1. L'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro  del  30  settembre
1991  (d'ora in avanti "decreto") disciplina gli interventi del Fondo
nazionale di garanzia, istituito dall'art. 15 della legge n. 1/1991 a
tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti  delle  societa'
di  intermediazione  mobiliare  e  degli  altri  soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge
sopra citata, in conseguenza dello  svolgimento  delle  attivita'  di
intermediazione  in  valori  mobiliari.  Il Fondo, ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1994,  n.  417,  e'
dotato di personalita' giuridica.
  In  relazione  a  quesiti pervenuti in ordine alle disposizioni del
richiamato art.  5  del  decreto,  si  precisa  che,  ai  fini  degli
interventi, il Fondo si atterra' alle indicazioni di seguito fornite.
  Condizione  per  l'intervento  del  Fondo  e'  la  dichiarazione di
insolvenza  degli  intermediari  conseguente  alla  dichiarazione  di
fallimento  o,  se  soggetti a liquidazione coatta amministrativa con
esclusione del fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza ovvero alla omologazione  del  concordato  preventivo  cui
siano stati ammessi.
  Ai  fini  dell'attivazione  delle  singole procedure di intervento,
l'ordine delle insolvenze e' stabilito avendo riguardo, a seconda dei
casi, alla data di deposito dello stato passivo  o  di  passaggio  in
giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
  2.  I  creditori ammessi allo stato passivo - compresi quelli i cui
crediti  siano  stati  ammessi  con  riserva,  formino   oggetto   di
impugnazione  ovvero  per  i  cui  crediti sia pendente altra domanda
proposta nella stessa  procedura  da  cui  dipende  la  definitivita'
dell'ammissione  -  possono  avanzare, a mezzo raccomandata con a.r.,
istanza al Fondo entro trenta giorni dallo scadere del termine per le
impugnazioni,  di  cui  agli  articoli  100   e   209   della   legge
fallimentare;  in  caso di concordato preventivo il termine di trenta
giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e
l'ammissione e' definitiva qualora avverso il credito non siano state
mosse contestazioni.
  Nel caso in cui l'esecutivita' dello stato passivo  sia  precedente
alla data della presente circolare, il predetto
  termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza al Fondo
decorre  dalla  data  di pubblicazione della circolare nella Gazzetta
Ufficiale,  qualora  tale  decorrenza  sia  piu'  favorevole  per  il
creditore istante.
  Nell'istanza l'avente diritto deve indicare l'ammontare del credito
-  quale  risulta  dallo stato passivo - specificando se l'ammissione
del credito allo stato passivo sia o meno definitiva  ovvero  se  sia
pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende
la definitivita' dell'ammissione. Inoltre, deve documentare:
   l'ammissione  del  credito allo stato passivo, mediante esibizione
di copia autentica dello stesso (per la parte che interessa);
   se l'ammissione del credito e' stata o meno oggetto di opposizione
o impugnazione allo  scadere  del  termine,  mediante  esibizione  di
certificato  della  cancelleria;  in  caso  di concordato preventivo,
copia della sentenza di omologa con  attestazione  del  passaggio  in
giudicato,  e  certificato  della cancelleria dal quale risulti se il
credito e' stato o meno oggetto di contestazione;
   che non sussiste  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione  dalla
garanzia  del  Fondo, di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma
6, del decreto, mediante dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio.
Per  la nozione di controllo si fa riferimento, ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della legge n. 1/1991, al dettato  dell'art.  27,  comma  2,
della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, ora sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  3. Il Fondo, sulla scorta delle istanze presentate entro il termine
di trenta giorni di cui  al  punto  2,  primo  capoverso,  procede  a
quantificare i propri impegni relativi alle posizioni della procedura
concorsuale  computabili  allo  scadere  del  termine  stesso - quali
risultanti  dallo  stato  passivo,  includendo  i  crediti   la   cui
ammissione  non  e' definitiva ovvero quelli per i quali sia pendente
altra domanda proposta nella  stessa  procedura  da  cui  dipende  la
definitivita' dell'ammissione - tenendo conto del limite di pagamento
di  ciascun  credito,  pari  al  25% del medesimo, di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto.
