Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura All'ABI - Associazione bancaria italiana All'Avvocatura generale dello Stato e, per conoscenza: Al Ministero di grazia e giustizia Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ai commissari di Governo presso le regioni Alla Ragioneria centrale presso il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali 1. Generalita'. 1.1. La legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1-bis, ha previsto l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie concesse, entro la data del 19 maggio 1993, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse delle quali sia stata previamente accertata l'insolvenza. 1.2. Con decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994 e' stato stabilito che l'insolvenza s'intende accertata se sono intervenuti gli accertamenti giudiziali ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile. 1.3. Con lo stesso decreto e' stato previsto che, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti, per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo stato di insolvenza, nei termini chiariti al punto 1.2., deve sussistere alla data del soprarichiamato decreto e quindi al 2 febbraio 1994. 2. Requisiti per la presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti. Gli articoli 1 e 5, del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, individuano i soggetti che hanno titolo a presentare istanza al Ministero per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. Al riguardo si ribadisce che hanno titolo: - soci di cooperative agricole, persone fisiche e giuridiche, con esclusione degli enti pubblici, che hanno prestato garanzia a favore delle cooperative stesse entro la data del 19 maggio 1993 e di cui sussista l'insolvenza nei termini precisati ai punti 1.2. e 1.3. 3. Modalita' e termini di presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti. 3.1. Le istanze dei soci garanti, aventi titolo, dovranno essere trasmesse al curatore fallimentare o commissario liquidatore della cooperativa, a favore della quale e' stata rilasciata la garanzia, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare. 3.2. La domanda, a secondo che trattasi di socio persona fisica o persona giuridica, dovra' essere redatta utilizzando rispettivamente le schede A e B allegate alla presente circolare. Di tali schede sono riservate al socio i soli riquadri A .1, A. 2, A. 3 o B. 1, B. 2, B.3. L'istanza dovra' essere sottoscritta dal socio e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco) ed essere corredata della documentazione riportata nei riquadri A. 3 o B.3 delle schede A o B. 3.3. E' evidente che qualora l'interessato, persona fisica o giuridica, abbia prestato garanzia a favore di piu' cooperative, rientranti nella fattispecie prevista all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, lo stesso debba presentare distinte domande per il tramite dei rispettivi curatori fallimentari o commissari liquidatori. 3.4. Qualora l'obbligazione di garanzia sia stata presentata in solido ai sensi degli articoli 1292 e 1294 del codice civile, l'istanza dovra' essere presentata da uno solo dei soci garanti in quanto l'accollo da parte dello Stato del credito garantito nei confronti di uno solo di essi, comporta la liberazione di tutti gli altri garanti solidali nei confronti del creditore. Pertanto il socio, con obbligazione solidale, che presentera' istanza, dovra' allegare le dichiarazioni da rilasciarsi a cura degli altri "garanti in solido", attestanti il possesso o meno della qualifica di socio della cooperativa e la non presentazione, per la medesima garanzia, di una propria istanza diretta a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1-bis della legge n. 237/93, come peraltro indicato nei riquadri A .3 e B.3. Tali dichiarazioni saranno rilasciate utilizzando l'allegato A /6 o B/6 delle rispettive schede di domanda. Resta fermo quanto previsto all'art. 2, punto 3, del decreto ministeriale n. 80161/94 circa le azioni di regresso che promuovera' il Ministero, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, delle somme pro-quota relative a garanti non soci delle cooperative e cio' ai sensi degli articoli 1298 e 1299 del codice civile. 3.5. Particolari modalita' per la presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti di cooperative rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 195 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942. 3.5.1. Secondo quanto previsto all'art. 1 comma 1 del decreto ministeri ale n. 80161/94, puo' presentare istanza al Ministero il socio che ha rilasciato l'obbligazione di garanzia a favore di cooperativa che, pur non essendo stata ancora posta in liquidazione coatta amministrativa, rientra nella fattispecie prevista all'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Lo stato d'insolvenza dovra' essere stato dichiarato dal tribunale competente entro il 2 febbraio u.s., secondo il disposto dell'art. 1, comma 1 del richiamato decreto ministeriale n. 80161/94. Il socio che presenta istanza dovra' utilizzare la scheda A o B, a secondo che trattasi di persona fisica o giuridica, indicando nell'apposito spazio riportato al punto 2.1. del riquadro A.2, la data dell'accertamento giudiziale. Parimenti il socio dovra' riportare nel riquadro A.3 i crediti per i quali ha assunto l'obbligazione di garanzia. Le istanze dei soci-garanti dovranno essere presentate