IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.  285  "Nuovo  codice della strada" che stabilisce che il prezzo di
vendita delle targhe di veicoli a motore o  da  essi  rimorchiati  e'
determinato  sulla  base  di un costo di produzione e di una quota di
maggiorazione da destinare  esclusivamente  alle  attivita'  previste
dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;
  Visto  l'art.  260,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione  e  di
attuazione  del  nuovo  codice  della  strada", che stabilisce che il
sistema di targatura individuato dal predetto  regolamento  entra  in
vigore,  ai  sensi dell'art. 239, comma 7, del decreto legislativo n.
285/1992, come modificato dall'art.  1  del  decreto  legislativo  28
giugno  1993,  n.  214, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente
con l'esaurimento delle targhe di vecchio  tipo  ancora  in  giacenza
presso gli uffici provinciali della M.C.T.C.;
  Visto  l'art.  261,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 495/1992 che  determina  l'utilizzazione  dei  proventi
delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 settembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, mediante il quale e'  stato
fissato,  con  decorrenza  1  ottobre  1993  il prezzo di vendita dei
contrassegni per ciclomotori e delle  targhe  di  riconoscimento  per
autoveicoli,  motoveicoli,  macchine  agricole, macchine operatrici e
rimorchi;
  Vista la lettera del 21 dicembre 1993, Div. XII, n. 3100985, con la
quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di
produzione  delle  targhe  previste   dall'art.   100   del   decreto
legislativo  n. 285/1992, nonche' dei contrassegni di identificazione
dei ciclomotori previsti dall'art.  97  del  decreto  legislativo  n.
285/1992 citato;
  Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  primo  giorno  del secondo mese successivo a
quello  di  pubblicazione  del  presente   decreto   nella   Gazzetta
Ufficiale,  il  prezzo  di  vendita  delle  targhe e dei contrassegni
indicati nelle premesse, e' fissato nella misura seguente:
 
                                         Costo di         Quota di
Categoria di veicoli                    produzione     maggiorazione
        ___                                 ___             ___
 Ciclomotori:
  contrassegno di identificazione         12.300            6.150
Motoveicoli:
  targa, anche se con sigla
EE (*) o di prova                         17.900            8.950
Autoveicoli:
  targa anteriore + targa posteriore,
anche se con sigla    CD o EE (*)         35.700           17.850
  targa di prova                          19.200            9.600
Rimorchi di autoveicoli:
  targa di immatricolazione               19.200            9.600
  targa ripetitrice                       28.000           14.000
Macchine agricole:
  targa delle macchine semoventi,
anche se di prova.                        17.900            8.950
  targa di immatricolazione delle
macchine trainate                         19.200            9.600
  targa ripetitrice                       17.900            8.950
Macchine operatrici:
  targa delle macchine semoventi,
anche se di prova.                        17.900            8.950
  targa d'immatricolazione delle
macchine trainate                         19.200            9.600
  targa ripetitrice                       17.900            8.950
          _____________
             (*) Corredate di bollini autoadesivi.