  Ove l'ammontare degli impegni  cosi'  quantificati  non  ecceda  la
percentuale del 40% delle giacenze del Fondo nelle sezioni A e B - ai
sensi  dell'art.  5,  comma  4,  del decreto - calcolate alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   istanze   di
intervento,  al  netto  di  eventuali  somme  introitate  a fronte di
contributi futuri, il Fondo dispone l'esecuzione  dei  pagamenti  nei
confronti degli aventi diritto.
  Con  riferimento  ai  crediti  per  i quali l'ammissione allo stato
passivo non sia definitiva  ovvero  risulti  pendente  altra  domanda
proposta  nella  stesssa  procedura  da  cui dipende la definitivita'
dell'ammissione, il Fondo provvede ai  necessari  accantonamenti,  in
conti individuali rubricati a nome del singolo cliente.
  4.  Nel  caso  in cui l'ammontare degli impegni superi il 40% delle
proprie giacenze, determinate secondo quanto  previsto  al  punto  3,
secondo  capoverso,  il  Fondo  provvede  al  pagamento parziale agli
aventi diritto - ovvero  ai  relativi  accantonamenti  -  nei  limiti
consentiti   dalle  disponibilita'  utilizzabili  ed  in  proporzione
all'entita' dei singoli crediti. Per le quote di credito  non  pagate
si  procede alla contribuzione suppletiva di cui all'art. 3, comma 9,
del decreto, da effettuarsi secondo le seguenti modalita'.
  Nel mese  di  dicembre  di  ciascun  anno,  e  con  riferimento  al
complesso  degli  interventi  per  i  quali  gli impegni quantificati
risultino eccedenti il limite stabilito dall'art.  5,  comma  4,  del
decreto,  il  Fondo  chiede  alla  Banca  d'Italia  ed alla Consob di
attivare presso il Ministro del tesoro la procedura di  richiesta  di
versamento  del contributo suppletivo di cui all'art. 3, comma 9, del
decreto, in misura pari all'ammontare  delle  quote  di  credito  non
pagate.
  Ai   fini   di  cui  sopra,  il  Fondo  indica  la  percentuale  di
contribuzione da applicare  alla  base  impositiva  di  piu'  recente
determinazione,  avendo presente che, nel corso di ciascun periodo di
contribuzione,  la  contribuzione  medesima  non  puo'  eccedere   la
percentuale  del  2%  dei  proventi lordi derivanti all'intermediario
dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare ed  il
limite di cui all'art. 3, comma 9, del decreto.
  5.  Nell'ipotesi  in cui, per effetto dei limiti alla contribuzione
suppletiva, non si renda possibile chiedere il versamento dell'intera
somma necessaria a soddisfare nella misura del 25%  i  crediti  degli
istanti,  si  procedera'  comunque  alla  contribuzione suppletiva e,
sulla base delle disponibilita' utilizzabili, il Fondo provvedera' al
pagamento dei crediti - ovvero ai relativi accantonamenti  -  tenendo
conto  dell'ordine delle insolvenze e, con riferimento all'insolvenza
i cui  crediti  non  saranno  integralmente  soddisfatti,  in  misura
proporzionale all'ammontare dei crediti stessi.
  Nel  provvedimento di cui all'art. 3, comma 9, del decreto Ministro
del tesoro fissa anche il termine entro  il  quale  improrogabilmente
deve  farsi luogo alla contribuzione che, a prescindere dalla data di
incasso, rimane destinata al soddisfacimento dei crediti in relazione
ai quali e' stata richiesta; a tal fine, il Fondo ne tiene evidenza.