al presidente del collegio sindacale della cooperativa entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare. 3.5.2. Per i casi rientranti in tale fattispecie, la legittimita' del credito/i garantito/i, dovra' essere certificata dal collegio sindacale della cooperativa che, allo scopo, adottera' specifica delibera da presentarsi al Ministero. La delibera dovra' indicare, per i singoli soci-garanti, gli importi della cooperativa rimasti insoluti e per i quali i soci stessi hanno prestato garanzia. L'atto deliberativo dovra' essere sottoscritto da tutti i membri del collegio sindacale e le firme dovranno essere autenticate a norma di legge (notaio, cancelliere, segretario comunale, etc.). Le istanze dei soci-garanti, unitamente alla delibera e alla copia conforme della sentenza di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, dichiarato a norma dell'art. 195 del regio decreto n. 267/42, dovranno essere inviate al Ministero con apposita lettera di trasmissione, a firma del presidente del collegio sindacale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i trenta giorni successivi al termine fissato al punto 3.5.1. 3.5.3. L'accollo delle garanzie da parte dello Stato resta subordinato all'adozione da parte dell'autorita' di vigilanza, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 195, terzo comma, e n. 197 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942. A tal fine copie conformi delle istanze trasmesse al Ministero saranno trattenute dal presidente del collegio sindacale per essere messe a disposizione del commissario liquidatore che avra' ricevuto la nomina, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto n. 207 del 16 marzo 1942. A tale riguardo si richiama quanto riportato al punto 4.4. della presente circolare. 3.6. Il curatore o il commissario trasmetteranno al Ministero in un plico separato, corredato di apposito elenco, le istanze che saranno presentate fuori termine, o con firma non autenticata, o incomplete della prescritta documentazione. 4. Modalita' e termini di presentazione della documentazione da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. 4.1. Le istanze che saranno presentate nei termini e con le modalita' di cui al punto 3, dovranno essere trasmesse a cura del curatore fallimentare o del commissario liquidatore e pervenire al Ministero - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via Settembre, 20 - 00187 Roma, entro i trenta giorni successivi al termine fissato al punto 3.1. Il curatore o il commissario dovra' presentare unitamente alla lettera di trasmissione la scheda riepilogativa riportata in allegato, rispettivamente schema C o D, e la documentazione di cui all'elenco, allegato allo schema medesimo. 4.2. Sulla base di tale documentazione il Ministero accertera' i requisiti di legittimita' dell'istanza richiamati all'art. 3, punto 2, del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994. Si richiama l'attenzione dei signori curatori e commissari sulla necessita' di compilare correttamente le dichiarazioni, da rilasciarsi per ogni istanza trasmessa, riportata nei riquadri A. 4, A. 5 e B. 4, B.5 delle schede di domanda. L'importo, da riportarsi nell'apposito spazio dei riquadri A. 5 e B.5, dovra' riferirsi al complesso dei crediti garantiti e il dato, evidentemente, deve coincidere con le somme degli importi riportati nei riquadri A. 4 o B.4. 4.3. Qualora intervengano, anche dopo l'accollo da parte dello Stato, modifiche riduttive dei crediti riportati nei riquadri A. 4 o B.4., i signori curatori e commissari sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero per le azioni di recupero nei confronti del socio che ha beneficiato dell'intervento. Nell'ipotesi prevista al punto 1, secondo comma, dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 80161/94, il curatore o il commissario allorche' interviene il deposito dello Stato del passivo, avra' cura di darne immediata comunicazione al Ministero e di indicare eventuali variazioni, per le stesse finalita' di cui al comma precedente. Non potranno beneficiare dell'intervento eventuali somme in aumento di crediti certificati e presentati nei termini indicati ai punti 3.1. e 4.1., stante la necessita' di giungere in tempi rapidi ad una programmazione generale e complessiva per l'intero budget finanziario assicurato. 4.4. Con riferimento a quanto riportato al punto 3.5. della presente circolare si precisa che l'accollo delle garanzie resta subordinato all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorita' di vigilanza e del conseguente provvedimento di nomina del commissario liquidatore della cooperativa, e cio' in conformita' alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994. Pertanto il commissario liquidatore, successivamente alla nomina, avra' cura di verificare l'ammissibilita' allo stato del passivo dei crediti per i soci garanti hanno presentato domanda, in conformita' alle disposizioni del punto 3.5, utilizzando, allo scopo, le copie conformi delle istanze messe a disposizione dal presidente del collegio sindacale come previsto al punto 3.5.3. Le predette istanze dovranno essere trasmesse dal commissario non oltre il 30 novembre 1994, unitamente alla scheda C e alla documentazione elencata nell'allegato C.4. 4.5. La documentazione trasmessa si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Si consigliano i curatori e i commissari di attendere la scadenza prevista per la presentazione delle istanze dei soci-garanti, di cui al punto 3.1., e assemblare, quindi, le documentazioni da inviare al Ministero in un'unica soluzione, unitamente agli atti indicati nell'allegato. 5. Criteri di priorita' nell'assunzione delle garanzie. Le limitate disponibilita' recate dalla legge hanno determinato la necessita' di fissare, nell'assunzione delle garanzie, taluni criteri di priorita', che sono riportati all'art. 5 del richiamato decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994. A tale riguardo si chiarisce che, in applicazione di quanto fissato al citato art. 5, il Ministero procedera' all'esame di tutte le istanze che perverranno nei termini e con le modalita' indicate al precedente punto 4 della circolare. In particolare, si precisa che l'esame preliminare sara' diretto ad accertare la consistenza del fabbisogno finanziario necessario, in relazione alle istanze pervenute nei termini. 5.1. Svolto tale iter procedurale, se le disponibilita' risulteranno insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, si procedera' all'assunzione delle garanzie con l'ordine di successione di seguito riportato: 5.1.1. garanzie rilasciate da soci "persone fisiche" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale; 5.1.2. garanzie rilasciate da "persone fisiche" a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa; 5.1.3. garanzie rilasciate da "socio cooperativa" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale; 5.1.4. garanzie rilasciate da "socio cooperativa" a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa; 5.1.5. garanzie rilasciate da "socio consorzio di II grado" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale; 5.1.6. garanzie rilasciate da "socio consorzio di II grado" a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa; 5.1.7. garanzie rilasciate da "socio persona giuridica" (diversa da quelle ipotizzate ai punti 5.1.3. e 5.1.5.) a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale; 5.1.8. garanzie rilasciate da "socio persone giuridiche" (diverse da quelle individuate ai punti 5.1.4. e 5.1.6.) a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa; 5.2. All'interno di ciascun raggruppamento (individuato ai punti 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8.) ove le disponibilita' finanziarie non fossero sufficienti ad assicurare l'accollo di tutte le garanzie rientranti nel singolo raggruppamento, si seguiranno i seguenti ulteriori criteri di priorita', determinati in primo luogo dall'ordine cronologico della data di "accertata insolvenza" di ogni singola cooperativa e quindi, con riferimento alla stessa cooperativa, dall'ordine cronologico di rilascio delle garanzie. 6. Iter procedurale. 6.1. Formulato il programma d'intervento secondo i criteri individuati al punto 5, il Ministero comunichera' al curatore o al commissario le garanzie per le quali lo Stato si assume l'impegno dell'accollo, fornendo apposito elenco che individuera' i soci-garanti e le somme oggetto dell'intervento. Acquisita la comunicazione il curatore o il commissario salva diversa determinazione di questo Ministero che sara' assunta con apposito provvedimento, entro giorni trenta a datare dalla stessa, e' tenuto a indicare l'Istituto di credito o gli istituti, con un massimo di 2, dichiaratisi disponibili a stipulare il contratto previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 80161/94. Unitamente alla predetta comunicazione, da inviare tramite ufficio postale per raccomandata con ricevuta di ritorno, dovra' essere trasmesso l'atto di accettazione dell'istituto di credito (delibera del consiglio di amministrazione) che, con riferimento all'elenco inviato dal Ministero, indichera' l'importo che andra' ed estinguere. L'accettazione data dall'Istituto di credito e' irrevocabile. Il curatore o il commissario avranno cura di accertare che la disponibilita' dichiarata/e, dell'istituto/i di credito assicurino la copertura di tutte le somme per le quali il Ministero ha dato comunicazione di accollo. 7. Documentazione da presentarsi in relazione a quanto esposto nei punti precedenti. 7.1. La domanda del socio deve essere presentata utilizzando la scheda A, in caso di socio persona fisica o la scheda B, in caso di socio persona giuridica, compilando i diversi riquadri A .1, A .2 e A.3; oppure B .1, B .2 e B.3 e allegando la documentazione elencata nei riquadri A .3 o B.3. 7.2. Il curatore fallimentare dovra' presentare unitamente alla documentazione riportata nell'apposito allegato C.4, la scheda C, provvedendo a compilare i riquadri C .1, C .2, C.3. Inoltre compete al curatore compilare i riquadri A .4 e A .5; B .4 e B.5 delle scheda-istanza dei soci. 7.3. Il commissario liquidatore dovra' presentare unitamente alla documentazione riportata nell'apposito allegato D.4, la scheda D, provvedendo a compilare i riquadri D .1 D .2 e D.3. Inoltre compete al commissario compilare i riquadri A .4 e A .5; B .4 e B.5 delle scheda-istanza soci. Non saranno prese in esame le istanze presentate con modulistica difforme a quella allegata alla presente circolare. Si raccomanda il puntuale adempimento a tutte le istruzioni date e a tale riguardo si richiamano le disposizioni riportate ai punti 3.5. e 4.5. della presente circolare. Roma, 14 luglio 1994 Il Ministro: POLI BORTONE Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 1994 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 183