IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 16 dicembre 1994; Visti i pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 24 gennaio 1994 e del 25 gennaio 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 aprile 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella sez. XII - Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'art. 128, relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi conferiti dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), vengono aggiunte la laurea in scienza dei materiali ed il diploma universitario in scienza dei materiali.