  I creditori che il  Fondo  non  sia  stato  comunque  in  grado  di
soddisfare nella misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto, sono
pagati a far data dal 1 gennaio di ogni anno, a valere sulle giacenze
del  Fondo  calcolate  a  seguito delle nuove contribuzioni e secondo
l'ordine degli interventi ad essi relativi nell'anno precedente.
  6. Nei casi di dichiarazioni tardive di  crediti  (art.  101  della
legge  fallimentare) e di opposizioni allo stato passivo da parte dei
creditori esclusi (art. 98 della legge fallimentare), il  termine  di
trenta giorni per la presentazione delle istanze al Fondo decorre dal
giorno  in  cui  i  relativi  crediti siano stati riconosciuti in via
definitiva dagli organi della procedura concorsuale.
  In tali casi - ovvero nei casi di istanze di intervento  presentate
al Fondo oltre il prescritto termine di trenta giorni di cui al punto
2,  primo  capoverso  e  di  cui al presente punto, primo capoverso -
qualora l'istanza d'intervento pervenga al Fondo entro il 30 novembre
dell'anno di deposito dello stato passivo, il Fondo esamina tutte  le
istanze  della specie pervenute entro tale data ed interviene tenendo
conto dell'ordine dell'insolvenza alla quale il credito si riferisce.
  A tal fine:
    a) nel caso in cui non vi siano  residui  non  soddisfatti  della
stessa  o  di  altre  insolvenze, il Fondo provvede al pagamento e il
limite di rimborso di cui all'art. 5,  comma  4,  del  decreto  viene
calcolato avendo riguardo alle giacenze in essere al 30 novembre;
    b)  nel  caso  vi siano residui non soddisfatti della stessa o di
altre insolvenze per effetto  dell'applicazione  del  limite  di  cui
all'art.  5, comma 4, del decreto, i crediti di cui si tratta vengono
computati in sede di attivazione  della  procedura  di  richiesta  di
versamento  del contributo suppletivo di cui all'art. 3, comma 9, del
decreto.  Il  pagamento  e'  effettuato  tenendo  conto   dell'ordine
dell'insolvenza  alla quale detti crediti si riferiscono e gli stessi
sono  trattati  alla  stregua  dei  residui  relativi  all'insolvenza
medesima;
    c)  nel  caso  in  cui  detti crediti non possano comunque essere
soddisfatti nella misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto sono
pagati - a far data  dal  1  gennaio  successivo  -  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  quali  emergono  a  seguito  delle  nuove
contribuzioni,  secondo  l'ordine  dell'insolvenza  alla   quale   si
riferiscono.
  I   crediti   per   i   quali,  per  qualsiasi  ragione,  l'istanza
d'intervento sia pervenuta al Fondo dopo il 30 novembre di cui sopra,
sono pagati a far data  dal  1  gennaio  successivo  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  quali  emergono  a  seguito  delle  nuove
contribuzioni.  Essi  sono  trattati   alla   stregua   dei   residui
dell'insolvenza  alla quale si riferiscono e ai fini del pagamento si
applicano le regole di cui sopra.
  7. Al momento dell'effettuazione  del  pagamento  l'avente  diritto
esibisce  al  Fondo  una  dichiarazione  del  competente organo della
procedura concorsuale, con la quale lo stesso attesta se  sono  state
fatte  ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura.
Il Fondo, tenuto conto dell'ammontare  delle  eventuali  ripartizioni
effettuate  provvede  a  pagare  entro  il limite del 25% del credito
ammesso, la porzione di credito rimasta ancora insoddisfatta in  sede
fallimentare.   Nel   caso  in  cui  risultino  pendenti  istanze  di
revocazione, il Fondo provvede ai necessari accantonamenti secondo le
modalita' di  cui  al  punto  3,  ultimo  capoverso,  della  presente
circolare.
  Contestualmente  a  ciascun pagamento il Fondo acquisisce quietanza
con la quale il beneficiario riconosce al Fondo il diritto di surroga
nei propri diritti nei confronti della procedura concorsuale.
                                                    Il Ministro: DINI