IL DIRIGENTE SUPERIORE DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994; Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in vigore dal 21 aprile 1992; Considerata la necessita' di integrare le disposizioni di tipo logistico per le unita' veloci non disciplinate dal citato regolamento di sicurezza, intendendo per queste ultime oltre a quelle gia' previste (aliscafi e aeroscafi) anche i catamarani e qualsiasi altra nave che dal certificato di classe viene identificata come unita' veloce; Visti i recenti orientamenti emersi in campo internazionale aventi quale obiettivo prioritario ed assoluto quello della salvaguardia della vita umana in mare; In attesa che il codice adottato dall'IMO quale nuovo capitolo dalla Solas 94 (maggio 1994) venga in futuro applicato alle unita' veloci abilitate alla navigazione nazionale, in particolare per quanto concerne le disposizioni che riguardano la classificazione delle unita' stesse; Considerato che la normativa prevista dal predetto codice e' finalizzato ad accrescere le condizioni di sicurezza concernente le unita' veloci in relazione al particolare tipo di navigazione; Decreta: Art. 1. Tutte le navi classificate unita' veloci devono essere dotate di mezzi di salvataggio ai sensi dell'art. 194 del vigente regolamento di sicurezza applicabile agli aliscafi ed aeroscafi.