IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  soppresso  alcuni  comitati interministeriali tra cui il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP);
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile  1994,  n.  373, che ha attribuito al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le funzioni  del  soppresso  CIP  in
materia  di  energia  elettrica  e  di gas ed ha soppresso i comitati
provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA);
  Visto  il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante
l'"Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da  metano
e  distribuiti  a  mezzo  rete urbana conseguente alle variazioni del
prezzo della materia prima", adottato in  attuazione  della  delibera
CIPE del 30 luglio 1991;
  Visto  il  provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993, recante il
"Metodo per la determinazione e la revisione delle  tariffe  del  gas
distribuito a mezzo rete urbana";
  Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 1994 tra il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e le
associazioni delle  aziende  distributrici  (ANCI,  ANIG,  ASSOGAS  e
FEDERGASACQUA)  concernente la ristrutturazione delle tariffe del gas
per usi industriali ed  artigianali  di  imprese  con  consumi  annui
compresi tra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi;
  Vista  la nota SNAM dell'11 luglio 1994 con cui viene comunicata la
nuova articolazione della quota proporzionale del prezzo  del  metano
alle aziende distributrici;
  Vista  la  richiesta  del  20  luglio  1994 da parte delle suddette
associazioni delle aziende distributrici  circa  l'adeguamento  delle
tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;
  Ritenuto  necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe ed
alla modifica delle procedure per la loro determinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  tariffe  del  gas,  distribuito  a  mezzo  rete  urbana,  di
competenza  di ogni esercizio gas, sono determinate in conformita' al
presente provvedimento. Ciascuna azienda  distributrice  provvede  al
calcolo  delle  tariffe  da  applicare  attenendosi  ai criteri ed ai
valori  fissati  nel  provvedimento  CIP  n.    16/1993,  cosi'  come
modificato dal presente provvedimento.