IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP); Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas ed ha soppresso i comitati provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA); Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante l'"Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima", adottato in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991; Visto il provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993, recante il "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana"; Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 1994 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) concernente la ristrutturazione delle tariffe del gas per usi industriali ed artigianali di imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi; Vista la nota SNAM dell'11 luglio 1994 con cui viene comunicata la nuova articolazione della quota proporzionale del prezzo del metano alle aziende distributrici; Vista la richiesta del 20 luglio 1994 da parte delle suddette associazioni delle aziende distributrici circa l'adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana; Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe ed alla modifica delle procedure per la loro determinazione; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas, sono determinate in conformita' al presente provvedimento. Ciascuna azienda distributrice provvede al calcolo delle tariffe da applicare attenendosi ai criteri ed ai valori fissati nel provvedimento CIP n. 16/1993, cosi' come modificato dal presente provvedimento.