IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in particolare: l'art. 18 che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in un Stato comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato; l'art. 106, comma 1, che riserva, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC; l'art. 114 che attribuisce al Ministro del tesoro il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica delle suddette attivita' esplicate nei confronti del pubblico da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di applicazione del citato art. 18; Decreta: Art. 1. D e f i n i z i o n i Nel presente decreto si intende: a) per "Testo unico" (di seguito "T.U."): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per "esercizio di attivita' finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri": l'esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con stabilimento ovvero tramite altra organizzazione stabile, ivi comprese le rappresentanze, delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. da parte di societa' aventi sede legale all'estero; c) per "intermediari finanziari comunitari": i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U., che esercitano nello stesso Paese una o piu' delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo; d) per "intermediari finanziari extracomunitari": i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che esercitano nello stesso Paese una o piu' delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo; e) per "elenco generale": l'elenco disciplinato dall'art. 106, comma 1, del T.U., tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.