085 del 26 maggio 1994, e' modificato ed integrato come segue:
  All'art. 2, comma 1, la dizione di cui alla  lettera  e)  e'  cosi'
sostituita:
   "  e)  "OIC" designa gli organismi di investimento collettivo, per
tali intendendosi i fondi comuni di investimento mobiliare  aperti  e
chiusi,  i  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi e le
societa' di investimento a capitale  variabile  di  diritto  italiano
nonche'  gli organismi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  86  e  gli  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
immobiliari  di  diritto  estero  abilitati all'offerta in Italia dei
relativi valori mobiliari.".
  All'art. 3, comma 1, la dizione di cui alla  lettera  c)  e'  cosi'
sostituita:
   " c) l'offerta di quote od azioni di OIC.".
  All'art.  4,  comma  1,  la dizione di cui alla lettera a) e' cosi'
sostituita:
   " a) le offerte di valori mobiliari rivolte  ai  soli  investitori
professionali,  per  tali  intendendosi  le aziende e gli istituti di
credito, le societa' e gli enti  di  assicurazione,  le  societa'  di
intermediazione  mobiliare,  le  societa'  fiduciarie  che esercitano
attivita' di gestione di patrimoni, iscritte nella  sezione  speciale
dell'albo  previsto  dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le
societa' finanziarie di cui all'art. 19, sub art. 1, della  legge  n.
216,  i  fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, gli OIC inclusi quelli di cui all'art. 10-bis, comma 1, della
legge n. 77.".
  All'art. 5, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
   "7. L'offerta di quote di fondi comuni di  investimento  mobiliare
od  immobiliare  chiusi e' realizzata nei dodici mesi successivi alla
data di effettivo inizio dell'offerta stessa.".
  All'art. 11, comma 1, il primo periodo e' cosi' sostituito:
   "Ogni variazione rispetto ai dati ed alle  notizie  contenuti  nel
prospetto  informativo  pubblicato,  relativo  ad operazioni previste
all'art. 3, comma 1, lettera c), ad eccezione di  quelle  di  cui  al
comma  5, che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e
quella di chiusura dell'operazione  di  sollecitazione  del  pubblico
risparmio,  comporta,  fatto  salvo  quanto stabilito ai commi 2 e 3,
l'aggiornamento dello stesso,  mediante  pubblicazione  di  un  nuovo
prospetto  in conformita' alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1,
lettera a).".
  All'art. 11, comma 4, il primo periodo e' cosi' sostituito:
   "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non  si  applicano  ai
documenti contabili periodici allegati al prospetto informativo.".
  All'art. 11, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
   "5. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel
prospetto  informativo  pubblicato,  relativo  ad offerte di quote di
fondi comuni di investimento mobiliare  od  immobiliare  chiusi,  che
intervenga  tra  la  data  di pubblicazione del prospetto e quella di
chiusura dell'operazione di sollecitazione  del  pubblico  risparmio,
comporta  l'aggiornamento  dello stesso secondo le modalita' previste
all'art. 10.".
  All'art. 13, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
   "5. Ai fini di cui al comma 1, le societa' di  gestione  di  fondi
comuni  di  investimento  mobiliare  od immobiliare chiusi comunicano
alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di chiusura dell'offerta,
gli esiti della stessa, specificando le  determinazioni  da  assumere
nell'ipotesi  in  cui  le  sottoscrizioni  raccolte  siano  inferiori
all'ammontare prefissato.".
  II. Dopo lo schema di prospetto informativo n. 12 costituente parte
integrante del predetto regolamento sono aggiunti gli allegati schemi
di prospetto informativo n. 13 e n. 14 che ne costituiscono anch'essi
parte integrante.
  III. Le disposizioni concernenti gli annunci  pubblicitari  di  cui
all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216,
approvate  con  delibera  n. 6378 del 28 luglio 1992 e modificate con
delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, sono modificate come segue:
  All'art. 1, il comma 1 e' cosi' sostituito:
   "1.  Le  presenti  disposizioni,  adottate  ai   sensi   dell'art.
18-quinquies,  sub  art.  1,  della  legge  7  giugno  1974,  n. 216,
introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.
85,  si  applicano  ad ogni annuncio pubblicitario, in qualsiasi modo
diffuso,   volto   a   promuovere   l'adesione   ad   operazioni   di
sollecitazione  del  pubblico  risparmio  in  ordine alle quali siano
stati gia' adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18, sub art.  1,
della  stessa legge, ivi inclusi quelli concernenti operazioni aventi
ad  oggetto  quote  od  azioni  degli   organismi   di   investimento
collettivo, quali definiti all'art. 2.".
 All'art.  2,  comma  1,  la  dizione di cui alla lettera c) e' cosi'
sostituita:
   " c) "OIC" designa gli organismi di investimento  collettivo,  per
tali  intendendosi  i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e
chiusi, i fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi  e  le
societa'  di  investimento  a capitale variabile di diritto italiano,
nonche' gli organismi di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23
marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art.  13,  comma  2,  del  decreto
legislativo  25  gennaio  1992,  n.  83,  quelli  di  cui  al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, e gli organismi  di  investimento
collettivo   in   valori  immobiliari  di  diritto  estero  abilitati
all'offerta in Italia dei relativi valori mobiliari.".
  L'art. 8 e' abrogato. E' di conseguenza variata la numerazione  dei
successivi articoli.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.
  Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 25 luglio 1994
                                            p. Il presidente: BESSONE