IL DIRIGENTE SUPERIORE
                 DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA
                          DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;
  Visto  il  regolamento  di  sicurezza  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in vigore dal 21
aprile 1992;
  Considerata  la  necessita'  di  integrare  le disposizioni di tipo
logistico  per  le  unita'  veloci  non   disciplinate   dal   citato
regolamento di sicurezza, intendendo per queste ultime oltre a quelle
gia'  previste  (aliscafi e aeroscafi) anche i catamarani e qualsiasi
altra nave che dal certificato  di  classe  viene  identificata  come
unita' veloce;
  Visti  i recenti orientamenti emersi in campo internazionale aventi
quale obiettivo prioritario ed  assoluto  quello  della  salvaguardia
della vita umana in mare;
  In  attesa  che  il  codice  adottato dall'IMO quale nuovo capitolo
dalla Solas 94 (maggio 1994) venga in futuro  applicato  alle  unita'
veloci  abilitate  alla  navigazione  nazionale,  in  particolare per
quanto concerne le disposizioni  che  riguardano  la  classificazione
delle unita' stesse;
  Considerato  che  la  normativa  prevista  dal  predetto  codice e'
finalizzato ad accrescere le condizioni di sicurezza  concernente  le
unita' veloci in relazione al particolare tipo di navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Tutte  le  navi  classificate unita' veloci devono essere dotate di
mezzi di salvataggio ai sensi dell'art. 194 del  vigente  regolamento
di sicurezza applicabile agli aliscafi ed aeroscafi.