Alle organizzazioni professionali
                                    agricole a livello nazionale

                                  Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza  assistenza e tutela
                                  del movimento cooperativo

                                  Alle  regioni a statuto speciale ed
                                  a  statuto  ordinario - Assessorati
                                  agricoltura

                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura

                                  All'ABI   -  Associazione  bancaria
                                  italiana

                                  All'Avvocatura generale dello Stato

                                     e, per conoscenza:

                                  Al Ministero di grazia e giustizia

                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale

                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni

                                  Alla  Ragioneria centrale presso il
                                  Ministero  per le risorse agricole,
                                  alimentari e forestali

1. Generalita'.
1.1. La legge  n.  237  del  19  luglio 1993, art. 1-bis, ha previsto
        l'assunzione  da  parte  dello Stato delle garanzie concesse,
        entro  la  data  del  19  maggio 1993, da soci di cooperative
        agricole  a  favore  delle cooperative stesse delle quali sia
        stata previamente accertata l'insolvenza.
1.2. Con decreto  ministeriale  n. 80161 del 2 febbraio 1994 e' stato
        stabilito   che  l'insolvenza  s'intende  accertata  se  sono
        intervenuti   gli  accertamenti  giudiziali  ai  sensi  degli
        articoli  5,  195 e 202 del regio decreto n. 267 del 16 marzo
        1942  o  la  messa  in  liquidazione coatta amministrativa ai
        sensi dell'art. 2540 del codice civile.
1.3. Con lo  stesso  decreto  e'  stato  previsto  che, ai fini della
        presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti, per il
        tramite   del   curatore   fallimentare   o  del  commissario
        liquidatore,  lo stato di insolvenza, nei termini chiariti al
        punto  1.2.,  deve  sussistere  alla data del soprarichiamato
        decreto e quindi al 2 febbraio 1994.
2. Requisiti   per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
        soci-garanti.
        Gli  articoli  1 e 5, del decreto ministeriale n. 80161 del 2
        febbraio  1994,  individuano  i  soggetti  che hanno titolo a
        presentare  istanza  al Ministero per il tramite del curatore
        fallimentare  o  del  commissario liquidatore. Al riguardo si
        ribadisce che hanno titolo:
        - soci di cooperative agricole, persone fisiche e giuridiche,
        con  esclusione  degli  enti  pubblici,  che  hanno  prestato
        garanzia  a favore delle cooperative stesse entro la data del
        19  maggio  1993  e  di cui sussista l'insolvenza nei termini
        precisati ai punti 1.2. e 1.3.
3. Modalita'  e  termini  di presentazione delle istanze da parte dei
        soci-garanti.
3.1. Le istanze  dei  soci  garanti,  aventi  titolo, dovranno essere
        trasmesse  al curatore fallimentare o commissario liquidatore
        della  cooperativa,  a favore della quale e' stata rilasciata
        la  garanzia,  entro  30  giorni  a  decorrere  dalla data di
        pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  della  presente
        circolare.
3.2. La domanda,  a  secondo  che  trattasi di socio persona fisica o
        persona   giuridica,   dovra'   essere   redatta  utilizzando
        rispettivamente  le  schede  A  e  B  allegate  alla presente
        circolare.  Di  tali  schede  sono  riservate al socio i soli
        riquadri A .1, A. 2, A. 3 o B. 1, B. 2, B.3. L'istanza dovra'
        essere   sottoscritta  dal  socio  e  la  firma  deve  essere
        autenticata   nelle  forme  di  legge  (notaio,  cancelliere,
        segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco)
        ed   essere  corredata  della  documentazione  riportata  nei
        riquadri A. 3 o B.3 delle schede A o B.
3.3. E' evidente   che   qualora   l'interessato,  persona  fisica  o
        giuridica,   abbia   prestato   garanzia  a  favore  di  piu'
        cooperative,  rientranti  nella fattispecie prevista all'art.
        1,  comma  1 del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio
        1994,  lo  stesso  debba  presentare  distinte domande per il
        tramite  dei  rispettivi  curatori  fallimentari o commissari
        liquidatori.
3.4. Qualora  l'obbligazione  di  garanzia  sia  stata  presentata in
        solido ai sensi degli articoli 1292 e 1294 del codice civile,
        l'istanza  dovra'  essere  presentata  da  uno  solo dei soci
        garanti  in quanto l'accollo da parte dello Stato del credito
        garantito  nei  confronti  di  uno  solo di essi, comporta la
        liberazione di tutti gli altri garanti solidali nei confronti
        del creditore.
         Pertanto   il   socio,   con   obbligazione   solidale,  che
        presentera'  istanza,  dovra'  allegare  le  dichiarazioni da
        rilasciarsi   a   cura   degli  altri  "garanti  in  solido",
        attestanti  il possesso o meno della qualifica di socio della
        cooperativa e la non presentazione, per la medesima garanzia,
        di   una   propria   istanza   diretta  a  beneficiare  delle
        provvidenze di cui all'art. 1-bis della legge n. 237/93, come
        peraltro indicato nei riquadri A .3 e B.3. Tali dichiarazioni
        saranno  rilasciate  utilizzando  l'allegato A /6 o B/6 delle
        rispettive schede di domanda.
Resta fermo   quanto  previsto  all'art.  2,  punto  3,  del  decreto
        ministeriale  n.  80161/94  circa  le  azioni di regresso che
        promuovera' il Ministero, tramite l'Avvocatura generale dello
        Stato,  delle  somme  pro-quota  relative  a garanti non soci
        delle  cooperative e cio' ai sensi degli articoli 1298 e 1299
        del codice civile.
3.5. Particolari  modalita'  per  la  presentazione  delle istanze da
        parte   dei  soci-garanti  di  cooperative  rientranti  nella
        fattispecie  prevista  dall'art. 195 del regio decreto n. 267
        del 16 marzo 1942.
3.5.1. Secondo  quanto  previsto  all'art.  1  comma  1  del  decreto
        ministeri   ale  n.  80161/94,  puo'  presentare  istanza  al
        Ministero  il  socio  che  ha  rilasciato  l'obbligazione  di
        garanzia  a  favore di cooperativa che, pur non essendo stata
        ancora  posta  in liquidazione coatta amministrativa, rientra
        nella  fattispecie prevista all'art. 195 del regio decreto 16
        marzo  1942 n. 267. Lo stato d'insolvenza dovra' essere stato
        dichiarato dal tribunale competente entro il 2 febbraio u.s.,
        secondo  il  disposto  dell'art.  1,  comma  1 del richiamato
        decreto ministeriale n. 80161/94.
        Il socio che presenta istanza dovra' utilizzare la scheda A o
        B,  a  secondo  che  trattasi  di persona fisica o giuridica,
        indicando  nell'apposito  spazio  riportato al punto 2.1. del
        riquadro A.2, la data dell'accertamento giudiziale.
        Parimenti  il  socio  dovra'  riportare  nel  riquadro  A.3 i
        crediti per i quali ha assunto l'obbligazione di garanzia. Le
        istanze   dei  soci-garanti  dovranno  essere  presentate  al
        presidente  del  collegio sindacale della cooperativa entro i
        30   giorni  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella
        Gazzetta Ufficiale della presente circolare.
3.5.2. Per i casi rientranti in tale fattispecie, la legittimita' del
        credito/i garantito/i, dovra' essere certificata dal collegio
        sindacale   della  cooperativa  che,  allo  scopo,  adottera'
        specifica  delibera  da presentarsi al Ministero. La delibera
        dovra'  indicare,  per  i  singoli  soci-garanti, gli importi
        della  cooperativa  rimasti  insoluti  e  per  i quali i soci
        stessi hanno prestato garanzia.
L'atto deliberativo  dovra' essere sottoscritto da tutti i membri del
        collegio  sindacale  e le firme dovranno essere autenticate a
        norma  di  legge  (notaio,  cancelliere, segretario comunale,
        etc.).
        Le  istanze dei soci-garanti, unitamente alla delibera e alla
        copia  conforme  della  sentenza  di  accertamento giudiziale
        dello  stato  di insolvenza, dichiarato a norma dell'art. 195
        del  regio  decreto  n.  267/42,  dovranno  essere inviate al
        Ministero  con  apposita lettera di trasmissione, a firma del
        presidente  del  collegio  sindacale, a mezzo di raccomandata
        con avviso di ricevimento entro i trenta giorni successivi al
        termine fissato al punto 3.5.1.
3.5.3. L'accollo   delle   garanzie   da   parte  dello  Stato  resta
        subordinato   all'adozione   da   parte   dell'autorita'   di
        vigilanza,  del  provvedimento  che  ordina  la  liquidazione
        coatta   amministrativa   della  cooperativa,  ai  sensi  del
        combinato  disposto  degli articoli n. 195, terzo comma, e n.
        197 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942.
        A   tal  fine  copie  conformi  delle  istanze  trasmesse  al
        Ministero  saranno  trattenute  dal  presidente  del collegio
        sindacale  per  essere  messe  a disposizione del commissario
        liquidatore  che avra' ricevuto la nomina, ai sensi dell'art.
        198 del regio decreto n. 207 del 16 marzo 1942.
        A  tale  riguardo  si richiama quanto riportato al punto 4.4.
        della presente circolare.
3.6. Il curatore  o  il commissario trasmetteranno al Ministero in un
        plico  separato, corredato di apposito elenco, le istanze che
        saranno   presentate   fuori   termine,   o   con  firma  non
        autenticata, o incomplete della prescritta documentazione.
4. Modalita' e termini di presentazione della documentazione da parte
        del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.
4.1. Le istanze che saranno presentate nei termini e con le modalita'
        di  cui  al  punto  3,  dovranno  essere trasmesse a cura del
        curatore   fallimentare   o  del  commissario  liquidatore  e
        pervenire  al  Ministero - Direzione generale delle politiche
        agricole  ed  agroindustriali nazionali - Via Settembre, 20 -
        00187  Roma,  entro  i  trenta  giorni  successivi al termine
        fissato al punto 3.1.
         Il  curatore  o  il commissario dovra' presentare unitamente
        alla   lettera   di   trasmissione  la  scheda  riepilogativa
        riportata  in  allegato,  rispettivamente  schema C o D, e la
        documentazione   di  cui  all'elenco,  allegato  allo  schema
        medesimo.
4.2. Sulla  base  di  tale  documentazione  il Ministero accertera' i
        requisiti di legittimita' dell'istanza richiamati all'art. 3,
        punto  2,  del  decreto  ministeriale n. 80161 del 2 febbraio
        1994.
        Si  richiama  l'attenzione  dei signori curatori e commissari
        sulla necessita' di compilare correttamente le dichiarazioni,
        da  rilasciarsi  per  ogni  istanza  trasmessa, riportata nei
        riquadri A. 4, A. 5 e B. 4, B.5 delle schede di domanda.
        L'importo, da riportarsi nell'apposito spazio dei riquadri A.
        5  e B.5, dovra' riferirsi al complesso dei crediti garantiti
        e  il dato, evidentemente, deve coincidere con le somme degli
        importi riportati nei riquadri A. 4 o B.4.
4.3. Qualora intervengano, anche dopo l'accollo da parte dello Stato,
        modifiche riduttive dei crediti riportati nei riquadri A. 4 o
        B.4.,  i  signori  curatori  e commissari sono tenuti a darne
        immediata   comunicazione  al  Ministero  per  le  azioni  di
        recupero   nei   confronti   del  socio  che  ha  beneficiato
        dell'intervento.
        Nell'ipotesi  prevista al punto 1, secondo comma, dell'art. 2
        del  richiamato decreto ministeriale n. 80161/94, il curatore
        o il commissario allorche' interviene il deposito dello Stato
        del  passivo,  avra' cura di darne immediata comunicazione al
        Ministero  e  di indicare eventuali variazioni, per le stesse
        finalita' di cui al comma precedente.
        Non  potranno  beneficiare dell'intervento eventuali somme in
        aumento  di  crediti  certificati  e  presentati  nei termini
