AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal governo successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  14  febbraio  1994,  n.
103,  e  14 aprile 1994, n. 234". I DD.LL. n. 103/1994 e n. 234/1994,
di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella  ((
Gazzetta  Ufficiale  - )) serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994 e
n. 141 del 18 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
 
  1. Per favorire l'attuazione  del  piano  di  ristrutturazione  del
comparto  siderurgico  europeo  e'  autorizzata  la spesa di lire 700
miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire  175  miliardi
annui.
(( 1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni      ))
(( pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi            ))
(( precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla         ))
(( scadenza prevista nei ripettivi piani di ammortamento anche in  ))
(( presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti    ))
(( intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale  ))
(( di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA. ))           ))
  2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  1  devono  essere  raggiunte
attraverso  la   distruzione   degli   impianti   produttivi   e   la
riconversione  in  settori  produttivi  diversi  da  quello  CECA  da
realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
    a)   contributo  destinato  ad  incentivare  la  soppressione  di
capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita'  con  le
norme  comunitarie,  di  cui  alla  decisione  n.  3855/91/CECA della
Commissione del 27 novembre 1991 (a) ;
    b)  contributo  aggiuntivo  da  destinare  ad   investimenti   da
realizzare  in  settori  produttivi  diversi  da  quelli CECA, per il
recupero, anche parziale,  delle  forze  lavorative  impiegate  negli
impianti   distrutti.   La   presentazione   di   un   programma   di
reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere  ai  benefici
di  cui  alla  lettera  a). Il contributo per la riconversione potra'
essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle
stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o  in  parte  le
unita'  lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili
le provvidenze  previste  dalla  regolamentazione  comunitaria  sugli
aiuti  regionali  e  sulle  misure  di  sostegno alle piccole e medie
imprese i  massimali  sono  quelli  previsti  dalla  regolamentazione
stessa.
  3.  Le  domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2
devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della  produzione  industriale,
entro  il  ((  30 luglio 1994. )) Le domande gia' presentate ai sensi
del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 (b) , restano valide ai fini
della ammissione alle agevolazioni.  La  distruzione  degli  impianti
deve  avvenire  entro  il  31  marzo  1995 e il pagamento a saldo dei
contributi (( di cui al comma 2, )) lettera a), e'  effettuato  entro
il 31 dicembre 1996.
  4.  Le  modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche
da istituti  di  credito,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accertamento  e  la verifica della realizzazione dei programmi sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  adottarsi  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
    a) lire 510 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera a);
    b)  lire  190  miliardi  per  gli  interventi  di cui al comma 2,
lettera b).
  6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il  triennio
1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire
175  miliardi  per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 7549 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno,
e,  quanto  a  lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento  relativo  al   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1994.
 7. Per le finalita' di cui al comma 2,  lettera  a),  sono  altresi'
utilizzabili,  nel  limite  di  lire  50  miliardi, le disponibilita'
provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della  legge  23  dicembre
1993,  n.  559 (c), dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  (Fondo  per  la
razionalizzazione   aziendale   ed   interaziendale   degli  impianti
siderurgici),  nonche'  nel  limite   di   lire   40   miliardi,   le
disponibilita'  esistenti  sul  conto  corrente  infruttifero  aperto
presso  il  Mediocredito  centrale  n.  760/22014  e   intestato   al
Mediocredito  centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n.
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986,  n.  88
(d).
  8.  Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  9. Gli oneri derivanti dal presente  decreto  gravano  su  apposita
sezione  del  fondo  di  cui  all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46 (e), sulla quale  affluiranno  le  risorse  indicate  nei
commi 5 e 7.
  10.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con i
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          ------------
             (a)  La  decisione  CECA  n.  3855/91,   recante   norme
          comunitarie  a favore della siderurgia, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  362
          del   31   dicembre  1991  e  ripubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  28  del  9  aprile
          1992, 2a serie speciale.
             (b) Il D.L. n. 234/1994, di contenuto pressoche' analogo
          al  presente  decreto,  i  cui  effetti  sono  stati sanati
          dall'art. 1,  comma  2,  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  non  e'  stato  convertito in legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - 141 del 18 giugno 1994).
             (c) La  legge  n.  559/1993  reca  la  disciplina  della
          soppressione  delle  gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito
          delle Amministrazioni dello Stato. Si  trascrive  il  testo
          del relativo art. 8:
             "Art.    8    (Fondi    amministrati    dal    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1.  Le
          disponibilita'  esistenti  sui  Fondi di cui al primo comma
          dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art.
          20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla  contabilita'
          speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          nonche' le somme non ancora  utilizzate  di  cui  al  terzo
          comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come
          modificato  dall'art.  9 del decreto-legge 30 gennaio 1979,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  marzo
          1979,  n.  91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4
          dell'art. 11 del  decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art.  7
          della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del  Ministro  del  tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
             2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte
          le  autorizzazioni  che prevedono conferimenti a favore dei
          Fondi di cui  al  medesimo  comma  1.  Su  di  essi  e  sui
          corrispondenti  capitoli  degli esercizi successivi gravano
          gli oneri derivanti dall'attuazione degli  interventi  che,
          sulla  base della legislazione vigente, sono posti a carico
          dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo  stesso
          comma 1.
             3.  Le  obbligazioni  assunte  negli  esercizi pregressi
          costituiscono  impegno  a  carico  degli  stanziamenti  dei
          pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
             4.  Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui
          al comma 2 e' esercitato in via successiva".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato,  consultare  il  testo   della   legge   n.
          559/1993,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 306 del 31 dicembre 1993.
             (d) Il D.L.  n.  20/1986  reca  misure  urgenti  per  il
          settore siderurgico.
             (e)  Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.  46/1982
          (Interventi  per  i  settori  dell'economia  di   rilevanza
          nazionale) e' il seguente:
             "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   'Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze  generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".