IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale la Societa' consortile a r.l. Cermet, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Aldo Moro, 22, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive n. 89/392 e n. 91/368; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) ad 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che la Societa' consortile a r.l. Cermet ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva 89/392/CEE; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, il 27 maggio 1994; Decreta: Art. 1. 1. La Societa' consortile a r.l. Cermet e' autorizzata al rilascio di certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso allegato e sottoposti volontariamente dagli operatori economici alla procedura di certificazione CEE: 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno; 4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate; 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1 - 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.