Con decreto ministeriale 26 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e unita' di filiale di Milano, sede di Torino e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi Cant. Cerano - Cant. Enichem off.ne e sede di Brindisi per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Selind, con sede in Pordenone e unita' di Campoformido (Udine), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 29 agosto 1994. Comitato tecnico del 4 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sopin, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993. 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sopin, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 25 aprile 1994. 6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993. 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio F.lli Re, con sede in Valenza (Alessandria) e unita' di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 giugno 1994. Comitato tecnico del 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta C.E. S.p.a. - Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unita' di Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994. 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unita' di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unita' commerciali Bari-Catania, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 13 gennaio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Genova-Campi, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Genova-Campi, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 8 agosto 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e unita' di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova I.T.L. - Italiana lavori (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adriatica prefabbricati (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adriatica prefabbricati (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unita' di Rutigliano (Bari), per il periodo dal 12 aprile 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 12 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fasano (Gruppo Fasano), con sede in Taranto, unita' di Crotone (Catanzaro), Porto Torres (Sassari), Taranto ed ufficio di Taranto e ufficio di Caivano (Napoli), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico I.C.T., con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di dieci lavoratori su un organico di quaranta unita'. Le modalita' di svolgimento della riduzione oraria avverranno secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.