IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
emanato  con  il decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385, ed in
particolare:
   l'art.  18  che  disciplina  l'esercizio  nel   territorio   della
Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera
prestazione  di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento
da parte di societa' finanziarie  aventi  sede  legale  in  un  Stato
comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel
medesimo Stato;
   l'art. 106, comma 1, che riserva, al ricorrere delle condizioni di
cui  al  comma 3 del medesimo articolo, l'esercizio nei confronti del
pubblico  delle  attivita'  di  assunzione  di   partecipazioni,   di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di
servizi  di  pagamento  e  di intermediazione in cambi a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco  tenuto  dal  Ministro  del
tesoro, che si avvale dell'UIC;
   l'art.  114  che  attribuisce  al Ministro del tesoro il potere di
disciplinare  l'esercizio  nel  territorio  della  Repubblica   delle
suddette  attivita'  esplicate nei confronti del pubblico da parte di
soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di
applicazione del citato art. 18;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  Nel presente decreto si intende:
    a) per "Testo unico" (di seguito "T.U."): il decreto  legislativo
1 settembre 1993, n. 385;
    b)  per  "esercizio di attivita' finanziarie nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti esteri":  l'esercizio  nei  confronti
del  pubblico  in  Italia,  con  stabilimento  ovvero  tramite  altra
organizzazione  stabile,  ivi  comprese  le   rappresentanze,   delle
attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. da parte di societa'
aventi sede legale all'estero;
    c)  per  "intermediari  finanziari comunitari": i soggetti aventi
sede legale in uno Stato dell'Unione europea, non  ammessi  al  mutuo
riconoscimento  ai  sensi dell'art. 18 del T.U., che esercitano nello
stesso Paese una o piu' delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1,
del T.U. medesimo;
    d) per  "intermediari  finanziari  extracomunitari":  i  soggetti
aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea
che  esercitano  nello stesso Paese una o piu' delle attivita' di cui
all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo;
    e) per "elenco generale": l'elenco  disciplinato  dall'art.  106,
comma  1,  del  T.U.,  tenuto  dal Ministro del tesoro, che si avvale
dell'UIC.