IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260,
convertito  nella  legge  27  giugno  1994,  n.  413, con il quale si
stabilisce, tra l'altro, che nei confronti degli intestatari di conto
fiscale di cui all'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, le aziende di credito, fino al 31 marzo  1994,  possono
limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto,  con  l'obbligo  di accreditare le somme riscosse, al netto
delle commissioni spettanti,  al  concessionario  competente  per  il
comune  ove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro
le ore 13  del  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  del
ricevimento;
  Considerato  che  l'art. 14, comma 3, del predetto decreto-legge n.
260, prevede l'obbligo per le aziende di credito di  consegnare,  nei
cinque  giorni  successivi alla riscossione, copia delle attestazioni
al concessionario,  che  nei  cinque  giorni  seguenti  li  invia  al
Consorzio  nazionale  tra  i  concessionari per la ripartizione delle
commissioni spettanti tra gli agenti contabili solo  nell'ipotesi  in
cui in una stessa provincia coesistano piu' ambiti territoriali;
  Visto  lo stesso art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 260,
con il quale si dispone che l'azienda  di  credito  delegata  che  si
avvale  della  facolta'  prevista  al  comma  1  non deve trasmettere
all'Amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle  operazioni
eseguite   e   che   le   predette   informazioni  sono  fornite  dal
concessionario  della  riscossione,  secondo  termini   e   modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  ancora  l'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 260, con il
quale  si  stabilisce  che  per  l'intero  periodo   transitorio   il
versamento  dell'imposta sul valore aggiunto puo' essere fatto presso
un'azienda di  credito  operante  nella  circoscrizione  territoriale
dell'ufficio   IVA   competente  secondo  il  domicilio  fiscale  del
contribuente;
  Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 1993, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 5 dell'8  gennaio  1994,
che  disciplinano,  rispettivamente,  i  versamenti sul conto fiscale
mediante delega bancaria ovvero mediante distinta di versamento  allo
sportello del concessionario;
  Visto  l'art.  14  del  regolamento  28  dicembre 1993, n. 567, che
disciplina l'aggiornamento del conto fiscale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per i mesi di gennaio,  febbraio  e  marzo  1994,  l'azienda  di
credito  delegata  che  si  avvale della facolta' di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto-legge 29  aprile  1994,  n.  260,  trasmette  al
concessionario  competente  per  il  comune  dove  ha  sede l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, entro le ore 13  del  terzo  giorno
lavorativo  successivo  a  quello  di  ricevimento  delle deleghe, un
elenco  riepilogativo  delle  somme  riscosse  e  delle   commissioni
trattenute  secondo  il  modello  conforme  all'allegato 3 al decreto
ministeriale 30 dicembre 1993 di approvazione delle deleghe  bancarie
e   altresi'   consegna   al  concessionario  stesso  il  modello  di
attestazione   nei   cinque   giorni   lavorativi   successivi   alla
riscossione;  quest'ultimo, se opera in ambito provinciale tratterra'
le attestazioni per i propri controlli, mentre ne trasmettera' copia,
unitamente a copia dell'elenco riepilogativo, al Consorzio  nazionale
tra i concessionari nei successivi cinque giorni, ove nella provincia
coesistano due o piu' ambiti.