IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1451, concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;
  Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n.  1141,  concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto   l'art.   5  della  legge  5  maggio  1976,  concernente  la
fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  27  novembre   1993,   concernente
l'emissione  delle  monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative
del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia;
  Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  21  del  13  dicembre  1993,  concernente  le
modalita'   di   cessione   delle   suddette  monete  nella  versione
"ordinaria" e in quella "proof";
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 1994, concernente la proroga dei
termini di prenotazione delle monete in questione;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
                              Decreta:
  I  contingenti, in valore nominale, delle nuove monete d'argento da
L. 500, 200 e 100 celebrative del 1 centenario della fondazione della
Banca d'Italia vengono cosi' stabiliti:
   L. 31.250.000 per le monete da L. 500 pari a n. 62.500 pezzi;
   L. 12.500.000 per le monete da L. 200 pari a n. 62.500 pezzi;
   L. 6.250.000 per le monete da L. 100 pari a n. 62.500 pezzi.
  Le serie - costituite dalle  suddette  monete  -  cedute  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge 18 marzo 1968, n. 309, risultano pari a n.
52.100 emesse nella versione "ordinaria" e  n.  10.400  emesse  nella
versione "proof".
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 luglio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO