IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la scuola di specializzazione in ingegneria clinica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 22 aprile 1993; Viste le delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola di specializzazione in ingegneria clinica, nei seguenti articoli: Art. 420, secondo comma. - Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere, accettato dalle competenti autorita' accademiche italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione. Art. 421, terzo comma. - Le materie di insegnamento obbligatorie del primo anno sono quelle indicate con i numeri 1), 2), 3), 5) e 6). Le altre materie obbligatorie si intendono nel secondo anno. Nel secondo anno e' pure previsto il tirocinio obbligatorio di almeno duecento ore, di cui all'art. 422. Art. 422. - Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), devono prevedere esercitazioni pratiche, visite o seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola. Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di tirocinio pratico di almeno duecento ore nel secondo anno presso presidi sanitari riconosciuti dal consiglio della scuola, secondo modalita' dallo stesso fissate e pubblicate nel manifesto degli studi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 31 maggio 1994 Il rettore