LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, e successive modificazioni con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il proprio provvedimento 21 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994, con il quale e' stata prorogata al 30 settembre 1994 la possibilita' di vendita in farmacia, anche in regime di Servizio sanitario nazionale, sia dei medicinali contraddistinti con il simbolo "H" nell'elenco allegato al citato provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni, dei quali, fino al 31 dicembre 1993, era ammessa la vendita al pubblico, sia dei medicinali, parimenti disponibili in farmacia fino al 31 dicembre 1993, classificati nella classe a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con note che ne prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche; Visto il proprio successivo provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1994, con il quale, fra l'altro, e' stato modificato l'elenco delle specialita' medicinali per le quali e' ammessa, fino al 30 settembre 1994, la duplice via di distribuzione, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico; Ritenuto opportuno prorogare al 31 dicembre 1994 la possibilita' di dispensazione in farmacia, a carico del Servizio sanitario nazionale, delle specialita' medicinali incluse nel predetto elenco; Dispone: Art. 1. 1. Fino al 31 dicembre 1994, le specialita' medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1994, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1994 Il Ministro della sanita' Presidente della Commissione unica del farmaco COSTA