IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1434;
  Visto l'art. 28 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1968, n. 488;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  Visti i decreti ministeriali in data 9 luglio 1993 pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana il 16 luglio 1993 che
fissano per l'anno 1993 i salari medi provinciali da valere ai  sensi
del  citato  art.  28  del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione  dei  contributi  e
delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;
  Ritenuta  la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e
dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30  aprile
1969,  n.  153,  il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla
retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati
fissi dell'agricoltura;
                              Decreta:
  Il  reddito  medio  dei  mezzadri  e  coloni  per  l'anno  1993  e'
parificato  al  salario  relativo  all'anno  1993 determinato, per la
categoria dei salariati fissi, per  ogni  provincia,  con  i  decreti
ministeriali 9 luglio 1993 indicati nel preambolo.
  Nel  caso  in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie
diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito  medio
da  considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente
alla classe di retribuzione meno elevata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA