IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con  decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  in  particolare  la
parte   riguardante  la  scuola  di  specializzazione  in  ingegneria
clinica;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 22 aprile 1993;
  Viste  le  delibere  di  adeguamento  al   parere   del   Consiglio
universitario   nazionale   formulate   dalle  autorita'  accademiche
dell'Universita' degli studi di Trieste;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  in  premessa, e' ulteriormente
modificato, nella parte relativa alla scuola di  specializzazione  in
ingegneria clinica, nei seguenti articoli:
  Art.  420,  secondo  comma. - Sono altresi' ammessi al concorso per
l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso  di  titolo  di
studio,  conseguito  presso  universita'  straniere,  accettato dalle
competenti autorita' accademiche italiane (consiglio della  scuola  e
senato  accademico)  e  ritenuto  equipollente anche limitatamente ai
fini dell'iscrizione.
  Art. 421, terzo comma. - Le materie  di  insegnamento  obbligatorie
del primo anno sono quelle indicate con i numeri 1), 2), 3), 5) e 6).
Le  altre  materie  obbligatorie  si  intendono nel secondo anno. Nel
secondo anno e' pure previsto il  tirocinio  obbligatorio  di  almeno
duecento ore, di cui all'art. 422.
  Art.  422. - Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5),
6) e 8), devono prevedere esercitazioni pratiche, visite  o  seminari
integrativi,  secondo  un  programma  approvato  dal  consiglio della
scuola.
  Gli insegnamenti sono  integrati  dallo  svolgimento  di  tirocinio
pratico  di  almeno  duecento  ore  nel  secondo  anno presso presidi
sanitari riconosciuti dal consiglio della scuola,  secondo  modalita'
dallo stesso fissate e pubblicate nel manifesto degli studi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 31 maggio 1994
                                                           Il rettore