AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal governo successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234". I DD.LL. n. 103/1994 e n. 234/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - )) serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994 e n. 141 del 18 giugno 1994). Art. 1. 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui. (( 1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni )) (( pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi )) (( precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla )) (( scadenza prevista nei ripettivi piani di ammortamento anche in )) (( presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti )) (( intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale )) (( di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA. )) )) 2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione: a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991 (a) ; b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa. 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il (( 30 luglio 1994. )) Le domande gia' presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 (b) , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi (( di cui al comma 2, )) lettera a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996. 4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente: a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a); b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b). 6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (c), dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 (d). 8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (e), sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------ (a) La decisione CECA n. 3855/91, recante norme comunitarie a favore della siderurgia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 362 del 31 dicembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 1992, 2a serie speciale. (b) Il D.L. n. 234/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 141 del 18 giugno 1994). (c) La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 8: "Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso comma 1. 3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso. 4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 e' esercitato in via successiva". Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo della legge n. 559/1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993. (d) Il D.L. n. 20/1986 reca misure urgenti per il settore siderurgico. (e) Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".