Agli  assessorati agricoltura delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale  e alle provincie autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                                            Loro sedi

                                  All'ente  per  gli  interventi  nel
                                  mercato agricolo - E.I.M.A.
                                                                 Roma

                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                                            Loro sedi

                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                                            Loro sedi

                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                                            Loro sedi

                                  Al  Ministero  della  sanita'  D.G.
                                  igiene, alimenti e nutrizione
                                                                 Roma

                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  D.G.A.R.S.
                                                                 Roma

                                  Al   Ministero   della   finanze  -
                                  Dipartimento delle dogane e imposte
                                  indirette   -   Direzione  centrale
                                  servizi doganali - Div. XI S.D.
                                                                 Roma

                                  Alle prefetture
                                                            Loro sedi

                                  Alla  confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     confederazione    italiana
                                  coltivatori
                                  Al   coordinamento   organizzazioni
                                  professionali agricole italiane
                                                                 Roma
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                                            Loro sedi
                                  Alla   direzione   generale   delle
                                  politiche         agricole        e
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla    direzione   delle   risorse
                                  forestali, montane e idriche
                                                                 Sede

PREMESSA

L'applicazione  della  normativa  comunitaria,  relativa al regime di
sostegno  a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito con
il   regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  1765/92,  ha  comportato
l'emanazione  di  numerose  disposizioni  nazionali che hanno trovato
collocazione  nelle circolari n. D/1663/92, n. D/349/93, n. D/133/93,
n. D/288/93, n. D/258/94 e n. 68/94.
   Al  fine  di  adeguare  le predette disposizioni alla piu' recente
normativa del Consiglio, in particolare ai regolamenti (CE) n. 231/94
e  n.  232/94  che hanno modificato da ultimo il regolamento (CEE) n.
1765/92  ed ai relativi regolamenti di applicazione della Commissione
e, nel contempo, di aggiornare e codificare le disposizioni nazionali
di applicazione fin qui adottate, viene emanata la presente circolare
in    vista    della   campagna   di   commercializzazione   1995/96,
corrispondente alla campagna di semina 1994/95, e successive.
   La normativa prevede:
   a)  lo  sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una
assicurata  dal  mercato  e  l'altra  da  un  importo  integrativo  o
compensazione per ettaro;
   b)  la tipizzazione dei produttori in rapporto al regime prescelto
dagli stessi (generale o semplificato);
   c)  la corresponsione di una compensazione per ettaro o sulla base
della  resa  "regionale"  di tutti i cereali o in relazione alla resa
specifica "regionale" della coltura;
   d) il regime del riposo delle terre;
   e)  l'individuazione  di una superficie di base (area di base) che
non  puo'  essere superata senza incorrere nelle penalita' illustrate
al titolo V, capitolo 2);
   f) l'introduzione di uno stabilizzatore produttivo di cui e' detto
al paragrafo 2, capitolo 2 del titolo V);
   g)  l'erogazione, a favore della produzione di grano duro ottenuta
nelle  zone  identificate  dall'allegato  II  del  regolamento CEE n.
1765/92,  modificato  da ultimo dal regolamento in corso di adozione,
di  un  aiuto  supplementare, pari a 297 ecu/ha, che si aggiunge alla
compensazione di cui al punto c);
   h)  la possibilita' di investire gli appezzamenti di terreno posti
a riposo a determinate colture da destinare ad usi non alimentari.
                              TITOLO I
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
Capitolo 1.I - Colture e terreni ammessi
    Beneficiano  del  regime  della compensazione gli agricoltori che
investono  i  terreni  a  "seminativo" ad una o piu' colture elencate
nell'allegato II della presente circolare.
    Le  domande  di  compensazione  non  possono riguardare i terreni
destinati,  al  31  dicembre  1991,  al pascolo permanente, a colture
permanenti,  a  colture forestali o ad usi non agricoli, salvo quanto
disposto dall'art. 4, par. 3 del regolamento n. 3766/91.
   Come  stabilito  nell'allegato  al  regolamento  della Commissione
(CEE)  n.2780/92  del  24  settembre  1992,  modificato da ultimo dal
regolamento  della Commissione (CE) n. 1959/94 per pascoli permanenti
si  intendono  i  terreni  esclusi dall'avvicendamento e destinati in
modo  permanente  (per  almeno  cinque  anni)  a  produzioni erbacee,
seminate  o  naturali,  mentre per colture permanenti si intendono le
colture  escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente,
che  occupano  il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti
raccolti.
Capitolo 2.I - Estensione al lino non tessile del regime di sostegno
                al reddito
   Con il regolamento (CEE) n.1552/93 del 14 giugno 1993 che modifica
il regolamento (CEE) n.1765/92, il Consiglio ha esteso al settore del
lino  non  tessile  il  regime  di compensazione previsto nell'ambito
della riforma della Politica Agricola Comune.
   Le   varieta'   di  lino  non  tessile  (linum  usitatissimum  L.)
ammissibili  alla  compensazione  sono definite all'art.6 bis, par. 4
del regolamento (CEE) n.1765/92.
                              TITOLO II
                 REGIME DI COMPENSAZIONE AL REDDITO
   L'istituto  della  compensazione al reddito, previsto a favore dei
coltivatori  che  seminano  i prodotti di cui all'allegato II, agisce
nell'ambito di un:
Capitolo 1.II - Regime generale
   E' accessibile a tutti i produttori.
   In  tale regime i "produttori", senza pregiudizio delle opzioni di
cui  al  titolo VII (ritiro dei terreni), hanno l'obbligo di ritirare
dalla  produzione  una  quota  dei  terreni  dell'azienda destinati a
"seminativi"   e  per  i  quali  e'  stata  presentata  richiesta  di
compensazione al reddito.
Capitolo 2.II - Regime semplificato
   E' riservato ai "piccoli produttori".
   Sono  considerati  piccoli  produttori  coloro  che  richiedono la
compensazione per una superficie investita a "seminativi" equivalente
ad  una  produzione  cerealicola  annua  non  superiore  a  92 tonn.,
calcolata  in  base alla resa media di tutti i cereali rilevabile dal
piano  di  regionalizzazione,  di cui all'allegato III della presente
circolare, per la "regione" in questione.
Esempi 1: (Azienda   interamente   ubicata  nella  "regione"  Mantova
          pianura:   92   tonn.  diviso  6,694  tonn/ha  (resa  media
          cerealicola) = 13,74 ha)
Esempio 2: Azienda ubicata in due "regioni" di produzione:
           A) Mantova pianura - "seminativi" ha 6,4 =
              = 6,4 ha x 6,694 (resa media unica tonn/ha) =
              = 42,84 tonn.
B) "regione" Cremona pianura - "seminativi" ha 6,00 =
    = 6,00 ha x 8,185 (resa media unica tonn/ha)
    = 49,11 tonn.
Produzione totale = (A + B) = (42,84 + 49,11)T. = 91,95 tonn.
Superficie totale = (A + B) = ( 6,40 + 6,00)ha = 12,40 ha
   Nel primo caso per piccolo produttore s'intende il coltivatore che
in  detta  "regione"  chiede  la  compensazione  per una superficie a
"seminativi"  non  superiore  a  13,74  ettari (superficie-limite per
l'appartenenza al raggruppamento "piccoli produttori").
   Nel  secondo  esempio risulta piccolo produttore colui che coltiva
una  superficie  non  superiore  a  12,40  ha  pari ad una produzione
teorica di 91,95 tonn (< 92 tonn.).
   Il  limite  produttivo di 92 tonn costituisce la discriminante tra
il produttore ed il "piccolo produttore".
    Se   un   produttore   presenta   domanda  di  compensazione  con
riferimento  ad  aree  ubicate  in  due  o  piu'  zone  agricole,  la
superficie  complessiva  in  causa,  moltiplicata  per  i  rendimenti
stabiliti  per  le  rispettive zone, dara' il risultato in tonnellate
che,  come  sopra  detto,  ai  fini dell'identificazione del "piccolo
produttore", non potra' essere superiore a 92 tonn.
    Nell'ambito  di  tale  regime,  i  produttori  non  sono soggetti
all'obbligo  della  messa  a  riposo dei terreni a hanno diritto alla
compensazione  riservata  ai  "cereali",  qualunque  sia  il  tipo di
coltura effettuata.
   In  ogni  caso,  i  produttori  che,  in  base  all'entita'  delle
superfici  dichiarate,  rientrano  nel  regime  semplificato  possono
optare,  con  la facolta' di modificare tale scelta ogni anno, per il
regime  generale  che  comporta  gli  obblighi  di  cui al precedente
capitolo 1.II.
                             TITOLO III
  PREZZI ISTITUZIONALI, PIANI DI REGIONALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE
          AL REDDITO (IMPORTI DI BASE E METODO DI CALCOLO).
Capitolo 1.III - Prezzi istituzionali cereali
   I  prezzi  istituzionali  applicabili  a partire dalla campagna di
commercializzazione  1995/96  sono,  salvo  ulteriori  adeguamenti di
carattere agromonetario, i seguenti:
              indicativo intervento entrata
               108,58 98,71 153,00
   Il  prezzo d'intervento e' soggetto a maggiorazione mensile il cui
importo  unitario  e'  determinato annualmente dal Consiglio Agricolo
dell'Unione  Europea.  Per la campagna di commercializzazione 1994/95
detta maggiorazione e' pari a 1,20 ECU/tonn.
   Ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  regolamento del Consiglio n.
1766/92 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato del settore dei
cereali, gli acquisti di cereali da parte dell'organismo d'intervento
sono possibili in Italia nel periodo che va dal 1 agosto al 30 aprile
di  ogni  campagna  di  commercializzazione ad un prezzo base pari al
100% del prezzo d'intervento.
Capitolo 2.III - Piano di regionalizzazione
     Paragrafo 1 (2.III) - "Cereali"
   Il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento
(CEE) n. 1765/92 e' stato cosi formulato:
   1.  Conformemente a quanto a suo tempo stabilito dalla Commissione
CE,  sono  state  prese  a  base  le singole unita' amministrative e,
all'interno  di  ciascuna  di esse, e' stata operata una suddivisione
altimetrica  (pianura,  collina  e  montagna)  con  riferimento  alle
"regioni"  agrarie  determinate dall'ISTAT ed utilizzate dallo stesso
Istituto  per  la rilevazione statistica periodica delle coltivazioni
interessate dalla riforma della Politica Agricola Comune.
   In pratica, il territorio nazionale e' stato suddiviso in 255 zone
"omogenee".
   Cio' in relazione all'esigenza di:
   - adeguare  il livello delle compensazioni alle diverse condizioni
     di produttivita' dei terreni interessati;
   - far riferimento, per ogni singola zona, a dati particolareggiati
     in  ordine  alle  superfici  e  alle  rese per i cereali, i semi
     oleosi   e   le   piante   proteiche,  relativi  al  quinquennio
     1986/87-1990/91.
   2.  Per  ogni  singola  "regione",  inoltre,  ai  sensi  di quanto
disposto  dall'art.  3, par. 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, sono
stati eliminati, nell'ambito del summenzionato quinquennio 1986/91, i
due  valori  estremi relativi alle rese cerealicole e si e' proceduto
alla determinazione dei valori medi del triennio restante.
   3.  Esercitando  la facolta' prevista al paragrafo 1, II capoverso
del  precitato  regolamento  comunitario, e' stato separato il valore
relativo  alla  resa  del mais nelle "regioni" agrarie dove lo scarto
tra  la  media  ponderata  della  resa  dei cereali, meno il mais; e'
quella  relativa  a  tutti  i  cereali,  mais  compreso, e' risultato
maggiore di 1,00 tonn/ha.
   Nel  caso inverso, sono state determinate "regioni" con resa media
unica per tutti i cereali.
   Il  piano  di  regionalizzazione,  quindi, prevede per il mais una
resa  specifica  diversa  da  quella  degli  altri cereali nelle zone
indicate nell'allegato III con la dizione "resa mais".
   Pertanto,  per  taluni  ambienti  dove  la  maiscoltura non assume
rilevanza  rispetto  agli  altri  cereali,  individuati  dal piano di
regionalizzazione  con  la  dizione  "resa unica", si applica la resa
media unita di tutti i cereali, mais compreso.
   Paragrafo 2 (2.III) - Semi oleosi
   La compensazione per i semi oleosi, nel quadro del regime
generale,  e'  differenziata  a  livello  "regionale" ed e' calcolata
sulla    base,    delle   risultanze   dello   specifico   piano   di
regionalizzazione  presentato  alla  Commissione  CEE in applicazione
dell'art. 3 del Reg.(CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
   Ai   fini  dell'elaborazione  del  piano  in  questione  e'  stata
utilizzata  procedura  analoga  a  quella  adottata  per  i cereali e
descritta al precedente paragrafo 1 (2.III).
   Le rese medie regionali risultanti dal piano in questione, nonche'
i  conseguenti  importi  di  riferimento regionali previsionali, sono
contenuti nell'allegato III della presente circolare.
Capitolo 3.III - Importo di base e calcolo delle compensazioni
   L'importo della compensazione per le superfici seminate o ritirate
dalla  produzione  per  adempiere all'obbligo del riposo e' calcolato
secondo quanto di seguito riportato.
   Paragrafo 1 (3.III) - Regime generale
   a) Cereali e "Mais"
   L'importo di base per tonnellata e' fissato a 45 ECU/tonn a
partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96.
   La compensazione, per le superfici seminate, e' calcolata nel modo
seguente:
   - Cereali, escluso "Mais"
   Per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e'
prevista  l'applicazione  della  resa media unica di tutti i cereali,
escluso il mais, la compensazione e' pari a 45 ECU/tonn. moltiplicati
per la predetta resa.
Esempio: "regione" Udine pianura = 45 ECU/tonn x 4,538 tonn/ha =
          204,21 ECU/ha;
   - "Mais"
   Per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e'
prevista   l'applicazione  della  resa  specifica  per  il  mais,  la
compensazione  per  detto cereale e' pari a 45 ECU/tonn. moltiplicati
per la predetta resa.
Esempio: Udine pianura = 45 ECU/tonn x 7,77 tonn/ha = 349,65 ECU/ha;
   - Cereali, incluso "Mais"
   Per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e'
prevista  l'applicazione  della resa media unica per tutti i cereali,
mais  compreso,  la compensazione e' pari a 45 ECU/tonn. moltiplicati
per la predetta resa.
Esempio: "regione" Teramo montagna interna =45 ECU/tonn. x 2,87
         tonn./ha = 129,15 ECU/ha.
   b) Semi oleosi
   L'importo regionale previsionale e' ottenuto adeguando l'importo
di  riferimento  comunitario a carattere provvisorio (359 ECU/ha) (1)
sulla  base del rapporto fra la resa media dei semi oleosi stabilita,
per la "regione" omogenea interessata, nel piano di regionalizzazione
e  la  corrispondente resa media comunitaria (2,36 tonn./ha.). Per le
"regioni"   nelle   quali   la   coltura   dei  semi  oleosi  non  e'
statisticamente  rilevata  l'adeguamento viene operato sulla base del
rapporto rese medie (regionali/comunitarie) dei cereali.
             *************************************
(1) - Prezzo di riferimento dei cereali 150 ECU/tonn.
    - Relazione prezzi semi oleosi/cereali (2,1 : 1)
    - Equivalente prezzo semi oleosi 315 ECU/tonn.
    - Prezzo di riferimento previsionale
                   per i semi oleosi 163 ECU/tonn.
    - Pagamento compensatorio
         semi oleosi (differenza = 315 - 163) 152 ECU/tonn.
    - Resa media comunitaria semi oleosi 2,36 tonn.
    - Importo (di riferimento previsionale
      comunitario 359 ECU/ha.



