IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito nella legge 27 giugno 1994, n. 413, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito, fino al 31 marzo 1994, possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'obbligo di accreditare le somme riscosse, al netto delle commissioni spettanti, al concessionario competente per il comune ove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento; Considerato che l'art. 14, comma 3, del predetto decreto-legge n. 260, prevede l'obbligo per le aziende di credito di consegnare, nei cinque giorni successivi alla riscossione, copia delle attestazioni al concessionario, che nei cinque giorni seguenti li invia al Consorzio nazionale tra i concessionari per la ripartizione delle commissioni spettanti tra gli agenti contabili solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano piu' ambiti territoriali; Visto lo stesso art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 260, con il quale si dispone che l'azienda di credito delegata che si avvale della facolta' prevista al comma 1 non deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite e che le predette informazioni sono fornite dal concessionario della riscossione, secondo termini e modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto ancora l'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 260, con il quale si stabilisce che per l'intero periodo transitorio il versamento dell'imposta sul valore aggiunto puo' essere fatto presso un'azienda di credito operante nella circoscrizione territoriale dell'ufficio IVA competente secondo il domicilio fiscale del contribuente; Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1994, che disciplinano, rispettivamente, i versamenti sul conto fiscale mediante delega bancaria ovvero mediante distinta di versamento allo sportello del concessionario; Visto l'art. 14 del regolamento 28 dicembre 1993, n. 567, che disciplina l'aggiornamento del conto fiscale; Decreta: Art. 1. 1. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facolta' di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, trasmette al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle deleghe, un elenco riepilogativo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute secondo il modello conforme all'allegato 3 al decreto ministeriale 30 dicembre 1993 di approvazione delle deleghe bancarie e altresi' consegna al concessionario stesso il modello di attestazione nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione; quest'ultimo, se opera in ambito provinciale tratterra' le attestazioni per i propri controlli, mentre ne trasmettera' copia, unitamente a copia dell'elenco riepilogativo, al Consorzio nazionale tra i concessionari nei successivi cinque giorni, ove nella provincia coesistano due o piu' ambiti.