IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri generali di rilascio delle autorizzazioni  internazionali  al
trasporto  di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per  l'autotrasporto  Italia-Austria
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990);
   Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per
il  rilascio  delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di
merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto  il  decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri
per   il   rilascio   delle   autorizzazioni   per    l'autotrasporto
internazionale  di  merci  tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto il decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con  il  quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria  e'  stata  ridotta  del  20%  rispetto  al numero dei viaggi
regolarmente effettuati dalle aziende di  trasporto  nel  periodo  di
monitoraggio  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del 4
ottobre 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  maggio  1992   relativo   alla
determinazione  di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per l'autotrasporto internazionale di  merci  Italia-Austria  per  il
periodo  10  giugno  1992-9  giungo  1993  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficilae n. 108 dell'11 maggio 1992).
  Visto il decreto ministeriale 1  agosto  1992  recante  criteri  di
attribuzione  delle  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale di
merci su strada tra l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente
1992-1993  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto
1992);
  Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992 recante la disciplina
relativa alla procedura di rilascio della documentazione  in  materia
di  autotrasporto  di  merci  tra  Italia e Austria (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992);
  Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria  sul  traffico  di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
 Vista  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire  la  sollecita
soluzione  dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci
per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  281  del  28
novembre 1992);
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 aprile 1993 recante criteri di
attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci  su
strada   tra  l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente  1993
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993);
  Visto il decreto dirigenziale  10  luglio  1993  recante  ulteriori
criteri  di  attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale
di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi  al  contingente
1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993);
  Visto  il  decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione  di  ecopunti  e  di  autorizzazioni  per  il
trasporto  internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria
relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
229 del 29 settembre 1993);
  Visto  il  decreto  dirigenziale 28 febbraio 1994 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti per il  trasporto  internazionale
di  merci  su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994);
  Visto il decreto dirigenziale 13 maggio 1994  recante  disposizioni
relative  all'autotrasporto  di  merci Italia-Austria in transito sul
territorio austriaco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115  del
19 maggio 1994);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   imprese   assegnatarie   di  ecopunti  necessari  al  transito
attraverso il territorio austriaco che effettuano trasporto di merci,
sia in conto terzi che in conto proprio, che al 30 giugno 1994  hanno
utilizzato   meno   del  40%  della  propria  assegnazione,  verranno
penalizzate del 50% del residuo di ecopunti.