Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Sono presenti sul mercato nazionale dispositivi che realizzano le funzioni di rivelazione e segnalazione di fughe di gas combustibile. Nell'accezione comune la funzione di rivelazione e' associata alla attivazione di un organo di intercettazione, mentre quella di segnalazione genera un allarme attraverso segnali ottici e acustici. L'impiego di tali dispositivi non esonera in alcun modo dall'osservanza delle regole per l'installazione e l'uso degli apparecchi a gas, per la ventilazione dei locali e per lo scarico dei prodotti della combustione che sono prescritte dalle norme UNICIG ai sensi della legge n. 1083/1971 sulla sicurezza del gas combustibile e dalla legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti negli edifici civili. Le direttive comunitarie impongono che i beni ed i servizi posti a disposizione del consumatore presentino, nelle condizioni normali o prevedibili, almeno i requisiti minimi essenziali a tutela della sua salute e della sua sicurezza. Pertanto, per la loro commercializzazione, deve essere garantito il possesso di tali requisiti da ritenersi indispensabili al fine di garantire il consumatore contro la presenza sul mercato di dispositivi inaffidabili o non in grado di fornire i requisiti di sicurezza essenziali. Non essendo possibile prescindere dallo stato dell'arte in termini di tecnologie esistenti, e considerando la situazione di mercato in funzione delle esigenze dell'utenza, ritenuto che l'immissione al consumo di prodotti non adeguatamente qualificati puo' costituire pericolo per l'incolumita' della persone e la salvaguardia dei beni, sono da considerarsi accettabili prodotti che posseggano almeno i seguenti requisiti essenziali: Tipologie ammesse: rivelatori di tipo fisso (sia nelle versioni ad incasso che per fissaggio a parete); segnalatori (sia per installazione fissa che per uso mobile). Gas rivelato. Rivelatori e segnalatori devono essere costruiti per rivelare un solo tipo di gas esplosivo (metano o GPL). Sono da escludersi le prestazioni multiple degli apparecchi per diversi tipi di gas combustibile. Non e' cioe' ammissibile l'uso di un unico dispositivo avente sensibilita' contemporanea nei confronti di metano e GPL (e' necessario un sensore dedicato a ciascun tipo di gas). Soglia di intervento. La soglia di intervento deve essere definita, con le opportune tolleranze, mediante taratura iniziale con gas metano e rispettivamente butano entro valori superiori a 25% L.I.E. Non deve essere possibile modificare la soglia di intervento da parte dell'utenza. Grado di protezione IP. Il grado di protezione IP di rivelatori e segnalatori non deve essere inferiore a IP 30. Costruzione elettrica. La costruzione elettrica, che tiene conto anche degli indispensabili requisiti di resistenza meccanica, deve essere conforme alla Norma CEI 12-13 (V Edizione). Segnalazioni. Ogni dispositivo dovra' essere dotato di: segnalazione ottica di corretta alimentazione (e/o di allarme); segnalazioni acustiche (aventi livello sonoro non inferiore a 70 dB (A) misurati alla distanza di un metro con almeno una media di 50 dB (A) su tre direzioni ortogonali). Marcature. I dispositivi devono riportare in modo leggibile i seguenti dati informativi: nome del costruttore; codice identificativo del prodotto; tipo di gas rivelato o segnalato; grado IP. Devono inoltre essere forniti di foglio istruzioni contenente almeno le seguenti informazioni: istruzioni sul posizionamento; interventi da porre in atto in caso di allarme. Nel richiamare il principio della direttiva comunitaria a protezione dei consumatori contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, che prevede il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi, questa amministrazione provvedera', a norma delle disposizioni vigenti, al controllo sul mercato dei dispositivi oggetto della presente circolare. Il Ministro: GNUTTI