IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale la societa' Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria - Igea Marina (Rimini), via Rossini, 2, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilsciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che la societa' Istituto Giordano S.p.a. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva 89/392/CEE; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 27 maggio 1994 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale; Decreta: Art. 1. 1. La societa' Istituto Giordano S.p.a. e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate; 1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale; 1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno; 4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate; 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1 - 4 ed al punto 7 e per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 8. Seghe a catena portatili da legno; 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; 11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico o scarico manuale; 12. Macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi: macchine mobili su rotaie, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; con motore a combustione interna destinate ad equipaggiare lavori in sotterraneo; 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione; 14. Dispositivi di protezione ed alberi cardanici di trasmissione amovibili; 15. Ponti elevatori per veicoli. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.