LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  e  successive  modificazioni  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione dei medicinali, ai sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  proprio provvedimento 21 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994, con il quale e'  stata
prorogata  al  30  settembre  1994  la  possibilita'  di  vendita  in
farmacia, anche in regime di Servizio sanitario  nazionale,  sia  dei
medicinali contraddistinti con il simbolo "H" nell'elenco allegato al
citato   provvedimento   del   30   dicembre   1993,   e   successive
modificazioni, dei quali, fino al 31 dicembre 1993,  era  ammessa  la
vendita  al  pubblico,  sia  dei medicinali, parimenti disponibili in
farmacia fino al 31  dicembre  1993,  classificati  nella  classe  a)
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con note
che  ne  prevedono  la  dispensazione  o la distribuzione da parte di
strutture pubbliche;
  Visto  il  proprio  successivo  provvedimento   18   aprile   1994,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1994, con il
quale, fra l'altro, e' stato modificato  l'elenco  delle  specialita'
medicinali  per  le  quali  e' ammessa, fino al 30 settembre 1994, la
duplice via di distribuzione, da parte di strutture  pubbliche  e  di
farmacie aperte al pubblico;
  Ritenuto opportuno prorogare al 31 dicembre 1994 la possibilita' di
dispensazione in farmacia, a carico del Servizio sanitario nazionale,
delle specialita' medicinali incluse nel predetto elenco;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Fino  al  31  dicembre 1994, le specialita' medicinali elencate
nella  nota  37  dell'allegato  al  provvedimento  18  aprile   1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1994, possono
essere  dispensate,  in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle
farmacie aperte al pubblico, in  alternativa  alla  dispensazione  da
parte delle strutture pubbliche.
  2.  Il  presente  provvedimento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1994
                      Il Ministro della sanita'
   Presidente della Commissione unica del farmaco
                                COSTA