        indicati  ai  punti  3.1.  e  4.1.,  stante  la necessita' di
        giungere  in  tempi  rapidi  ad una programmazione generale e
        complessiva per l'intero budget finanziario assicurato.
4.4. Con riferimento  a quanto riportato al punto 3.5. della presente
        circolare  si  precisa  che  l'accollo  delle  garanzie resta
        subordinato  all'adozione  del  provvedimento di liquidazione
        coatta  amministrativa da parte dell'autorita' di vigilanza e
        del  conseguente  provvedimento  di  nomina  del  commissario
        liquidatore  della  cooperativa,  e  cio' in conformita' alle
        disposizioni   recate  dagli  articoli  2  e  3  del  decreto
        ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994.
          Pertanto  il  commissario liquidatore, successivamente alla
        nomina,  avra' cura di verificare l'ammissibilita' allo stato
        del  passivo  dei crediti per i soci garanti hanno presentato
        domanda,  in  conformita'  alle  disposizioni  del punto 3.5,
        utilizzando,  allo  scopo,  le  copie  conformi delle istanze
        messe  a  disposizione  dal presidente del collegio sindacale
        come previsto al punto 3.5.3.
        Le predette istanze dovranno essere trasmesse dal commissario
        non  oltre  il  30  novembre 1994, unitamente alla scheda C e
        alla documentazione elencata nell'allegato C.4.
4.5. La documentazione trasmessa si considera prodotta in tempo utile
        anche  se  spedita  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di
        ricevimento  entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
        timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
        Si  consigliano  i  curatori  e  i commissari di attendere la
        scadenza  prevista  per  la  presentazione  delle istanze dei
        soci-garanti,  di cui al punto 3.1., e assemblare, quindi, le
        documentazioni da inviare al Ministero in un'unica soluzione,
        unitamente agli atti indicati nell'allegato.
5. Criteri di priorita' nell'assunzione delle garanzie.
        Le   limitate   disponibilita'   recate   dalla  legge  hanno
        determinato  la  necessita' di fissare, nell'assunzione delle
        garanzie,  taluni  criteri  di  priorita', che sono riportati
        all'art. 5 del richiamato decreto ministeriale n. 80161 del 2
        febbraio 1994.
        A  tale  riguardo si chiarisce che, in applicazione di quanto
        fissato  al  citato art. 5, il Ministero procedera' all'esame
        di  tutte  le  istanze  che  perverranno nei termini e con le
        modalita' indicate al precedente punto 4 della circolare.
        In  particolare,  si  precisa  che  l'esame preliminare sara'
        diretto   ad   accertare   la   consistenza   del  fabbisogno
        finanziario  necessario,  in relazione alle istanze pervenute
        nei termini.
5.1. Svolto  tale iter procedurale, se le disponibilita' risulteranno
        insufficienti  a  soddisfare  tutte  le richieste pervenute e
        ritenute  ammissibili,  si  procedera'  all'assunzione  delle
        garanzie con l'ordine di successione di seguito riportato:
5.1.1. garanzie  rilasciate  da  soci  "persone  fisiche" a favore di
        cooperative  agricole  con  insolvenza accertata con sentenza
        giudiziale;
5.1.2. garanzie   rilasciate   da   "persone  fisiche"  a  favore  di
        cooperative    agricole    poste   in   liquidazione   coatta
        amministrativa;
5.1.3. garanzie   rilasciate  da  "socio  cooperativa"  a  favore  di
        cooperative  agricole  con  insolvenza accertata con sentenza
        giudiziale;
5.1.4. garanzie   rilasciate  da  "socio  cooperativa"  a  favore  di
        cooperative    agricole    poste   in   liquidazione   coatta
        amministrativa;
5.1.5. garanzie  rilasciate da "socio consorzio di II grado" a favore
        di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza
        giudiziale;
5.1.6. garanzie  rilasciate da "socio consorzio di II grado" a favore
        di   cooperative   agricole   poste  in  liquidazione  coatta
        amministrativa;
5.1.7. garanzie  rilasciate  da "socio persona giuridica" (diversa da
        quelle  ipotizzate  ai  punti  5.1.3.  e  5.1.5.) a favore di
        cooperative  agricole  con  insolvenza accertata con sentenza
        giudiziale;
5.1.8. garanzie  rilasciate da "socio persone giuridiche" (diverse da
        quelle  individuate  ai  punti  5.1.4.  e 5.1.6.) a favore di
        cooperative    agricole    poste   in   liquidazione   coatta
        amministrativa;
5.2. All'interno  di  ciascun  raggruppamento  (individuato  ai punti
        5.1.1.,  5.1.2.,  5.1.3.,  5.1.4.,  5.1.5.,  5.1.6.,  5.1.7.,
        5.1.8.)   ove   le  disponibilita'  finanziarie  non  fossero
        sufficienti  ad  assicurare  l'accollo  di  tutte le garanzie
        rientranti   nel  singolo  raggruppamento,  si  seguiranno  i
        seguenti ulteriori criteri di priorita', determinati in primo
        luogo   dall'ordine  cronologico  della  data  di  "accertata
        insolvenza"   di  ogni  singola  cooperativa  e  quindi,  con
        riferimento  alla stessa cooperativa, dall'ordine cronologico
        di rilascio delle garanzie.
6. Iter procedurale.
6.1. Formulato   il   programma   d'intervento   secondo   i  criteri
        individuati al punto 5, il Ministero comunichera' al curatore
        o  al commissario le garanzie per le quali lo Stato si assume
        l'impegno   dell'accollo,   fornendo   apposito   elenco  che
        individuera'    i    soci-garanti    e   le   somme   oggetto
        dell'intervento.
        Acquisita la comunicazione il curatore o il commissario salva
        diversa  determinazione di questo Ministero che sara' assunta
        con  apposito  provvedimento,  entro  giorni  trenta a datare
        dalla  stessa,  e'  tenuto a indicare l'Istituto di credito o
        gli istituti, con un massimo di 2, dichiaratisi disponibili a
        stipulare  il  contratto  previsto  all'art.  6  del  decreto
        ministeriale n. 80161/94.
          Unitamente  alla predetta comunicazione, da inviare tramite
        ufficio  postale  per  raccomandata  con ricevuta di ritorno,
        dovra'  essere trasmesso l'atto di accettazione dell'istituto
        di  credito  (delibera del consiglio di amministrazione) che,
        con  riferimento all'elenco inviato dal Ministero, indichera'
        l'importo  che  andra'  ed  estinguere.  L'accettazione  data
        dall'Istituto di credito e' irrevocabile.
        Il curatore o il commissario avranno cura di accertare che la
        disponibilita'   dichiarata/e,   dell'istituto/i  di  credito
        assicurino  la  copertura  di  tutte le somme per le quali il
        Ministero ha dato comunicazione di accollo.
7. Documentazione  da  presentarsi  in relazione a quanto esposto nei
        punti precedenti.
7.1. La domanda  del  socio  deve  essere  presentata  utilizzando la
        scheda  A,  in caso di socio persona fisica o la scheda B, in
        caso   di  socio  persona  giuridica,  compilando  i  diversi
        riquadri  A  .1,  A  .2  e  A.3;  oppure  B  .1, B .2 e B.3 e
        allegando la documentazione elencata nei riquadri A .3 o B.3.
7.2. Il curatore   fallimentare  dovra'  presentare  unitamente  alla
        documentazione riportata nell'apposito allegato C.4, la
scheda C, provvedendo a compilare i riquadri C .1, C .2, C.3.
Inoltre compete al curatore compilare i riquadri A .4 e A .5;
        B .4 e B.5 delle scheda-istanza dei soci.
7.3. Il commissario  liquidatore  dovra'  presentare  unitamente alla
        documentazione   riportata  nell'apposito  allegato  D.4,  la
        scheda D, provvedendo a compilare i riquadri D .1 D .2 e D.3.
        Inoltre  compete al commissario compilare i riquadri A .4 e A
        .5; B .4 e B.5 delle scheda-istanza soci.
        Non   saranno  prese  in  esame  le  istanze  presentate  con
        modulistica   difforme   a   quella  allegata  alla  presente
        circolare.
        Si  raccomanda  il puntuale adempimento a tutte le istruzioni
        date   e  a  tale  riguardo  si  richiamano  le  disposizioni
        riportate ai punti 3.5. e 4.5. della presente circolare.
   Roma, 14 luglio 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE
 Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 183