Alle    camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  Agli       uffici       provinciali
                                  dell'industria,  del  commercio   e
                                  dell'artigianato
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
  Sono  presenti  sul mercato nazionale dispositivi che realizzano le
funzioni di rivelazione e segnalazione di fughe di gas  combustibile.
Nell'accezione  comune  la  funzione di rivelazione e' associata alla
attivazione  di  un  organo  di  intercettazione,  mentre  quella  di
segnalazione  genera un allarme attraverso segnali ottici e acustici.
L'impiego  di  tali   dispositivi   non   esonera   in   alcun   modo
dall'osservanza  delle  regole  per  l'installazione  e  l'uso  degli
apparecchi a gas, per la ventilazione dei locali e per lo scarico dei
prodotti della combustione che sono prescritte dalle norme UNICIG  ai
sensi della legge n. 1083/1971 sulla sicurezza del gas combustibile e
dalla  legge  n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti negli edifici
civili.
  Le direttive comunitarie impongono che i beni ed i servizi posti  a
disposizione  del  consumatore presentino, nelle condizioni normali o
prevedibili, almeno i requisiti minimi essenziali a tutela della  sua
salute e della sua sicurezza.
  Pertanto, per la loro commercializzazione, deve essere garantito il
possesso  di  tali  requisiti  da ritenersi indispensabili al fine di
garantire  il  consumatore  contro  la  presenza   sul   mercato   di
dispositivi  inaffidabili  o  non  in grado di fornire i requisiti di
sicurezza essenziali.
  Non essendo possibile prescindere dallo stato dell'arte in  termini
di  tecnologie  esistenti, e considerando la situazione di mercato in
funzione delle esigenze dell'utenza,  ritenuto  che  l'immissione  al
consumo  di  prodotti  non  adeguatamente qualificati puo' costituire
pericolo per l'incolumita' della persone e la salvaguardia dei  beni,
sono  da  considerarsi  accettabili  prodotti che posseggano almeno i
seguenti requisiti essenziali:
Tipologie ammesse:
   rivelatori di tipo fisso (sia nelle versioni ad  incasso  che  per
fissaggio a parete);
   segnalatori (sia per installazione fissa che per uso mobile).
 Gas rivelato.
  Rivelatori  e  segnalatori  devono essere costruiti per rivelare un
solo tipo di gas esplosivo (metano o  GPL).  Sono  da  escludersi  le
prestazioni  multiple  degli  apparecchi  per  diversi  tipi  di  gas
combustibile. Non e' cioe' ammissibile l'uso di un unico  dispositivo
avente  sensibilita'  contemporanea nei confronti di metano e GPL (e'
necessario un sensore dedicato a ciascun tipo di gas).
Soglia di intervento.
  La soglia di intervento deve  essere  definita,  con  le  opportune
tolleranze,   mediante   taratura   iniziale   con   gas   metano   e
rispettivamente butano entro valori superiori a 25% L.I.E.
  Non  deve  essere  possibile  modificare la soglia di intervento da
parte dell'utenza.
Grado di protezione IP.
  Il grado di protezione IP di  rivelatori  e  segnalatori  non  deve
essere inferiore a IP 30.
Costruzione elettrica.
  La   costruzione   elettrica,   che   tiene   conto   anche   degli
indispensabili  requisiti  di  resistenza  meccanica,   deve   essere
conforme alla Norma CEI 12-13 (V Edizione).
Segnalazioni.
  Ogni dispositivo dovra' essere dotato di:
   segnalazione ottica di corretta alimentazione (e/o di allarme);
   segnalazioni  acustiche  (aventi livello sonoro non inferiore a 70
dB (A) misurati alla distanza di un metro con almeno una media di  50
dB (A) su tre direzioni ortogonali).
Marcature.
  I  dispositivi  devono  riportare in modo leggibile i seguenti dati
informativi:
   nome del costruttore;
   codice identificativo del prodotto;
   tipo di gas rivelato o segnalato;
   grado IP.
  Devono inoltre  essere  forniti  di  foglio  istruzioni  contenente
almeno le seguenti informazioni:
   istruzioni sul posizionamento;
   interventi da porre in atto in caso di allarme.
  Nel   richiamare   il   principio  della  direttiva  comunitaria  a
protezione dei consumatori contro i rischi  che  possono  colpire  la
salute e la sicurezza, che prevede il ritiro dal mercato dei prodotti
pericolosi,   questa   amministrazione  provvedera',  a  norma  delle
disposizioni  vigenti,  al  controllo  sul  mercato  dei  dispositivi
oggetto della presente circolare.
                                                  Il Ministro: GNUTTI