ESEMPI DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE PREVISIONALE
--------------------------------------------------------------------
          |  RIFERIMENTO  |  RESA  |    CALCOLO    |    IMPORTO
REGIONI   |     RESE      |  t/ha  |               |    ECU/ha
--------------------------------------------------------------------
Cuneo     |               |        |               |
montagna  |               |        |               |
interna   |    Cereali    | 3,904  | 359 x 3,904   |   304,68
          |               |        |       -----   |
          |               |        |       4,6     |
Verona    |               |        |               |
pianura   |  Semi oleosi  | 4,972  | 359 x 4,972   |   756,33
          |               |        |       -----   |
          |               |        |       2,36    |
          |               |        |               |
Perugia   |               |        |               |
collina   |               |        |               |
interna   |  Semi oleosi  | 3,003  | 359 x 3,003   |   456,81
          |               |        |       -----   |
          |               |        |       2,36    |
          |               |        |               |
Oristano  |               |        |               |
pianura   |    Cereali    | 2,061  | 359 x 2,061   |   160,85
          |               |        |       -----   |
          |               |        |       4,6     |
----------------------------------------------------------------

  L'importo    regionale   definitivo   della   compensazione   viene
determinato  secondo  lo  stesso  criterio di calcolo di cui al punto
precedente,   eventualmente   corretto  in  relazione  al  prezzo  di
riferimento  finale  constatato  per  i  semi  oleosi  (entro  il  30
gennaio), tenendo conto di una franchigia di variazione (+/-) dell'8%
rispetto  al  prezzo  di  riferimento  previdenziale di 163 ECU/tonn,
nonche'  dell'eventuale  penalita'  derivante  dal  superamento della
superficie massima garantita.
   c) Piante proteiche
    L'importo della compensazione per le piante proteiche, nel quadro
del  regime generale, e' pari a 65 ecu/tonn. moltiplicati per la resa
media  unica  di  tutti  i  cereali,  mais  compreso, della "regione"
interessata.
   Qualora, invece, nella "regione" in causa e' stata determinata una
resa specifica per il mais, la resa da prendere a base per il calcolo
della compensazione delle piante proteiche e' quella relativa a tutti
i cereali meno la resa del mais.
   d) Lino non tessile
   L'importo unitario della compensazione nell'ambito del regime
generale,  e'  stato  stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea nel
quadro  delle decisioni concernenti i prezzi e misure connesse per la
campagna di commercializzazione 1994/95.
   Il relativo importo e' fissato a 87 ECU/tonn ed e' applicabile per
la predetta campagna di commercializzazione e quelle successive.
   Tale  importo  va moltiplicato per la resa media cerealicola della
"regione" interessata.
   Inoltre,  qualora,  nella "regione" in causa sia stata determinata
una  resa  specifica  per  il mais, la resa da prendere a base per il
calcolo della compensazione e' quella relativa a tutti i cereali meno
la resa del mais.
   e) Importo della compensazione per il riposo obbligatorio delle
       terre
   Per  le  superfici messe a riposo e' prevista una compensazione ad
ettaro  pari  a  57  ECU/tonn moltiplicati per la resa media unica di
tutti   i   cereali   applicabile   nella   "regione"  in  questione,
territorialmente  individuata  dal  piano di regionalizzazione di cui
all'allegato III.
   Paragrafo 2 (3.III) - Regime semplificato
   L'importo, della compensazione, per tutte le superfici investite a
"seminativi"  (cereali,  semi  oleosi,  piante  proteiche  e lino non
tessile)  e'  pari a 45 ECU/tonn moltiplicati per la resa media unica
di  tutti  i cereali rilevabile dal piano di regionalizzazione di cui
all'allegato III.
   Le disposizioni relative al ritiro dei seminativi dalla produzione
di cui all'art.7 del regolamento (CEE) n.1765/92 del Consiglio non si
applicano in questo contesto come gia' precisato in precedenza.
   Il  piccolo produttore puo' optare per il "regime generale" di cui
al  precedente  paragrafo  1  (3.III),  lettera a), con i conseguenti
oneri.
   Paragrafo 3 (3.III) - Aiuto supplementare per il grano duro
   In aggiunta alla compensazione ordinaria, e' corrisposto ai
produttori  di  (grano duro, per le superfici coltivate ricadenti nel
territorio)  delle  regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio,  Marche,  Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonche'
dell'Umbria  limitatamente  a 5.000 ha, un aiuto supplementare pari a
297 ECU/ha.
   Paragrafo 4 (3.III) - Disposizioni comuni
   Nell'ipotesi in cui le superfici aziendali siano ubicate in due o
piu'  aree  omogenee  individuate  dal  piano  di  regionalizzazione,
l'importo  della  compensazione e' determinato in base all'ubicazione
di ciascuna superficie oggetto della domanda.
   Il  tasso  di  conversione  in  lire  italiane  dell'importo della
compensazione  espresso  in  ECU  e'  quello valido il 1 luglio della
campagna   di   commercializzazione  in  causa,  eccezion  fatta  per
l'anticipo  della  compensazione per i semi oleosi di cui e' detto al
parag. 2 (4.III),.
   Gli importi della compensazione sono erogati integralmente e senza
detrazione  alcuna  ai  produttori  beneficiari  (art.  2,  par.6,  I
trattino del regolamento n. 1765/92).
   Nel caso di consociazione di prodotti di cui all'allegato II della
presente  circolare, l'importo della compensazione e' calcolato sulla
base  della  resa  media  unica  dei cereali determinata nel piano di
regionalizzazione per singola "regione".
Capitole 4.III - Termini di pagamento
   Paragrafo 1 (4.III) - Cereali, piante proteiche, lino non tessile,
                       nonche' semi oleosi dichiarati nell'ambito del
                       regime semplificato
   La  corresponsione  della  compensazione al reddito, nonche' della
compensazione  per  il  ritiro  dei "seminativi" dalla produzione, e'
effettuata   dall'EIMA   tra   il   16   ottobre  e  il  31  dicembre
immediatamente successivi al raccolto.
   Paragrafo 2 (4.III) - Semi oleosi dichiarati nell'ambito regime
                          generale
   La corresponsione di detta compensazione avviene in due tempi:
   - attraverso un acconto pari al massimo al 50% della compensazione
regionale  previsionale,  entro  il  30  settembre  della campagna di
commercializzazione  per  la  quale  e'  stata presentata la relativa
domanda di compensazione;
   - attraverso un saldo pari alla differenza fra l'importo regionale
definitivo  della  compensazione  e  l'importo  pagato  a  titolo  di
anticipo.
   Tale  saldo  deve  essere corrisposto, entro sessanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
Europea,  degli  importi  di riferimento regionali definitivi fissati
dalla Commissione entro il 30 gennaio di ciascuna campagna.
   Il   pagamento   anticipato   viene  effettuato  dall'EIMA  previo
accertamento  del rispetto, da parte del produttore, delle condizioni
e  dei  requisiti  richiesti ai fini dell'acquisizione dell'effettivo
diritto all'anticipo.
   Per   gli   anticipi   versati   ai   produttori  di  semi  oleosi
anteriormente  all'inizio  della  campagna  di commercializzazione si
applica  il tasso di conversione in moneta nazionale vigente l'ultimo
giorno utile per la presentazione delle domande.
                              TITOLO IV
                  AMMISSIBILITA' ALLA COMPENSAZIONE
Capitolo 1.IV Requisiti generali
   Una superficie puo' essere oggetto di compensazione una sola volta
per campagna.
   La  superficie  da  prendere  in  conto  e'  quella  seminata. Una
superficie  si  intende  seminata  quando  costituisce oggetto di una
"ordinaria"  tecnica  di coltivazione per la zona di riferimento e la
coltura ha raggiunto almeno lo stadio vegetativo della fioritura.
   In  caso  di  presenza  di alberi e di superfici "improprie" (tare
improduttive,  ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale e'
richiesta  la  compensazione  deve  essere  dedotta  della superficie
ricadente  nella  proiezione  ortogonale  della  chioma dell'albero e
della quota della superficie "impropria" non seminata.
   La  superficie  minima ammissibile alla compensazione e' fissata a
0,3  ettari  per  ciascuno  dei  settori  merceologici (cereali, semi
oleosi,  piante  proteiche  e  lino non tessile) ed ogni appezzamento
deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari (500 metri quadrati).
   Tuttavia,  la  detta disposizione non si applica singolarmente nei
confronti  dei  piccoli produttori di semi oleosi, piante proteiche e
lino  non  tessile  che  operano nell'ambito del regime semplificato,
fermo   restando   che   la  domanda  dovra'  riguardare,  nella  sua
globalita', la superficie minima di cui al precedente capoverso.
   Per i cereali e il lino non tessile, la superficie dichiarata deve
essere  interamente  seminata  conformemente  agli  usi  locali  e la
relativa   coltura   deve  essere  mantenuta  in  campo  almeno  fino
all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita.
   Ferme restando le condizioni di cui al capoverso precedente, per i
semi  oleosi  e  le piante proteiche, la relativa coltura deve essere
inoltre  mantenuta  in  campo  almeno fino al 30 giugno di ogni anno,
salvo   il   caso  in  cui  la  raccolta  non  sia  giustificata  dal
raggiungimento della piena maturita' agronomica dei prodotti in causa
prima di tale data.
Capitolo 2.IV - Requisiti particolari per i semi oleosi
   E'  da  precisare,  innanzitutto, che con il reg. (CEE). n. 243/94
della   Commissione,   vengono   escluse   dall'ammissibilita'   alla
compensazione  specifica  le  varieta'  di  girasole da tavola di cui
all'allegato IV della presente circolare.
   La  compensazione  prevista  per  i  semi  oleosi  dall'art. 5 del
regolamento  (CEE)  n.  1765/92  e'  concessa  esclusivamente  per le
superfici  investite nella coltivazione di semi di soia, di colza, di
ravizzone e di girasole per le quali:
  - si applica  il  regime  generale e vige il conseguente obbligo di
       messa a riposo;
  - si constati  l'ubicazione in "regioni" di produzione idonee sotto
       il  profilo  climatico  ed  agronomico  alle medesime colture,
       tenuto   conto  dei  dati  storici  risultanti  dal  piano  di
       regionalizzazione;
  - e' stata  effettuata  la  semina sull'intera superficie secondo i
       criteri localmente riconosciuti.
   I  produttori  di  semi  di  colza e di ravizzone hanno diritto al
pagamento della compensazione solo se utilizzano sementi:
    a) di qualita';
    b) appartenenti  a  varieta'  approvate  di  cui  alla  tabella 4
       dell'allegato I della presente circolare.
   Nel  caso  di  impiego  di sementi prodotte nella medesima azienda
dalle  suddette varieta', queste devono risultare aventi un tenore di
glucosinolati  pari  o inferiore a 18 micromoli/gr. di sementi con un
tenore  di  umidita'  del 9%, determinato secondo le modalita' di cui
all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 relativo ai metodi
di  analisi  per i semi oleosi o all'art. 32 del regolamento (CEE) n.
2681/83   della   Commissione   recante   modalita'  applicative  del
precedente regime di aiuto per i semi oleosi.
   In  tal  caso il produttore interessato dovra' presentare all'EIMA
apposita  richiesta  anteriormente  alla  semina,  e dovra' attenersi
all'esito  del  controllo  di  qualita'  sopra  indicato,  che  sara'
espletato  dal medesimo Ente su un campione rappresentativo prelevato
da un agente abilitato, secondo le procedure stabilite dagli allegati
I e II del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione.
   Nel  caso  di semi di colza o di ravizzone prodotti e destinati ad
usi  industriali, o utilizzati come sementi per detti usi, sulla base
di  un contratto di coltivazione concluso, anteriormente alla semina,
con  un primo acquirente "riconosciuto", le sementi dovranno avere un
tenore  di  acido erucico pari o superiore al 40% del totale in acidi
grassi.
   Il  produttore  che  intende seminare varieta' di colza "Bienvenu"
e/o "Jet Neuf", i cui semi prodotti sono destinati alla produzione di
olio  per  usi  alimentari  specifici,  dovra' concludere prima della
semina  un  contratto  di  coltivazione  con  un acquirente che abbia
ottenuto il riconoscimento specifico a tal fine.
   Ai  fini  del "riconoscimento" del "primo acquirente" si applicano
le  disposizioni di cui al successivo titolo VIII, capitolo 1, par. 3
della presente circolare.
   L'utilizzo di sementi di varieta' non indicate nell'allegato IV e'
consentito   solo   nel  caso  in  cui  dette  varieta'  siano  state
registrate,   prima   della   semina,   ai   fini  del  controllo  di
destinazione:
   a) a sementi selezionate;
   b) a sementi preselezionate;
   c) a sementi di base o certificate;
   d) a  sementi prodotte per scopo di ricerca, sperimentazione ed in
      genere  per verificarne l'idoneita' all'iscrizione nel registro
      nazionale.
Capitolo 3.IV - Requisiti particolari per le piante proteiche
   Ai  sensi  di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3347/93 della
Commissione  del  6  dicembre  1993, che ha modificato il regolamento
(CEE)  n.2295/92,  recante  modalita'  di  applicazione del regime di
sostegno  per  i  produttori di piante proteiche di cui all'art.6 del
regolamento  (CEE)  n.1765/92  del Consiglio, la corresponsione della
compensazione al reddito e' subordinata, oltre che alle condizioni di
carattere  generale  previste  per  le  altre  colture  oggetto della
riforma  della  politica  agricola  comune,  al  presupposto  che  il
raccolto non deve essere effettuato nella fase di maturazione lattea.
Capitolo 4.IV - Requisiti particolari per l'accesso
                all'aiuto supplementare per il grano duro.
   La  richiesta  dell'aiuto  supplementare  per  il  grano duro deve
riferirsi  alla  produzione  ottenuta da una varieta' riportata nella
lista  annualmente  determinata  dall'Amministrazione  che non potra'
contemplare  varieta'  precedentemente  escluse.  Per  la campagna di
commercializzazione  1995/96,  corrispondente alla campagna di semina
1994/95,  le  varieta'  ammissibili  all'aiuto  sono quelle riportate
nella tabella n.3 dell'allegato I.
   Conseguentemente,  il produttore e' tenuto a provare, con apposita
documentazione,  la  coltivazione  della  varieta'  specificata nella
domanda.
   Inoltre, deve essere provata, come stabilito al successivo par. 3,
utilizzazione   di   sementi  certificate.  Tale  prova  deve  essere
apportata  relativamente  alla campagna di semina 1994/95, per almeno
il 60% delle sementi utilizzate per la semina.
   A  decorrere dalla campagna di semina 1995/96, l'onere della prova
di cui sopra riguardera' l'intera quantita' delle sementi utilizzate,
salvo i reimpieghi aziendali di cui al successivo paragrafo 4.
   La   relativa  documentazione  deve  evidenziare  che  sono  state
acquistate quantita' di sementi certificate tali da far presumere che
il relativo impiego e' stato effettuato almeno nella misura di 180 kg
per ettaro.
Paragrafo 1 (4.IV) - Importo supplementare al grano duro
   Nel  caso in cui la domanda di compensazione ordinaria riguardi un
numero  di ettari investiti a grano duro superiore a quello spettante
a  titolo  di  aiuto  supplementare,  la  differenza di superficie e'
ammissibile alla sola compensazione ordinaria.
   Nell'ipotesi  in  cui la richiesta di aiuto supplementare riguardi
un  numero  di  ettari  che,  tenuto  conto  dei  rendimenti  unitari
risultanti  dal  piano  di  regionalizzazione, collochi il produttore
nell'ambito  del  regime  generale,  la domanda di compensazione deve
riguardare  almeno  lo  stesso  numero  di  ettari dichiarati ai fini
dell'aiuto supplementare.
   Cio' per rispettare la disposizione di cui all'art.7 - parag.1 del
regolamento  (CEE)  n.2780/92,  intesa  ad evitare che il produttore,
nell'ambito dello stesso regime di sostegno, per la stessa campagna e
per  la  medesima  superficie,  si  configuri,  a  titolo  dell'aiuto
supplementare,   come   grande  produttore,  mentre,  ai  fini  della
compensazione  ordinaria,  assuma  la figura di "piccolo" produttore,
che,  come  e'  noto,  non  comporta l'obbligo del ritiro dei terreni
dalla produzione.
   Fermo  restando  quanto  sopra  detto circa l'ammissibilita' delle
superfici  all'aiuto, si precisa che, nell'ipotesi di discordanza, si
applicano le penalita' di cui al successivo titolo X.
Paragrafo 2 (4.IV) - Diritto individuale di coltivazione
   In  aggiunta  alla  compensazione  ordinaria,  e'  corrisposto  ai
produttori  di grano duro, limitatamente alle superfici ricadenti nel
territorio  delle regioni indicate al precedente titolo III, capitolo
3, paragrafo 3, un aiuto supplementare pari a 297 ECU/ha.
   In  dette  regioni,  l'aiuto  e'  corrisposto  limitatamente  alla
superficie  attribuita dall'EIMA sulla base del registro costituito a
norma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2780/92.
   Fermo restando la quota massima risultante dal registro dell'EIMA,
il produttore puo' riferirsi anche ad una quota minore.
   Paragrafo 3 (4.IV) - Uso di seme certificato
   Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della
fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione della
categoria,   del   numero   di  identificazione  del  lotto  e  della
numerazione,  anche  in forma sintetica, delle etichette ufficiali, o
la  copia delle etichette ufficiali delle sementi certificate e delle
relative fatture di acquisto.
   Gli  originali  delle  etichette  ufficiali  e  delle  fatture  di
acquisto  restano  in possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad
esibirle   all'organo   di   controllo  al  momento  del  sopralluogo
aziendale.
   Si  dispone,  inoltre,  che  le  fatture di acquisto delle sementi
certificate  contengano  anche  l'indicazione  delle  varieta'  e del
numero di identificazione della partita "ENSE".
   Nel  caso  di  produttore  che  soggiace  all'obbligo  di  fornire
all'Ente  Nazionale  Sementi Elette (ENSE), per la certificazione, le
etichette  delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con
la  presentazione,  in  sede  di  controllo  in  azienda, di apposita
documentazione  rilasciata  dallo  stesso Ente, attestante l'avvenuto
ritiro delle stesse.
   Se  il  produttore,  per  la  sola campagna di semina 1994/95, non
dispone  della documentazione di cui sopra, per la quota eccedente il
60%  delle  sementi certificate, deve farne menzione nella domanda di
aiuto, barrando l'apposita casella.
   In  tal  caso, contestualmente alla verifica delle superfici delle
aziende  costituenti  il  campione individuato secondo i criteri e le
modalita'  di  cui  al  successivo  titolo  X,  l'organo di controllo
procede  anche  all'accertamento  della/e  varieta'  in  causa  sulla
coltura  in una fase di vegetazione tale da consentire l'acquisizione
degli   elementi  morfologici  differenziativi  propri  alla  o  alle
varieta' di cui trattasi.
   In  caso  di  contestazione circa l'identificazione delle varieta'
coltivate,  il  produttore  puo'  richiedere l'intervento dell'organo
tecnico  regionale  localmente operante (ispettorato agrario, ufficio
agricolo di zona o altri uffici equipollenti) il quale puo' avvalersi
della  collaborazione  dell'Ente  Nazionale  Sementi  Elette - ENSE -
organismo delegato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali per la certificazione varietale delle sementi.
   Il  parere del funzionario tecnico di detto organo regionale viene
allegato al verbale di accertamento ed assume carattere vincolante ai
fini del provvedimento da adottare.
   Paragrafo 4 (4.IV) - Reimpieghi aziendali
   Il "reimpiego" di sementi certificate e' consentito esclusivamente
nell'ambito   della   medesima   azienda  e  soggiace  alle  medesime
disposizioni di cui al paragrafo precedente:
   - per due anni, nel caso di acquisto di semente di base;
   - per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima
     riproduzione.
Paragrafo 5 (4.IV) - Trasferimento del diritto di coltivazione ai
                      fini dell'aiuto.
   Il   regolamento  (CEE)  n.  2780/92  del  24  settembre  1992,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  consente  al  produttore la
possibilita'  di  superare  la  superficie  individuale di pertinenza
aggiungendovi  quella  appartenente  ad altro produttore, il quale, a
tal  fine,  deve  cedere  il  proprio  diritto di coltivazione per un
numero di ettari al massimo pari alla quota di spettanza riconosciuta
dall'EIMA.
   Il  controllo  di  dette  operazioni  e'  assicurato dall'apposito
registro  istituito  dall'EIMA  nel  quale il predetto Ente annota le
cessioni/acquisizioni,   a   qualsiasi   titolo   intervenute,  delle
superfici e del relativo diritto all'aiuto.
   Ai  fini  del  riconoscimento dell'aiuto supplementare la cessione
della  quota, sia essa effettuata a titolo definitivo e/o temporaneo,
deve essere utilizzata per una superficie ricadente in una delle zone
tradizionali,  indicate  all'allegato  II  del  regolamento  (CEE) n.
1765/92, che abbia lo stesso rendimento unitario di riferimento delle
zone di provenienza.
   Il  modello di trasferimento (allegato V della presente circolare)
deve  essere  compilato  in  ogni  sua parte e contenere la firma del
produttore   cedente   e   del   produttore  acquirente,  debitamente
autenticate secondo le modalita' di cui alla legge n. 15/68
   In  deroga  a  quanto  suindicato, la firma del produttore cedente
puo' essere omessa nel caso di trasferimento per successione; in tale
ipotesi,  al modello di trasferimento, va allegata copia dell'atto di
successione, o documento equivalente.
   Puo'  essere,  altresi', omessa la firma nel caso in cui esista un
atto notarile, sottoscritto dalle parti, che regola esplicitamente la
cessione   del   diritto   all'aiuto  supplementare  o  dichiarazione
sostitutiva  di  esso;  in  tale  ipotesi, va allegata, al modello di
trasferimento, fotocopia dell'atto notarile.
   Il  modello  di  trasferimento,  redatto  in  triplice  copia,  va
allegato,  in originale, alla domanda di compensazione al reddito del
produttore   acquirente,  eventualmente  accompagnato  dai  documenti
suindicati,  mentre  le  rimanenti due copie devono essere conservate
rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente.
   Il  trasferimento  del diritto all'aiuto supplementare puo' essere
sia  definitivo  che  temporaneo.  In  quest'ultimo caso, deve essere
indicato il termine di scadenza della cessione temporanea del diritto
che  viene  evidenziato  nel  registro degli aventi diritto all'aiuto
istituito dall'EIMA e, di conseguenza, alla scadenza di tale periodo,
verra' automaticamente ritrasferito al produttore originario.
   Le   cessioni/acquisizioni  del  diritto  all'aiuto  supplementare
devono  essere  notificate all'EIMA, utilizzando l'apposito modulo di
cui  all'allegato  V  della  presente  circolare,  entro  il  termine
annualmente   stabilito   per   la  presentazione  della  domanda  di
compensazione che, salvo proroghe dovute a situazioni eccezionali, e'
fissato al 31 marzo.
Paragrafo 6 (4.IV) - Estensione  dell'aiuto  supplementare a 5.000 ha
                      ricadenti nel territorio della regione Umbria.
   Con  recente decisione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura
dell'Unione  Europea,  la Regione Umbria e' stata inclusa nella lista
delle   zone  tradizionali  italiane,  di  cui  all'allegato  II  del
regolamento  n.  1765/92, che beneficiano dell'aiuto supplementare al
grano duro.
   Tale  misura  riguarda  5.000  ha al massimo ed e' applicabile con
effetto  dalla  prossima  campagna  di  commercializzazione  1995/96,
corrispondente alla campagna di semina 1994/95.
   Cio'  significa  che  qualsiasi  produttore  che opera nell'ambito
territoriale  di  detta  Regione puo' presentare una domanda di aiuto
supplementare per il grano duro di produzione 1995.
   Tuttavia,  per  rispettare  il  limite  di  ettari  ammissibili al
beneficio  di  cui  trattasi,  stabilito  dal  Consiglio,  le domande
presentate  saranno  accoglibili  integralmente solo nel caso che non
superino, complessivamente, i 5.000 ha.
   Nel  caso,  invece,  che  la  superficie totale dichiarata risulti
superiore  a  detto  limite,  le  singole  domande presentate saranno
ridotte    proporzionalmente   della   percentuale   di   superamento
constatata.
   Ai  fini,  peraltro,  dell'iscrizione  nel  registro  degli aventi
diritto  all'aiuto,  gia'  istituito  dall'EIMA  ai  sensi  di quanto
disposto  dall'art.  6,  par.  2  del  regolamento  n. 2780/92, e' da
precisare  che  le  domande presentate dai produttori hanno carattere
definitivo per l'attribuzione delle rispettive quote che, ovviamente,
in caso di superamento del limite di superficie globale ammissibile,
   saranno   quelle  derivanti  dal  meccanismo  di  riduzione  sopra
   ricordato.
E' data, altresi', facolta' ai produttori della Regione Umbria,
che  nella  prossima campagna risultino ancora inseriti nel regime di
riposo  delle  terre di cui al regolamento n. 2328/91, di indicare, a
titolo  definitivo,  utilizzando  l'apposito  spazio  previsto  nello
schema   di   domanda  (allegato  I  della  presente  circolare),  la
superficie   ritirata  dalla  produzione  che  sara'  successivamente
destinata alla coltura del grano duro.
   L'esercizio  della  facolta' di presentazione della domanda intesa
ad ottenere la quota ammissibile all'aiuto (allegato 1) e' riservata,
comunque,  ai soli produttori in grado di dimostrare che, nell'ultimo
anno  di utilizzazione a fini produttivi, i terreni in questione sono
stati investiti a grano duro.
   Le  domande non conformi a quanto sopra precisato saranno ritenute
inammissibili    e   conseguentemente   non   considerate   ai   fini
dell'attribuzione delle quote individuali.
   Ovviamente,  la  valutazione  del  superamento o meno dei 5.000 ha
ammissibili  sara'  effettuata  anche  in  relazione  a  quest'ultima
ipotesi.
   I  produttori  che  si  trovano  nella  predetta posizione saranno
iscritti nel registro dell'EIMA, ma la loro quota di superficie sara'
considerata   acquisita   definitivamente  solo  se  nel  primo  anno
successivo  alla  cessazione  del  riposo  il  terreno in causa sara'
effettivamente destinato alla coltura del grano duro.
   In  caso  contrario,  la quota di cui trattasi sara' attribuita ad
altri  produttori  che ne faranno domanda nel limite ovviamente della
superficie disponibile.
                              TITOLO V
   AREA DI BASE SEMINATIVI, SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA (S.M.G.)
                       SEMI OLEOSI E PENALITA'
Capitolo 1.V - Area di base "seminativi" e Superficie Massima
               Garantita dei semi oleosi.
   Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 2, par. 2, II comma del
regolamento  (CEE) n. 1765/92, e' stata determinata, sulla base della
media  degli  ettari  investiti  a  "seminativi"  o  messi  a  riposo
conformemente   ad   un   regime  sovvenzionato  con  fondi  pubblici
(regolamento  (CEE) n. 2328/91) negli anni 1989, 1990 e 1991, un'area
di  base  di riferimento che per l'Italia e' pari a 5,8012 mio/ha, di
cui 1,2 relativi al mais (reg. (CEE) n. 845/93 e successive modifiche
ed integrazioni).
   Con  il  reg.  (CEE) n. 232/94 del Consiglio, sono stati apportati
alcuni  emendamenti  al  reg. (CEE) n.1765/92, conseguenti all'intesa
sui  semi  oleosi intervenuta tra gli Stati Uniti e la Unione Europea
nell'ambito  del  GATT  ed  adottata  con  decisione  n.93/355/CE del
Consiglio dell'8 giugno 1993.
   A  partire, infatti, dalla campagna di commercializzazione 1994/95
e'  istituita  una  Superficie  Massima Garantita (S.M.G.) per i semi
oleosi,  ammissibile  alla  compensazione  specifica  nell'ambito del
regime generale.
   Per  la  campagna  1995/96  e  successive,  la S.M.G. sara' pari a
5.128.000  ha  per  tutta l'Unione Europea e per l'intero settore dei
semi oleosi.
   Detta  superficie massima garantita, ripartita per quote nazionali
di  riferimento  tra  i Paesi membri (542.000 ha per l'Italia), sara'
ridotta  delle  superfici  relative  all'obbligo  di  messa  a riposo
rotazionale stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea e comunque in
misura non inferiore al 10%.
Capitolo 2.V - Penalita' in caso di superamento dell'area di base
               "seminativi"
   La   corresponsione   integrale  delle  compensazioni  al  reddito
indicate  al  titolo III , capitolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto
a, e' subordinata, oltreche' al rispetto dei criteri, delle modalita'
e dei termini illustrati nella presente circolare, alla constatazione
del non superamento dell'"area di base".
   Nel  caso  in  cui  la  superficie  per  la  quale e' richiesta la
compensazione,   risultante   dal   complesso   delle   dichiarazioni
presentate,  supera  la  superficie di base, si applicano le seguenti
disposizioni:
   -   la  superficie  ammissibile  alla  compensazione  per  singolo
agricoltore   (regime   generale   e   semplificato)   viene  ridotta
proporzionalmente alla percentuale di detto supero;
   -  nella campagna di commercializzazione successiva, ai produttori
che  rientrano  nel  regime generale e' imposto l'obbligo di ritirare
dalla produzione, senza compensazione, una superficie supplementare.
   Tale   superficie  e'  pari  alla  percentuale  del  supero  della
superficie  di  base  e  si aggiunge a quella prevista per la messa a
riposo "ordinaria".
   Nel  caso,  invece,  di  superamento della sola superficie di base
prevista  per il mais (1,2 mio/ha), le sanzioni di carattere generale
sopra  descritte  si applicano unicamente nei riguardi di maiscoltori
che operano nell'ambito del regime generale.
   Nel  caso  di  separazione dell'area di base per il mais da quella
delle  altre  colture,  e'  introdotta  la  possibilita',  qualora la
superficie  di  base  granturco  non  e'  raggiunta  nel corso di una
campagna, di attribuire il saldo di ettari registrato alla superficie
di base delle altre colture.
   Analoga  ed  inversa operazione e' consentita solo nel caso in cui
la  resa  del granturco risulti pari o inferiore a quella degli altri
cereali.
   Poiche' negli areali italiani la resa per il granturco e', in ogni
caso,  superiore  a  quella degli altri cereali, nel nostro Paese non
trova applicazione la disposizione di cui al paragrafo precedente.
Capitolo 3.V - Stabilizzatore finanziario
   Si  tratta  di  uno strumento di controllo della produzione che si
aggiunge a quello costituito dall'area di base.
   In  buona  sostanza,  tale meccanismo correttore ha la funzione di
scoraggiare  la  formulazione  di  piani  di  regionalizzazione  che,
agevolando  il  trasferimento degli investimenti da aree a bassa resa
ad  altre  con  rendimenti piu' elevati, si traduca in un surrettizio
accrescimento della produzione.
   Cio'  in  osservanza  del  principio  di base, secondo il quale la
partecipazione  al  regime di sostegno deve, in ogni caso, assicurare
il  rispetto  della  resa media cerealicola dello Stato membro, quale
risulta  dal dato storico del quinquennio 1986/91 depurato dei valori
estremi.
   In  pratica, se la resa media degli ettari dichiarati moltiplicata
per   la   relativa  superficie  supera  la  cifra  risultante  dalla
moltiplicazione  della  resa  media  storica  dello Stato membro (per
l'Italia 3,8 tonn/ha) per la superficie di base (5,8012 mio/ha) , gli
importi  di  compensazione  sono  ridotti della stessa percentuale di
superamento.
  E'  da  sottolineare,  comunque,  che  l'eventuale  riduzione degli
importi   di   compensazione   trova,   applicazione  nella  campagna
successiva  a  quella  nel  corso  della  quale  stato  constatato ii
superamento.
   Si  precisa  che,  in base alle disposizioni di cui al regolamento
del  Consiglio  n.  231/94, le superfici ritirate dalla produzione ai
sensi  dell'art. 2, par. 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n.
1765/92,  non  sono  prese  in  conto  ai  fini  della  verifica  del
superamento o meno dell'area di base predeterminata.
Capitolo 4.V - Penalita' in caso di superamento superficie massima
                garantita semi oleosi
   Per  ogni  punto  percentuale  di  supero della superficie massima
garantita,  la  Commissione  CE  provvedera'  a  ridurre  dell'1% gli
importi  di  riferimento  regionali definitivi. Cio' solo per i Paesi
che  abbiano  superato  la  propria  quota di superficie nazionale di
riferimento  fissata  dal  Consiglio, ridotta dell'obbligo di messa a
riposo (per l'Italia 460.700).
   Pertanto,   in   Italia,  i  produttori  di  semi  oleosi  saranno
penalizzati  nel caso in cui sia stata superata la superficie massima
garantita   comunitaria,  nonche'  quella  nazionale  di  riferimento
(460.700 ha) sopra' definita.
   L'entita'  e  la  ripartizione delle riduzioni delle compensazioni
specifiche  per  i  semi  oleosi  sono  stabilite  dalla Commissione,
secondo  la  procedura  del  Comitato di gestione, assicurando che la
riduzione media ponderata per la Comunita' nel suo complesso sia pari
alla percentuale di supero della superficie massima garantita.
   L'eventuale riduzione degli importi della compensazione operata in
una   determinata   campagna  viene  applicata  anche  alla  campagna
successiva,  fatto  salvo  il  caso  in cui nel corso di quest'ultima
campagna  non  si sia registrato alcun superamento della S.M.G. e che
la Commissione decida di non applicare alcuna riduzione.
   Ai  fini del calcolo del superamento della S.M.G. in questione, si
terra'  conto,  in  via  prioritaria, della eventuale riduzione delle
superfici  ammissibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 2, par 6., primo trattino del reg.(CEE) n. 1765/92).
                              TITOLO VI
     TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO
Capitolo 1.VI - Termini e modalita' di presentazione della domanda
   Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.10, par.2 e dall'art.11,
parr.  2 e 3 del regolamento 1765/92, la corresponsione degli importi
di  compensazione,  quali  figurano  nell'allegato III della presente
circolare  6,  fatte  salve le sanzioni previste all'art.2, par.6 del
citato   regolamento   n.   1765/92,  nonche'  quelle  riportate  nel
successivo   titolo   X,   subordinata  al  rispetto  delle  seguenti
condizioni:
   a.   Il   produttore  interessato  deve  presentare  una  domanda,
debitamente   compilata   e   sottoscritta,  su  modello  stampato  e
distribuito  a cura dell'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo
- EIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I.
   Tuttavia e' consentita la riproduzione su "modulo continuo" previa
autorizzazione dell'EIMA.
   La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968.
   Tuttavia,  nel  caso  in  cui  i  produttori ricorrano, in sede di
consegna   e/o   di  compilazione  della  domanda  di  compensazione,
all'assistenza    delle    Organizzazioni    professionali   agricole
maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, la verifica della
identita'  del  produttore  e  della sottoscrizione del medesimo puo'
essere  effettuata  dal  funzionario  all'uopo preposto che appone la
propria    firma    nell'apposito    spazio,    nonche'   il   timbro
dell'Organizzazione di appartenenza.
   b.  La domanda, in duplice copia, deve pervenire improrogabilmente
entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  all'Ente per gli Interventi nel
Mercato  Agricolo,  -  Casella  postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di
raccomandata  postale  o mediante consegna effettuata direttamente o,
per  il tramite di terzi, al predetto Ente - Via Palestro, 81 - 00185
- ROMA.
   E'  da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande di
compensazione,  precedentemente  presentate  a  titolo definitivo o a
titolo  di  intenzione  di  semina  per  le coltivazioni primaverili,
devono  essere,  per  la loro validita', improrogabilmente depositate
presso  l'EIMA  non  oltre  il ventesimo giorno lavorativo successivo
alla scadenza del termine ordinario di deposito.
   E'  appena  il  caso  di  rilevare  che  le  domande di rettifica,
tardivamente  depositate, sono da ritenersi irricevibili e, pertanto,
in conformita' del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento
n.  3887/92,  le stesse non saranno prese in considerazione, restando
pienamente  valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle
quali  si procedera' all'accertamento in "loco" e si applicheranno le
disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92.
   Il  produttore  interessato  deve  indicare  nell'apposito spazio,
previsto  nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto,
barrando la relativa casella.
   I  produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche
o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di
compensazione.  E',  comunque,  da  precisare  che  il  produttore e'
l'unico  responsabile  della  corretta  osservanza  degli adempimenti
prescritti   dalla   normativa   comunitaria   e  nazionale  ai  fini
dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto,
l'eventuale  incompleta  e/o errata compilazione della domanda di cui
all'allegato I, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da
parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti
dell'Amministrazione.
   Premesso  che, nell'ipotesi di societa' giuridicamente costituita,
spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di
compensazione, si precisa che per le societa' di fatto (comproprieta'
o qualsiasi altro tipo di contitolarita), l'adempimento in causa deve
essere  soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con
le superfici per le quali si chiede la compensazione.
   Nell'ipotesi in cui piu' persone si trovano nella situazione sopra
descritta,  la domanda puo' essere presentata per l'intera superficie
da   uno  solo  degli  aventi  diritto  allo  scopo  autorizzato  dai
cointeressati,  oppure  dai  singoli  soggetti  per  la superficie di
spettanza.
   In   quest'ultimo   caso  occorre  fare  massima  attenzione  alle
indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo
che  la  somma  non  ecceda  la  superficie  catastale totale e venga
rispettata  la  proporzionalita'  tra la superficie seminata e quella
messa a riposo nell'ipotesi di partecipazione al "regime generale".
   L'EIMA provvede a trasmettere la copia della domanda
   all'Assessorato    regionale   dell'Agricoltura   competente   per
   territorio.
Cio' al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali
che saranno disposti dall'Amministrazione.
   Nel  caso  di  azienda  con unita' produttive dislocate in Regioni
diverse,  la  copia  della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati
regionali territorialmente competenti.
   Ad  ogni  buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda,
secondo  quanto  disposto  dalla  regolamentazione  comunitaria, deve
pervenire,  pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la
irricevibilita'   della   stessa,  entro  il  termine  massimo  sopra
precisato.
   Di   conseguenza,   si  richiama  la  particolare  attenzione  dei
produttori  su  tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita'
della  consegna  diretta  e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di
provvedere,  comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al
termine di scadenza.
   La  domanda  di  compensazione deve contenere tutte le indicazioni
prescritte   nel   modello   di  cui  all'allegato  I,  ivi  compresa
l'indicazione  dei  riferimenti  catastali  concernenti  le superfici
aziendali  investite  a  colture diverse dai "seminativi" contemplate
dal   regolamento   CEE   n.1765/92,   ed   essere   corredata  della
certificazione  antimafia  resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del
13-5-1991  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n. 203 del
12-7-1991;  allo  scopo  di  evitarne  il  rinnovo  nel  corso  della
procedura  di  erogazione,  e' consigliabile che la certificazione in
questione  abbia  validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti
dalla data di deposito della domanda.
   Si  precisa  che,  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 5 della
Legge   n.   47   del  17  gennaio  1994,  non  e'  richiesta  alcuna
certificazione  per  le  erogazioni,  il  cui  valore complessivo non
superi lire 50 milioni.
   Al  fine  di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle
compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia
riferimento,  nella  compilazione  della  domanda,  ai dati contenuti
nella misura catastale piu' recente.
   Se   la  variazione  catastale  e'  stata  registrata  al  catasto
periferico,  ma  non in quello centrale, al fine della verifica fara'
fede il dato del catasto periferico.
   I  dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con
arrotondamento nel difetto delle centiare.
   Nel  corso  del  procedimento  istruttorio,  l'EIMA ha facolta' di
richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la
verifica   della   fondatezza  dei  dati  esposti  nella  domanda  di
compensazione.
Paragrafo 1 (1.VI) - Penalita' per ritardato deposito
   In caso di ritardato deposito della domanda oltre i 20 giorni, gli
importi  delle  compensazioni spettanti sono ridotti dell'1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo.
   La  disposizione  di  cui sopra non si applica nel caso di ritardo
dovuto a documentate cause di forza maggiore.
   Nell'ipotesi  di  ritardo  superiore a venti giorni, la domanda e'
irricevibile   e   non   puo'   dar   luogo,  in  nessun  caso,  alla
corresponsione delle compensazioni in questione.
Paragrafo 2 (1.VI) - Modalita' particolari per il colza e il
                      ravizzone
   I  produttori  di  semi  di colza e di ravizzone che presentano la
domanda  di  compensazione  nel  quadro  del regime generale dovranno
allegare, in aggiunta alla documentazione di cui al titolo IV:
-  copia  delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto delle
sementi impiegate;
-  copia  del  contratto  di  coltivazione  con  un  primo acquirente
riconosciuto,   nel   caso   di  utilizzazione  di  sementi  per  uso
industriale o per la produzione di olio alimentare (varieta' Bienvenu
e Jet Neuf);
-  copia del verbale o dichiarazione di eseguito controllo dell'EIMA,
in  caso di utilizzazione di sementi prodotte nella stessa azienda da
varieta' approvate;
   Gli  originali  delle  etichette  ufficiali  e  delle  fatture  di
acquisto  restano  in possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad
esibirle   agli  organi  di  controllo  al  momento  del  sopralluogo
aziendale.
   In questo contesto, si fa, altresi', rinvio, in quanto applicabili
al  caso  specifico, alle disposizioni contenute al precedente titolo
IV   in  materia  di  certificazione  delle  sementi,  di  reimpieghi
aziendali  e  di  controllo  per  il grano duro ammissibile all'aiuto
supplementare.
   Si  ravvisa la necessita' di ribadire l'importanza di una puntuale
osservanza,  da  parte  del  produttore,  delle disposizioni inerenti
l'ammissibilita'  all'aiuto  per i semi di colza, atteso che, qualora
si   constati  in  sede  di  controllo  che  il  colza  seminato  non
corrisponde   ai   requisiti   richiesti  dalla  specifica  normativa
comunitaria  e  nazionale,  non  viene  concesso  alcun  aiuto per le
superfici in questione.
Paragrafo 3 (1.VI) - Proroga della data limite, per le semine di soia
   La Commissione CE, con regolamento n. 1055/94 ha provveduto a
prorogare,  in via permanente, la data limite di semina della coltura
della    soia    al    31   maggio   antecedente   la   campagna   di
commercializzazione in causa per le seguenti zone:
   Alessandria,  Asti,  Belluno,  Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona,
Cuneo,  Ferrara,  Gorizia,  Mantova,  Milano, Modena, Novara, Padova,
Parma,  Pavia,  Piacenza,  Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo,
Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.
   Il  regolamento in questione prevede, inoltre, la facolta' per gli
Stati  membri  di istituire una procedura di conferma implicita della
semina,  in  virtu'  della  quale  la  mancata  notifica da parte del
produttore   equivale   alla   conferma  dell'avvenuta  semina  delle
superfici indicate nella domanda di compensazione iniziale.
   In  considerazione  dei  vantaggi  in  termini  di semplificazione
amministrativa    derivanti    dalla   suddetta   procedura,   questa
Amministrazione  ritiene  di  adottarla  avvalendosi  della  facolta'
concessa al riguardo dalla citata normativa.
   Per gli stessi motivi si rende necessario applicare la deroga alla
data  limite  di  semina nei confronti di tutti i produttori operanti
nell'intero territorio delle province sopra elencate.
   Pertanto, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda
di  compensazione  entro  il termine previsto per ciascuna campagna e
conformemente  a  quanto  previsto  dalla normativa vigente, potranno
effettuare le semine di soia entro la data limite del 31 maggio.
   Detti  produttori  di  soia non saranno peraltro tenuti a svolgere
ulteriori  adempimenti  qualora le semine intervenute successivamente
alla  domanda  iniziale  di  compensazione  riguardino esattamente le
superfici gia' indicate nella medesima domanda.
   Qualora,  invece,  intervengano modifiche rispetto alla superficie
dichiarata  a  soia nella domanda iniziale, il produttore e' tenuto a
depositare  entro  il  31  maggio  una nuova domanda di compensazione
contenente  l'indicazione  delle  superfici  effettivamente seminate,
provvedendo  a  barrare  l'apposita  casella  prevista nel modello di
domanda, secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative dello
stesso  (v.  casella  prevista  nel  frontespizio  prima del quadro A
"Variazione del piano colturale per semine primaverili").
   E'  appena il caso di rilevare che la suddetta variazione non puo'
riguardare  un  numero  di ettari superiore a quello dichiarato nella
domanda  iniziale  e,  pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata
domanda, in tal senso, la stessa e' ritenuta irricevibile.
   L'EIMA  avra'  cura  di  assicurare, attraverso l'espletamento dei
prescritti  controlli  amministrativi  e fisici, il rispetto da parte
dei  produttori interessati delle condizioni e dei requisiti previsti
dalla  richiamata  normativa  comunitaria  per  l'accesso alle misure
derogatorie di cui trattasi.
Capitolo 2.VI - Possibilita' di correzione della domanda
   Dopo  la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione
puo' essere modificata solo in caso di:
   - manifesto errore riconosciuto dall'EIMA;
   -  eventi  debitamente  documentati,  quali  quelli  richiamati, a
titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
della  Commissione  n.  3887/92  del 23.12.1992 (decesso, matrimonio,
acquisto  o  vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne
le  particelle  catastali. In dette ipotesi, le particelle, acquisite
successivamente alla domanda, non possono essere considerate, ai fini
del  soddisfacimento  dell'obbligo  della  messa  a  riposo  (15% dei
seminativi).
   Tuttavia,  tale  possibilita'  e'  ammessa solo nel caso in cui le
particelle  di  cui  sopra risultano considerate a titolo di "ritiro"
nell'ambito  di  una domanda presentata da altro agricoltore, domanda
che ovviamente deve essere corretta in conseguenza.
   A  tal  fine  l'interessato  avra'  cura  di presentare all'Organo
istruttorio  (EIMA), nel piu' breve tempo possibile e preferibilmente
non  oltre  il  30 settembre di ogni anno, la documentazione relativa
alle  cause  che hanno determinato la variazione della titolarita' di
possesso delle particelle in questione.
   La domanda di rettifica puo' essere inoltrata successivamente alla
data    di    presentazione,   ma   comunque   in   data   precedente
all'effettuazione dei controlli.
   E'   data  facolta'  al  produttore  di  modificare  l'ordinamento
colturale  dell'azienda  risultante  dalla  domanda  di compensazione
presentata,  nel  senso  che un appezzamento di terreno, destinato ad
una   coltura   contemplata  dal  regime  di  sostegno  previsto  dal
regolamento  (CEE)  n. 1765/92 puo' essere non piu' considerata a tal
fine  e,  in  sostituzione, interessare un altro appezzamento per una
superficie  almeno pari a quella inizialmente destinata a colture non
ammissibili al predetto regime.
   E'  bene,  comunque,  precisare  che  la  modifica di cui sopra e'
ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di scadenza del
termine  fissato  per il deposito delle domande di compensazione fino
al 15 maggio successivo.
                             TITOLO VII
               RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
Capitolo 1.VII - Superfici ammesse al regime
   L'istituto  del riposo dei terreni e' disciplinato dall'art. 7 del
regolamento (CEE) n.1765/92, modificato dai reg.ti - (CE) n.1541/93 e
n.231/94.
   Le  relative  modalita'  di  applicazione  sono contenute nel reg.
della Commissione (CEE) n.762/94 del 6 aprile 1994.
   Per  ciascun produttore che chiede la compensazione nel quadro del
"regime  generale", l'obbligo di ritiro dei terreni dalla produzione,
e' fissato sulla base della superficie SAU destinata a "seminativi" e
per la quale e' presentata la richiesta.
   Per ritiro dei "seminativi" dalla produzione si intende la messa a
riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata
per ottenere un raccolto.
   Le  superfici  che  precedentemente  erano  state  ritirate  dalla
produzione,  a  norma dei regolamenti (CEE) n.1765/92 e n.2328/91 del
Consiglio,  sono  assimilate  alle superfici effettivamente seminate,
salvo quanto disposto all'art.4, par. 1 del regolamento n. 762/94.
   Le   superfici   messe   a   riposo  conformemente  all'art.2  del
regolamento (CEE) n.2328/91, possono essere utilizzate per soddisfare
l'obbligo del ritiro delle terre, attuato nell'ambito del regime "non
rotazionale",  a  condizione  che il produttore scelga di abbandonare
fra il 11 settembre ed il 15 dicembre tale regime.
   E'  da  precisare,  tuttavia,  che  ai  sensi  di  quanto disposto
dall'art.   4,  par.  1  del  regolamento  n.  762/94,  le  superfici
supplementari ritirate dalla produzione nell'anno precedente a titolo
sanzionatorio  per  il  superamento dell'area di base, nonche' quelle
ugualmente  ritirate  dalla  produzione  durante  uno dei cinque anni
precedenti  a  titolo  di riposo obbligatorio previsto all'art. 7 del
regolamento  n. 1765/92, non possono essere utilizzate per soddisfare
all'obbligo  del  riposo fondato sulla "rotazione" di cui all'art. 7,
par. 1, secondo comma del succitato regolamento n. 1765/92.
   In  ogni  caso,  un  appezzamento  di  terreno gia' ritirato dalla
produzione  puo'  essere, ai fini sopra indicati, riutilizzato quando
il  produttore non dispone piu' delle superfici che gli consentano di
rispettare il periodo di riposo quinquennale.
   I  terreni  ritirati  dalla produzione devono avere una superficie
non  frazionata  di  almeno  0,3 ettari ed una larghezza minima di 20
metri;  superfici  inferiori  possono  essere prese in considerazione
solo  se  sono  delimitate  da  limiti  permanenti  (es.  muri, corsi
d'acqua, siepi, etc.).
   Nel caso in cui il produttore disponga di una superficie aziendale
di  un ettaro deve ritirare dalla produzione 0,3 ettari. Pertanto, il
produttore  in causa riceve una compensazione pari a 0,3 ha, a titolo
di   ritiro  dei  terreni  dalla  produzione  e  a  0,7  ha,  per  la
coltivazione dei "seminativi".
   Le  superfici  a  riposo  non possono essere utilizzate a scopo di
lucro,  fatta eccezione per le produzioni di cui all'articolo 7 comma
4  del  Reg.  (CEE)  n.  1765/92  disciplinate dai reg.ti (CEE) della
Commissione   nn.   334/93,   2295/93   e   successive  modifiche  ed
integrazioni.
   Nell'ipotesi  in  cui  le superfici aziendali siano ubicate in due
diverse  regioni  di  resa,  il produttore deve aver cura di indicare
nella   domanda   la   ripartizione  della  superficie  ritirata  per
"regione";  in tal caso in ciascuna "regione" dovra' essere mantenuta
la  proporzione  fra la superficie coltivata, oggetto di richiesta di
compensazione, e la superficie ritirata dalla produzione.
   L'importo  della  compensazione spettante per le superfici messe a
riposo  e'  determinato  moltiplicando la resa media unica di tutti i
(cereali della "regione" in questione per l'imiporto di 57 ECU/tonn.
   Paragrafo 1 (1.VII) - Disposizioni derogatorie relative al
                         ritiro delle terre dalla produzione
   In  via  generale,  le  superfici ritirate dalla produzione devono
essere  state  condotte  dal  richiedente  nei due anni precedenti la
presentazione della domanda.
   Tale  disposizione non si applica nei seguenti casi considerati, a
titolo esemplificativo dall'art. 3, parag. 4, primo trattino del Reg.
(CE) n. 762/94:
   a)  ordinamento  colturale  preesistente  in  relazione  al  quale
sussistevano  esigenze di rotazione correlate a specifiche situazioni
di ordine agronomico e pedoclimatico;
   b) ampliamento dell'azienda a causa di successione;
   c) nuovi insediamenti.
   La  sussistenza  di  tali  situazioni  deve  essere opportunamente
documentata attraverso:
   - attestazione rilasciata dall'organo tecnico regionale localmente
operante  (Ispettorato  agrario,  Ufficio  agricolo  di  zona o altri
uffici  equipollenti)  per quanto concerne la fattispecie di cui alla
lettera a);
   -  certificazione  rilasciata  dall'Ufficio  di  registro  per  la
fattispecie  di  cui  alla  lettera b) e atto notorio o dichiarazione
sostitutiva di notorieta' per la situazione di cui alla lettera c).
   L'art.  9,  par.  2 del regolamento (CE) n. 762/94 prevede, in via
generale,  che  il  ritiro  dei  terreni dalla produzione deve essere
effettuato  proporzionalmente  alle  superfici  dichiarate in domanda
ricadenti nelle diverse "regioni" di rendimento.
   Tale  disposizione non si applica in conformita' a quanto previsto
dal par. 3 dello stesso art. 9, quando:
   -  le  superfici  in causa siano situate in due o piu' regioni con
rendimenti identici riferiti a tutti i cereali
   oppure
   - l'obbligo del ritiro in una "regione" considerata non sia
superiore a 2 ettari o che le superfici in causa siano contigue.
   Premesso  quanto  sopra  sul  piano generale, si illustrano qui di
seguito  le  varie  forme  di  ritiro  dei  terreni  dalla produzione
ammissibili secondo la vigente regolamentazione comunitaria.
   Capitolo 2.VII - Ritiro delle terre basato sul regime a
                    "rotazione"
   La  normativa  adottata  a livello comunitario ha stabilito che le
superfici  ritirate  dalla  Produzione  devono  restare  tali  per un
periodo  che  comincia  al  piu' tardi il 15 di gennaio e termina non
prima del 31 agosto di ogni anno.
   E'  tuttavia consentito ai produttori di provvedere, a partire dal
15  luglio  di  ogni  anno,  alle  semine  per  ottenere  un raccolto
nell'anno successivo.
   Il  produttore  interessato  deve farne specifica segnalazione nel
modello di domanda di aiuto al reddito, barrando l'apposita casella.
   L'EIMA,  sulla  base  di  dette  domande  e  con  riferimento alle
superfici  ritirate  dalla produzione e risultanti dalle richieste di
compensazione   presentate,   effettuera'   tempestivamente  accurati
accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate
sugli appezzamenti, specificatamente indicati in domanda, destinati a
soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse riguardino colture la
cui produzione e' ottenibile solo nell'anno seguente.
   Nelle  zone  in cui e' pratica ordinaria la transumanza dei greggi
ed e' quindi presente il rischio del pascolo casuale a partire dal 15
luglio,   gli   agricoltori,  titolari  dei  terreni  ritirati  dalla
produzione  ed  ubicati  nelle zone di passaggio del bestiame, devono
segnalare,   contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di
compensazione,   nell'apposito   spazio   riservato   alla  specifica
fattispecie, le particelle di terreno, ritirate dalla produzione, che
potrebbero essere interessate al transito degli animali.
   L'EIMA,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dai  produttori
interessati,  potra'  ai  fini  di  controlli mirati, richiedere alle
competenti   Autorita'   locali   certificazione   o   documentazione
attestante  la veridicita' delle dichiarazioni rese dai produttori in
causa.
  Qualora  l'EIMA,  entro  il  30  giugno  di  ogni anno, non opponga
motivato  diniego,  la  pratica  del  "pascolo  casuale"  si  intende
riconosciuta.
   Gli eventuali lavori di drenaggio o di bonifica dei terreni devono
essere  opportunamente segnalati dal produttore il quale, a tal fine,
deve  indicare  il  numero  di  riferimento  della domanda presentata
nell'ambito  del  regime  di cui al regolamento (CEE) n.1765/92, e il
numero   della/e  particella/e  interessata/e  oggetto  della  stessa
domanda.
   Alle   predette   operazioni   sono   assimilate   le  lavorazioni
straordinarie   di  sistemazione  del  terreno,  quali  spietramenti,
livellamenti,  ecc.,  a  condizione che le stesse siano limitate allo
stretto  necessario  per  la  migliore  e razionale utilizzazione dei
terreni, in relazione alle finalita' agricole programmate.
   I lavori di cui sopra si intendono autorizzati ove l'EIMA, entro 7
giorni  dalla  ricezione della domanda in causa, non opponga motivato
diniego.
   L'EIMA,  sulla  base  di  dette  istanze  e  con  riferimento alle
superfici  ritirate  dalla  produzione  e risultanti dalle domande di
compensazione   presentate,   effettuera'   tempestivamente  accurati
accertamenti  intesi  a  verificare  che i lavori di drenaggio e/o di
bonifica   dei   terreni  siano  stati  eseguiti  sugli  appezzamenti
specificatamente   indicati  in  domanda  e  destinati  a  soddisfare
l'obbligo del riposo.
   Ai  fini  del rispetto delle disposizioni sopra illustrate, l'EIMA
utilizzera'   tutti  gli  strumenti  di  rilevamento  disponibili  ed
efficaci   e   provvedera',   altresi',  ad  effettuare  sopralluoghi
aziendali  a  campione,  secondo le modalita' di cui al reg. (CEE) n.
3887/92
   Si precisa, inoltre, che le superfici ritirate dalla produzione in
applicazione  del regolamento (CEE) n.2328/91, per le quali l'impegno
scade  dopo  il  15  gennaio e prima del primo giugno, possono essere
ritirate  dalla  produzione  a  decorrere  dal 15 gennaio ai fini del
regime in questione.
Capitolo 3.VII - Ritiro delle terre basato sul regime non a
                 "rotazione"
   I produttori, che operano nell'ambito del regime generale e che si
avvalgono della facolta' di assolvere all'obbligo derivante dall'art.
7  del  regolamento (CEE) n.1769/92, attraverso il regime non fondato
sulla  "rotazione",  sono  tenuti  a  mettere a riposo una superficie
aggiuntiva pari a cinque punti percentuali.
   Pertanto,  tenuto conto che attualmente la percentuale "ordinaria"
di  messa  a  riposo  e'  fissata al 15%, i produttori interessati al
regime basato sulla "non rotazione" hanno l'obbligo di ritirare dalla
produzione  una superficie pari al 20% dell'area aziendale dichiarata
ai fini della compensazione.
   Al riguardo, si evidenziano le seguenti disposizioni:
   - il regime del riposo delle terre basato sulla "non rotazione" e'
strettamente  legato alla partecipazione al regime di sostegno di cui
al regolamento n. 1765/92.
   Cio'  significa che, salvo la facolta' di recesso e l'applicazione
delle conseguenti penalita', il produttore che abbandona il regime di
sostegno  non  potra'  usufruire della compensazione, prevista per il
riposo  delle terre qualora negli anni successivi non presenti alcuna
domanda  di  compensazione al reddito limitandosi a richiedere quella
specifica del ritiro delle terre;
   -  le  superfici  ricadenti  nell'ambito  del regolamento (CEE) n.
2328/91, nonche' quelle poste a riposo per la prima volta nell'ambito
del   regime   istituito  dal  regolamento  (CEE)  n.  1765/92,  sono
assimilate a quelle effettivamente coltivate.
Cio'  significa che, ai fini del rispetto delle disposizioni relative
alla messa a riposo "non a rotazione", il produttore interessato puo'
utilizzare  gli  appezzamenti gia' oggetto di ritiro dalla produzione
sia  in base al regime di carattere strutturale (regolamento (CEE) n.
2328/91)  che  di  quello  istituito  con  la  riforma della Politica
Agricola  Comune  (regolamento  (CEE) n. 1765/92), in ottemperanza di
quanto disposto dall'art. 4, par. 1 del regolamento CE n. 762/94.
   La possibilita' di cui sopra non e' data, nel caso di riposo delle
terre basato sul regime "rotazionale".
   Ai  fini  di  cui al precedente primo trattino l'interessato deve,
per  la  quota  di  superficie  in  causa,  segnalare  all'EIMA  e al
Ministero  delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione
Generale  delle Politiche Comunitarie ed Internazionali, nonche' agli
Uffici periferici competenti per territorio delle Regioni interessate
- tale opzione, nel periodo, che va dal 1 settembre al 15 dicembre di
ogni  anno,  con  apposita domanda, redatta sulla base del modello di
cui   all'allegato  VI  alla  presente  circolare,  che  costituisce,
peraltro,  irrevocabile  recesso  dal  regime  previsto dal succitato
regolamento n. 2328/91;
   -  il ricorso al riposo delle terre non fondato sulla "rotazione",
comporta  per  il  produttore  l'impegno a ritirare dalla produzione,
senza  interruzione,  le  stesse superfici per un periodo di almeno 5
campagne.
   In  questo  ambito  non  possono essere prese in considerazione le
superfici ritirate dalla produzione in relazione ai regolamenti (CEE)
n.  2078/92  e  n.  2080/92  concernenti  rispettivamente i metodi di
produzione   agricola  compatibili  con  le  esigenze  di  protezione
dell'ambiente  e  con  la  cura  dello  spazio  naturale ed il regime
comunitario  di  aiuti in materia di interventi forestali nel settore
agricolo;
   -  il  produttore che opta per il regime di cui trattasi e' tenuto
ad  adeguare la superficie che ha costituito oggetto dell'obbligo del
ritiro nel caso di:
    a) modifica della percentuale del ritiro non fondato sulla
       "rotazione";
    b) modifica della struttura aziendale per la quale viene
       richiesta la corresponsione della compensazione.
  Il  produttore  ha  facolta' di recedere dalla scelta effettuata in
questo contesto, senza alcuna penalita', solo nei seguenti casi:
   1)  destinazione  delle  superfici  in  causa  ad  uno  dei regimi
previsti  dai  regolamenti  (CEE)  n.  2078/92  e  n.  2080/92  sopra
richiamati.  A  tal  fine l'interessato, entro il 15 dicembre di ogni
anno, deve dare comunicazione della propria decisione all'EIMA che ne
informa   la   Direzione  Generale  delle  Politiche  Comunitarie  ed
Internazionali  -  Ufficio  Strutture  e  la Direzione Generale delle
Risorse Forestali, Montane ed Idriche, utilizzando l'apposito modello
di cui all'allegato VII della presente circolare;
   2)  in  presenza  di  eventi imprevisti ed imprevedibili, comunque
indipendenti  dalla volonta' del produttore, il verificarsi dei quali
deve  essere  segnalato  all'EIMA  ai  fini  del riconoscimento della
sussistenza delle predette circostanze.
   Nel  caso  in  cui il produttore, al di la delle fattispecie sopra
descritte,  decida  di  recedere,  prima  della  scadenza del periodo
surrichiamato,  dall'obbligo assunto, e' tenuto a versare all'EIMA un
importo  pari  al 5% della compensazione ricevuta per il ritiro delle
terre  effettuato  l'anno  precedente  moltiplicato  per  il restante
numero  di  anni  per  il  quale  e' stato assunto l'impegno in causa
(allegato  VII).  L'importo  di  cui  sopra sara' detratto dall'EIMA,
all'atto   della   liquidazione,  dalla  compensazione  spettante  al
produttori interessato.
Capitolo 4.VII - Riposo delle terre basato sulla "rotazione" e "non
                 rotazione"
   Parallelamente  agli istituti rispettivamente basati sul principio
della  "rotazione"  e della "non rotazione", al produttore e' data la
possibilita'  di  effettuare  il  riposo  delle terre inserendo parte
della superficie in causa nel regime basato sulla "rotazione" e parte
in quello fondato sulla "non rotazione".
   In  tal  caso,  la percentuale di messa a riposo, per la totalita'
delle  superfici  ritirate dalla produzione, e' pari alla percentuale
messa a riposo con "rotazione" maggiorata di 5 punti percentuali.
   Tenuto  conto  che  attualmente  l'obbligo  di  messa a riposo con
rotazione  e' del 15%, il produttore che opera nel regime in causa e'
obbligato  a  ritirare dalla produzione una superficie pari al 20% di
quella dichiarata ai fini della compensazione al reddito.
   In   tale   contesto,   il   produttore  gode  della  piu',  ampia
discrezionalita',  nel  senso che non sono fissati limiti percentuali
da rispettare relativamente ai due regimi in causa.
   La   scelta   effettuata  per  una  determinata  campagna  non  e'
vincolante   per   l'anno  successivo  per  cui  il  produttore  puo'
annualmente  rivedere  il  piano  di  ripartizione o fra i due regimi
precedentemente   prescelto   ed   apportare   allo   stesso,  a  suo
insindacabile giudizio, le variazioni ritenute piu' opportune.
   Tuttavia, si ricorda che la superficie interessata al riposo delle
terre  fondato  sulla  "rotazione"  non  puo'  essere  riferita  agli
appezzamenti  ritirati  ai  sensi dell'art.2 - parag. 6 - 2› trattino
del  regolamento (CEE) n.1765/92 (ritiro delle terre non compensato -
effettuato in caso di superamento dell'area di base) o ritirata dalla
produzione nel corso di uno dei cinque(5) anni precedenti nell'ambito
delle  disposizioni  di  carattere  generale  di  cui  all'art.7  del
regolamento CEE n.1765/92.
   Il  produttore  e'  tenuto,  qualora  decida  di avvalersi di tale
facolta', a barrare l'apposita casella prevista nel modulo di domanda
e  ad  allegare  alla  stessa  fotocopia della porzione di mappa, con
l'indicazione  degli  estremi  catastali  relativi agli apprezzamenti
interessati   ad   ambedue  le  forme  di  ritiro  dalla  produzione,
evidenziandoli con specifico richiamo grafico.
   Tale  disposizione  trova una deroga nel caso in cui il produttore
non  dispone piu' delle superfici necessarie per rispettare il limite
temporale di utilizzazione sopra descritto.

                          ESEMPLIFICAZIONI

RITIRO DEI TERRENI (Art. 4, par. 1 reg. n. 762/94).
Superficie totale a seminativi = 1.000 ha



  I anno          II   anno       III anno
rotaz. 15%        fisso 20%       rotaz. 15%
--------------------------------------------------------------------
|            |                |             |
|  ha  150   |     ha   200   |   ha  150   |       eccetera
|            |                |             |

IL  COLTIVATORE  PUOI  MODIFICARE  IL  REGIME DI RITIRO ANNO PER ANNO
SENZA  POTER,  PERO"  UTILIZZARE  LE  PARTICELLE  POSTE  A  RIPOSO IN
PRECEDENZA (RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DEI CINQUE ANNI).
                  ********************************
RITIRO DEI TERRENI A REGIME FISSO (cinque anni).
L'OBBLIGO E' ANNUALE CON LA GARANZIA DI PAGAMENTO PER CINQUE ANNI.
IL  COLTIVATORE  E' TENUTO AL RISPETTO DEL RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE
COLTIVATA E QUELLA RITIRATA ENTRO LA PERCENTUALE MASSIMA DEL 25% (25%
DI  CUI  20%  QUALE  QUOTA  DELL'OBBLIGO  E  5%  A TITOLO VOLONTARIO)
STABILITA  DALL'AMMINISTRAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  5, PAR. 4 REG.
762/94.


Superficie totale a seminativi = 1.000 ha di cui


           Superficie totale      Superficie dichiarata    Superficie
             a "seminativi"             coltivata           ritirata
               dichiarata
I   ANNO       1.000   ha               800  ha          +      200
II  ANNO         800   ha               600  ha          +      200
III ANNO         300   ha               225  ha          +       75
IV  ANNO         100   ha                75  ha          +       25
V   ANNO           0   ha                 0              +        0

ACQUISIZIONE TERRENO
lpotesi "A"
ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI
           AMMISSIBILI ALL'AIUTO 100 ha RESA 3,0 tonn/ha
ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 50 ha RESA 3,5 tonn/ha
IL  COLTIVATORE  E'  TENUTO  A RITIRARE DALLA PRODUZIONE IL 15% DELLA
SUPERFICIE DICHIARATA IN MISURA PROPORZIONALE TRA I DUE FONDI.
Ipotesi "B"
ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI
           AMMISSIBILI ALL'AIUTO 5 ha RESA 3,0 tonn/ha
ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 95 ha RESA 3,0 tonn/ha
IL  COLTIVATORE  E'  TENUTO  A RITIRARE DALLA PRODUZIONE IL 15% DELLA
SUPERFICIE   DICHIARATA  (15  ETTARI)  SULLA  TOTALITA'  DEL  TERRENO
DISPONIBILE  NELL'ANNO  1993  E,  PER  LA RESTANTE PARTE, SUL TERRENO
ACQUISITO NELL'ANNO 1994.
Ipotesi "C"
ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI
           AMMISSIBILI ALL'AIUTO 50 ha RESA 3,0 tonn/ha
ANNO 1993: " " 20 ha RESA 4.0 tonn/ha
ANNO 1994: ACQUISIZIONE SEMINATIVI 30 ha RESA 4,0 tonn/ha
IL   COLTIVATORE  E'  TENUTO  A  RITIRARE  DALLA  PRODUZIONE  IL  15%
DELL'APPEZZAMENTO  DISPONIBILE  E  DICHIARATO E CIOE' CON RESA PARI A
3,0  TONN/HA  50 ha, MENTRE LA MESSA A RIPOSO RELATIVA AI RESTANTI 50
ETTARI   (20+30)  DEVE  RIGUARDARE  SOLO  LA  SUPERFICIE  DISPONIBILE
NELL'ANNO  1993,  A RENDIMENTO 4 TONN/HA DEVE ESSERE CIOE' ATTUATA SU
20 ha (15% = 7,5 ha).
Ipotesi "D"
ANNO 1993: DISPONIBILITA' SEMINATIVI
           AMMISSIBILI  ALL'AIUTO  50  ha  AZIENDA "X" RESA 4 tonn/ha
ANNO  1994:  ACQUISIZIONE SEMINATIVI 45 ha AZIENDA "Y" RESA 4 tonn/ha
IN QUESTO CASO SI APPLICA LA REGOLA DI CUI ALL'IPOTESI "B".
IL  COLTIVATORE INTERESSATO, PERTANTO, DEVE RITIRARE DALLA PRODUZIONE
IL  15%  DELLA  SUPERFICIE  RELATIVA  ALL'AZIENDA  "X", POICHE' HA LA
STESSA RESA ED E' UBICATA NELLA MEDESIMA ZONA OMOGENEA.
IN CASO DI RESA DIVERSA, SI APPLICA LA REGOLA DI CUI ALL'IPOTESI "A".
SI  PRECISA  CHE RELATIVAMENTE ALLA FORMA DI RITIRO DIVERSA DA QUELLA
BASATA  SULLA "ROTAZIONE" CON IMPEGNO A RITIRARE DALLA PRODUZIONE GLI
STESSI  TERRENI  PER  UN  PERIODO DI CINQUE CAMPAGNE, LA DISPOSIZIONE
PREVISTA ALL'ART. 5, PAR. 2 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 762/94, RESTA APPLICABILE, IN OGNI CASO.
Capitolo 5.VII - Ritiro dei terreni a carattere volontario
   E'  data  facolta'  ai produttori di ritirare dalla produzione, ai
sensi  dell'art.  1,  par.  7  del  regolamento (CE) n. 231/94 del 24
gennaio  1994, una quota di superficie, ugualmente compensata, che si
aggiunge a quella dell'obbligo.
   Detta  facolta' risulta comunque limitata, nel senso che il riposo
delle  terre  totale  (quota dell'obbligo piu' quota volontaria), non
puo'  superare  il  50%  delle superfici che costituiscono oggetto di
domanda di compensazione.
   Tale   limite   puo'   essere  superato,  salvo  quanto  precisato
successivamente,   solo   nel  caso  di  superfici  obbligatoriamente
ritirate dalla produzione, senza compensazione, a titolo di penalita'
conseguente al superamento dell'area di base predeterminata.
   In  tal caso, ovviamente, la superficie seminata e per la quale si
richiede  la compensazione al reddito dovra' essere ridotta per tener
conto  della  quota  di terreno ritirata dalla produzione a titolo di
penalita', come precisato al capoverso precedente.
   L'accesso a tale misura, ai sensi di quanto previsto dal succitato
art.1  -  punto  7  parag.6  del regolamento n.231/94, puo' essere, a
giudizio  dello  Stato membro interessato, vietato o limitato qualora
sussistano  particolari  esigenze  dell'agricoltura  locale, quali la
protezione   dell'ambiente   o  il  rischio  di  eccessiva  riduzione
dell'attivita' agricola in talune regioni.
   Cio'  premesso,  l'Amministrazione,  alla  luce dei dati ufficiali
concernenti   l'abbandono   dell'attivita'   agricola  da  parte  dei
coltivatori,  abbandono  che  ha  assunto in via generale proporzioni
allarmanti  che  non  possono  non  avere  effetti  indotti anche nei
riguardi  della  gestione  del  territorio, ritiene che sussistano le
condizioni   previste   dalla   normativa  comunitaria  per  limitare
l'applicazione   del  regime  del  riposo  delle  terre  a  carattere
volontario.
   Conseguentemente, l'Amministrazione e' venuta nella determinazione
di consentire il riposo aggiuntivo a carattere volontario nel limite
massimo  del  5  %  delle  superfici  che hanno costituito oggetto di
domanda  di  compensazione.  Detto limite potra' eventualmente essere
rivisto nelle successive campagne.
   In pratica, gli agricoltori che operano nel regime generale, al di
la  delle quota dell'obbligo, che come sopra precisato e' pari al 15%
nel  caso  di  ritiro  basato sulla "rotazione" e del 20% negli altri
casi, possono ritirare dalla produzione rispettivamente al massimo il
20% e il 25% dei terreni dichiarati in domanda a "seminativi".
   E'  appena  il  caso  di  precisare che il regime del riposo delle
terre  a  carattere  "volontario" soggiace alle medesime disposizioni
concernenti  il  ritiro  delle  superfici  effettuato  per soddisfare
l'obbligo di cui all'art. 7 del regolamento n. 1765/92
Capitolo 6.VII - Trasposizione  nel  regime  del regolamento (CEE) n.
                 1765/92   dei   ritiri   effettuati   ai  sensi  del
                 regolamento (CEE) n. 2328/91
   Il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 231/94 del 24 gennaio 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L/30
del 3 febbraio 1994, concernente la modifica del regolamento (CEE) n.
1765/92,  all'art.  1,  punto  7,  secondo capoverso stabilisce che i
terreni  posti a riposo nell'ambito del regime del ritiro strutturale
di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere utilizzati, per
un  ulteriore  periodo  di  60  mesi,  per  soddisfare  gli  obblighi
derivanti   dall'istituto  del  riposo  delle  terre  correlato  agli
interventi di mercato.
   Tuttavia,  detta  disposizione  conferisce  agli  Stati  membri la
facolta'  di  non  avvalersi  di  tale  possibilita'  per  le  stesse
motivazioni  in  base alle quali e' consentito di limitare il ricorso
al  riposo delle terre a carattere volontario, e cioe', la protezione
dell'ambiente  o  il  rischio  di  eccessiva riduzione dell'attivita'
agricola.
   Pertanto,    l'Amministrazione,    tenuto   conto   delle   stesse
considerazioni  prese  a  base  per  limitare l'accesso al riposo dai
terreni  a  carattere  volontario,  e' venuta nella determinazione di
avvalersi  della  possibilita'  di  divieto  offerta  dalla normativa
comunitaria.
  Cio' significa che il regime in questione non trova applicazione in
Italia.
Capitolo 7.VII - Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo
   L'art.  1,  punto  7 del regolamento (CEE) n. 231/94 del Consiglio
istituisce la possibilita' del trasferimento dell'obbligo delle terre
da un produttore all'altro nell'ambito di uno stesso Stato membro.
   Tale   facolta'   puo'  essere  esercitata  qualora  la  normativa
nazionale  di  tutela  dell'ambiente  implichi che il coltivatore che
mette  a  riposo  parte  delle  superfici destinate a "seminativi" e'
costretto a ridurre la sua produzione animale.
   Il  produttore puo', altresi', trasferire la totalita' o una parte
del  suo  obbligo  ad  altro  produttore alle condizioni e secondo le
modalita' appresso descritte.
   In ordine alle condizioni, si precisa quanto segue:
   -  Il  trasferimento  in  causa  deve essere limitato ad un raggio
massimo  di  20  km,  da  misurare a partire dall'edificio principale
dell'azienda, o in mancanza, a partire dal luogo coperto dell'azienda
in cui e' depositata l'attrezzatura agricola principale.
   - la percentuale di messa a riposo ordinaria (15%) e' aumentata di
cinque punti;
   -  se  il trasferimento viene effettuato verso una regione con una
resa  diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata
in conseguenza;
   - il diritto alla compensazione per il coltivatore che trasferisce
il  proprio  obbligo  di  messa  a  riposo e' subordinato al completo
adempimento  dell'obbligo  stesso  da  parte del coltivatore al quale
detto adempimento e' stato trasferito;
   -  gli  obblighi  trasferiti  sono soggetti alle norme applicabili
alle  aziende  in  cui  i "seminativi" vengono effettivamente messi a
riposo. Cio' significa che detti obblighi devono essere assolti sulla
base  del  regime  prescelto  per  la propria azienda dal coltivatore
cessionario;
   -  un  obbligo  di  ritiro  integralmente  trasferito  puo' essere
adempiuto al massimo da altri due produttori;
   -   nel   caso   di   un  trasferimento  parziale,  l'adempiamento
dell'obbligo trasferito e' limitato ad un solo altro produttore;
   -  in  caso di trasferimento di un obbligo di ritiro conformemente
all'art.7,  paragrafo  7 del regolamento CEE n.1765/92, la superficie
totale  ritirata nell'azienda alla quale l'obbligo di ritiro e' stato
trasferito  non  puo'  essere superiore al limite indicato all'art.7,
paragrafo 6, primo comma del precitato regolamento (CEE);
   -  in  caso  di  trasferimento,  ai  produttori  sono  erogate  le
pertinenti  compensazioni per le superfici investite a "seminativo" e
per le superfici ritirate dalla produzione nelle rispettive aziende;
   -  in  caso  di  trasferimento  parziale, la parte dell'obbligo di
ritiro  non  trasferita  e' soggetta alle norme sul ritiro non basato
sulla rotazione;
   -  in  questo  ambito,  i  produttori  interessati non possono, in
relazione  ad una stessa campagna, trasferire il loro obbligo ed allo
stesso tempo adempiere all'obbligo di un altro produttore;
   - un produttore puo' adempiere ad un obbligo di ritiro relativo ad
un solo altro produttore;
   - i produttori che operano nell'ambito del regime semplificato non
possono   adempiere  l'obbligo  di  ritiro  per  conto  di  un  altro
produttore.
   Le modalita' di accesso a tale misura sono le seguenti:
   -  il  produttore che trasferisce la totalita' o una parte del suo
obbligo  ad  un  altro  produttore  deve  barrare  l'apposita casella
riportata   nella   domanda   di   compensazione   e  deve  indicare,
nell'apposito  modello  di  cui all'allegato VIII, le generalita' del
produttore  che  provvede  effettivamente  al  ritiro,  precisando la
motivazione in base alla quale tale trasferimento viene realizzato;
   -  il  produttore  cui  viene  trasferito  l'obbligo del ritiro e'
tenuto  ad  indicare  nel  surrichiamato  modello (allegato VIII), le
generalita' del coltivatore per conto del quale procede al ritiro.
   Le  condizioni  e  le  modalita' del trasferimento precedentemente
definite  trovano  la  loro  giustificazione  nelle  esigenze  di non
rendere  eccessivamente  complessa  la  gestione  amministrativa  del
regime,  la  cui  efficacia  non deve essere compromessa in relazione
all'obiettivo del contenimento della produzione.
   Di  conseguenza,  ferme  restando  le  condizioni  e  modalita' di
accesso    sopra    illustrate,   risulta   necessario   subordinarne
l'ammissibilita'  alle  sole  aziende  i  cui appezzamenti di terreno
risultano   territorialmente  ubicate  nella  medesima  "regione"  di
rendimento e/o in "regioni" contigue.
   E'  appena  il  caso  di  precisare  che  resta  impregiudicata la
possibilita'  di  trasferire  il proprio obbligo di messa a riposo ad
altro  produttore  che opera nell'ambito del regime generale, qualora
la  normativa  nazionale di tutela dell'ambiente imponga un carico di
UBA/ha  in  modo  da  non  pregiudicare l'allevamento dell'azienda in
causa proprio per effetto del riposo delle terre.
Capitolo 8.VII - Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente
   Paragrafo 1 (8.VII)
   Le superfici ritirate dalla produzione, ai sensi dell'art. 7, del
regolamento  (CEE)  n.  1765/92,  modificato dai regolamenti (CE) nn.
1541/93  e  n.231/94 devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno,
costituire  oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni
di  lavorazione,  quale  la  fresatura, l'erpicatura, la falciatura o
altre operazioni equivalenti, anche se le stesse rientrano nel regime
"non rotazionale" o assimilato (misto).
   Fra queste ultime puo' essere incluso il diserbo, a condizione che
i prodotti impiegati:
   -  risultino  ammessi  dalla  legislazione  nazionale  vigente  in
materia;
   -  siano  adottate  tutte  le misure necessarie intese a mantenere
inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.
  L'utilizzazione  di  liquami zootecnici sulle superfici in causa e'
subordinata  al  rispetto  delle  leggi  vigenti  in  materia, la cui
applicazione  e'  demandata  agli  Uffici  "sanitari"  competenti per
territorio (Legge 21 gennaio 1994, n. 61).
   E'  ammessa  la  copertura  vegetale con specie da sovescio, fatta
eccezione  per  i prodotti contemplati all'allegato I del regolamento
(CEE)  n. 1165/92. Le superfici interessate devono essere arate entro
il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine e' prorogato al 30
giugno nel caso in cui la copertura vegetale e' effettuata con specie
normalmente utilizzate per le semine primaverili.
   Nel  caso  in cui, dopo l'aratura (15 maggio) si ricostituisca una
vegetazione  spontanea,  la  relativa copertura vegetale non deve dar
luogo al conseguimento di qualsiasi produzione (in grani e/o foraggi)
prima del 31 agosto.
   La  produzione ottenuta dopo tale data non puo' formare oggetto di
commercializzazione, fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
   L'autoconsumo  aziendale  della  copertura  vegetale  "spontanea",
ottenuta  dopo il 31 agosto, e' consentito unicamente nell'ipotesi di
ritiro  "rotazionale"  e  a  condizione che siano state effettuate le
operazioni di lavorazione entro i termini sopra specificati.
   Limitatamente   al   regime   "rotazionale"   e'   consentita   la
coltivazione di specie diverse da quelle previste nell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 1765/92, a condizione che la semina dei prodotti
in  causa  avvenga  dopo  il 31 agosto e che il relativo raccolto sia
ottenuto dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
   Nel  caso  di riposo delle terre basato sulla ""non rotazione", e'
ovvio  che le date di cui sopra devono intendersi riferite all'intero
ciclo  di  non  coltivazione  fissato  dalla normativa comunitaria in
sessanta mesi.
   Anche  in  questo ambito, non e' data al produttore interessato la
possibilita'  di  ottenere  dalla  copertura  vegetale produzioni che
possano,  prima  della  scadenza  dell'ultimo anno dell'obbligo della
messa  a  riposo,  essere utilizzate per la coltivazione prima del 31
agosto,  ne'  dar  luogo  fino al 15 gennaio successivo, a produzione
vegetale destinata ad essere commercializzata.
   Al  fine  di  ridurre  al massimo l'impatto dell'utilizzazione dei
diserbanti  sull'ambiente, i produttori possono esercitare la pratica
in  questione  a  condizione  che seguano le indicazioni tecniche dei
competenti organi regionali, i quali sono pregati di voler fornire il
proprio  ausilio  professionale relativamente alle dosi di diserbanti
da  impiegare per l'ottimale utilizzazione degli stessi, sia sotto il
profilo ecologico, sia sotto l'aspetto tecnico-agronomico.
Paragrafo 2 (8.VII) - Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1
   I produttori, per motivi di ordine fito-sanitario, possono
destinare  i  terreni  ritirati dalla produzione alla coltivazione di
piante    biocide,    fermo    restando   l'obbligo   di   provvedere
all'interramento   delle  stesse  piante  non  appena  realizzata  la
specifica finalita'.
    Per  ragioni  di  tutela  della  fauna ornitologica, i produttori
interessati  possono  costituire  e  mantenere una copertura vegetale
fino al 31 luglio di ogni anno.
   Successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 agosto, il
terreno  in  causa  deve  costituire  oggetto  di  una delle pratiche
agronomiche  (fresatura,  erpicatura,  sfalciatura,  diserbo  o altre
operazioni equivalenti) di cui al precedente paragrafo.
   Il  produttore  deve  mantenere  i  terreni  messi  a  riposo,  in
relazione   alle   disposizioni   sopra   riportate,  nelle  migliori
condizioni,   nel  senso  che  deve  adottare,  a  prescindere  dalle
disposizioni previste nella presente circolare, tutte quelle tecniche
agronomiche   che  consentono  di  conservare  l'ordinario  stato  di
fertilita' del terreno in questione.
   Il  produttore  interessato  e'  tenuto,  ai  fini  dei  controlli
relativi,  a  segnalare  la  specifica  destinazione  dei  terreni in
questione   al   momento   della   presentazione   della  domanda  di
compensazione,  barrando  l'apposita  casella prevista nel modello di
domanda.
   Nell'ipotesi  di parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle
pratiche  agronomiche di cui al paragrafo precedente, si applicano le
penalita'  previste  al  titolo X, capitolo 1, par. 4) della presente
circolare.
                             TITOLO VIII
Capitolo 1.VIII - Utilizzo  delle  superfici  messe  a  riposo per la
                  produzione  di  materie  prime  da  trasformare  in
                  prodotti non destinati ad usi alimentari
   L'art.  7, comma 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, modificato da
ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 231/94, prevede la possibilita' di
destinare  le  superfici,  messe  a  riposo  ai  sensi  dello  stesso
regolamento,  alla  produzione  di  materie  prime per l'ottenimento,
nella  Comunita', di prodotti non utilizzabili per il consumo umano o
animale.
   Gli  allegati  IX  e  X riportano, rispettivamente, l'elenco delle
materie  prime  che possono essere ottenute sulle precitate superfici
soggette  all'obbligo  del  ritiro  e  i prodotti che da esse possono
essere ottenuti.
   La  coltivazione  della barbabietola da zucchero e', al pari delle
altre  produzioni di cui all'allegato IX, ugualmente ammissibile alla
misura,  ma  senza  diritto ad alcuna compensazione e purche' da essa
non  sia  ottenuto  zucchero,  ne' come prodotto intermedio, ne' come
coprodotto o sottoprodotto.
   Ai  fini del riconoscimento di tale possibilita' devono sussistere
le seguenti condizioni:
   -  la  somma  dei  valori  di  mercato dei prodotti non alimentari
ottenuti  dalla  materia  prima, di cui all'allegato IX, dovra essere
superiore  a  quella  di  tutti  i co-prodotti (prodotti collaterali,
sottoprodotti,    ecc.),   derivanti   dallo   stesso   processo   di
trasformazione, destinati all'alimentazione umana e animale;
   -  le  materie  prime  elencate  nell'allegato  IX  devono  essere
utilizzate,  in  primo  luogo, per la produzione di merci di cui all'
allegato XI;
   -  l'avvenuta  stipula,  prima  delle  semine,  di un contratto di
coltivazione  tra  il produttore agricolo ed il primo trasformatore o
l'acquirente collettore;
   -  il prodotto intermedio ottenuto dalla lavorazione della materia
prima   "agricola"   deve   essere  destinato,  per  identita',  alla
fabbricazione di uno dei prodotti finiti di cui all'allegato XI della
presente circolare.
   I   produttori  che  si  avvalgono  di  tale  possibilita'  devono
provvedere  ad indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di
domanda,  allegato  I,  la  superficie  interessata alla coltivazione
delle materie prime di cui trattasi.
   Le  disposizioni  concernenti  criteri,  termini  e  modalita'  di
accesso  generale  alla misura, prevista nel titolo IV della presente
circolare,  devono  essere osservate anche in caso di coltivazione di
materie  prime  che,  come nell'ipotesi della barbabietola, non danno
luogo a compensazione.
   Le  modalita'  e le condizioni di accesso al regime sono contenute
nei  regolamenti  di  applicazione  della  Commissione  CE  n.334/93,
modificato dal reg.to (CE) n.608/94 del 18 marzo 1994 e dal reg. (CE)
n. 762/94 del 6.4.1994.
   Paragrafo 1 (1.VIII) - Soggetti destinatari della misura
   Essi sono:
   - il "richiedente", e cioe' il titolare della domanda di pagamento
della   compensazione   spettante  per  il  ritiro  obbligatorio  dei
"seminativi" della produzione;
   -  il  "primo trasformatore", e cioe' l'utilizzatore delle materie
prime  da  impiegare  per  la  produzione  di  merci non destinate al
consumo alimentare;
   - l'"acquirente collettore", e cioe' colui che acquista le materie
prime in causa ai fini della cessione al primo trasformatore.
   In  via  generale,  i  soggetti sopra identificati pervengono alla
stipula  di  un  contratto di coltivazione e di trasformazione il cui
contenuto e' precisato in appresso.
   Paragrafo 2 (1.VIII) Contratto di coltivazione.
   L'agricoltore,   ai  fini  dell'acquisizione  della  compensazione
spettante  per le superfici messe a riposo, deve presentare all'EIMA,
in  duplice  copia,  la relativa domanda di compensazione, indicando,
per  ciascuna  specie  e varieta', le superfici coltivate, nonche' le
singole rese unitarie previste.
   Nel caso in cui una azienda coltivi la stessa specie o varieta' su
terreni  non assoggettati al ritiro dalla produzione, questa specie o
varieta'  deve essere indicata in modo separato nella domanda, sia in
termini  di  quantita'  raccolta, sia con riferimento alle particelle
investite  di  cui  occorre  precisare  la  localizzazione,  offrendo
elementi certi di identificazione.
   La  domanda  deve inoltre essere corredata dal contratto originale
stipulato  con  il  primo trasformatore o l'acquirente collettore che
deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti;
b) la durata del contratto;
c) gli  appezzamenti  considerati  (loro superficie, localizzazione e
   identificazione);
d) la  specie  e  la  varieta'  della  materia  prima  considerata in
   ciascuna particella;
e) la  quantita'  prevedibile di materia prima, per ciascuna specie e
   varieta', nonche' le condizioni di consegna.
Ai fini  della verifica della quantita' prodotta, l'EIMA si riferisce
   ai rendimenti agronomici risultanti dal piano di regionalizzazione
   di cui all'allegato III alla presente circolare.
   Per  i  prodotti  non considerati da detto piano, il suddetto Ente
   fara'   riferimento  ai  rendimenti  rilevati  dall'ISTAT  per  la
   "regione"  in  causa,  o, in mancanza, a quelli disponibili per la
   "regione"  piu'  vicina  che  presenta  le  stesse caratteristiche
   orografiche.  Per  i semi oleosi, l'EIMA utilizzera' le rese medie
   risultanti  dalle  dichiarazioni  di  raccolta  presentate  per le
   campagne  precedenti.  Nel  caso  di  nuovi produttori, e' presa a
   riferimento la resa della zona agricola di appartenenza;
   f) l'impegno  del  richiedente di consegnare tutta la quantita' di
      materia prima raccolta;
   g) l'impegno  del primo trasformatore o dell'acquirente collettore
      a   ritirare   la   materia  prima  raccolta  e  di  garantirne
      l'utilizzazione  nella  Comunita' per una quantita' equivalente
      in  termini  di  uno o piu' prodotti finiti di cui all'allegato
      XI;
   h) le  previste  utilizzazioni  finali  della  materia  prima; per
      ciascuna   di   queste   utilizzazioni  occorre  rispettare  il
      principio, in precedenza richiamato, secondo il quale il valore
      economico   dei   prodotti   non   alimentari   ottenuti  dalla
      trasformazione  della materia prima di cui trattasi deve essere
      superiore  al  valore  di  tutti gli altri prodotti, compresi i
      coprodotti  e  i  sottoprodotti,  destinati  al consumo umano o
      animale,  derivanti dalla stessa trasformazione (art. 3, par. 1
      e art. 8, par. 3 regolamento (CEE) n. 334/93).
   Il  controllo  degli elementi costitutivi del contratto si basera'
   sulle  informazioni  ricevute dal primo trasformatore, il quale e'
   obbligato  a fornire, relativamente al processo di trasformazione,
   i   costi   e   i   coefficienti   tecnici  (generalmente  ammessi
   dall'industria),  occorrenti  per  determinare  i  quantitativi di
   prodotti finiti ottenuti.
   Per  la  determinazione  di  detti  coefficienti, si richiamano le
   disposizioni  contenute  nell'articolo  11, paragrafo 2 del citato
   regolamento   (CEE)   n.   334/93   e   successive   modifiche  od
   integrazioni, alle quali l'EIMA deve, altresi', riferirsi.
   La  verifica  del  rispetto delle disposizioni sopra richiamate e'
   affidata  all'EIMA  che  avra'  cura  di  conformare  la  relativa
   attivita' di controllo alla normativa comunitaria.
   In applicazione di quanto disposto dal par. 3 dell'art. 6 del gia'
citato   regolamento   n.334/93,  l'agricoltore  deve  stipulare  uno
specifico   contratto   di   fornitura  per  ciascuna  materia  prima
coltivata.
   Si   precisa,   al   riguardo,   che,  ai  sensi  della  normativa
comunitaria,  l'acquirente  collettore  o  il  primo trasformatore e'
tenuto  a  depositare  una  copia  del  contratto in questione presso
l'Autorita' nazionale nel cui territorio viene esercitata l'attivita'
commerciale  e  ha  sede l'impianto di trasformazione, nel termine di
venti  giorni  lavorativi  a  partire  dalla  data  della stipula del
contratto medesimo.
   L'organo  competente  a ricevere il contratto di coltivazione, nel
caso  di impresa di trasformazione con sede nel territorio nazionale,
e' l'EIMA.
   Le  comunicazioni effettuate in materia da parte dell'agricoltore,
dell'acquirente  collettore  o  del primo trasformatore devono sempre
menzionare i dati di riferimento del contratto.
   Tale   contratto   puo'   essere  stipulato  anche  da  gruppi  di
produttori;  in questo caso nel contratto dovranno essere indicate le
informazioni suddette relativamente a tutti i componenti del gruppo.
Paragrafo 3 (1.VIII) - Riconoscimento  del  primo trasformatore e del
                       primo acquirente.
   Ai  fini  di una migliore organizzazione del servizio di controllo
e' stata istituita una apposita procedura di riconoscimento, da parte
dell'EIMA, del primo trasformatore e dell'acquirente collettore.
   Sono  considerati  "primo trasformatore" e "acquirente collettore"
riconosciuti   le   persone   fisiche   o   giuridiche   direttamente
responsabili  di  un'impresa  di  trasformazione  o  commerciale  che
abbiano  concluso  con  un  produttore  contratti  di  coltivazione e
vendita.
   Essi   sono,   comunque,   obbligati   a  rispettare  le  seguenti
condizioni:
   -  depositare  presso  l'EIMA i contratti di coltivazione entro la
data  limite  fissata  al precedente paragrafo 2 antecedente ciascuna
campagna;
   -   tenere  una  specifica  contabilita'  (registri  di  carico  e
scarico),  sulla  base  delle  istruzioni  impartite  dall'EIMA  e da
esibire in sede di controllo;
   -  consentire  l'accesso  ai  propri  impianti agli incaricati del
controllo;
   -   tenere  tutta  la  documentazione  relativa  alle  transazioni
effettuate,  nonche'  una copia dei contratti di coltivazione e della
documentazione comprovante le consegne della materia prima effettuate
dal produttore;
   -  immagazzinare  la  materia prima oggetto di contratto in locali
diversi  da  quelli  destinati  alla conservazione di altri eventuali
prodotti non oggetto dei medesimi contratti.
   Il    riconoscimento   dell'acquirente   collettore   e'   inoltre
subordinato alla sussistenza dei requisiti sottoelencati:
   -  adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacita'
di  rispettare  gli  obblighi derivanti dal regime in causa: a questo
fine  sara' necessario esibire dichiarazioni di solvibilita' da parte
di un Istituto di credito riconosciuto dall'EIMA;
   -  capacita'  minima  di  magazzinaggio, necessaria per ricevere i
quantitativi di semi che saranno consegnati nell'ambito dei contratti
conclusi, calcolati secondo la formula seguente:


                               S = 2,00 x "X" dove:
                                  -----------
                                       3

S = la capacita' di stoccaggio ; "X" = il numero degli ettari.
In sostanza detta capacita' deve essere pari ad un terzo dei semi che
il  primo acquirente non trasformatore prevede di ottenere in base ad
una  resa di 2,00 tonn./ha nelle superfici messe a coltura e relative
ai contratti di coltivazione.
   Per  quanto  riguarda  la  stipula  dei contratti di coltivazione,
nonche'  del riconoscimento del primo trasformatore o dell'acquirente
collettore, l'EIMA potra', al fine di una migliore organizzazione del
controllo, prevedere ulteriori condizioni di accesso alla misura.
   Ai  fini del riconoscimento di cui sopra, il primo trasformatore o
l'acquirente  dovra'  presentare all'EIMA apposita domanda, corredata
dalla  documentazione  prevista, su modello conforme all'allegato XII
della  presente  circolare,  entro  il  30  settembre  antecedente al
raccolto.  I  primi  acquirenti  gia'  in  possesso di riconoscimento
dovranno,   entro   la   predetta   data,   inoltrare   all'EIMA  una
dichiarazione  di sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni
sottoscritti al riguardo nella domanda iniziale.
   L'EIMA   avra'   cura   di  provvedere  al  riconoscimento  previo
accertamento  in  loco  dei requisiti dichiarati e del rispetto delle
condizioni previste.
   Il  predetto  Ente  e'  tenuto,  altresi', a prevedere particolari
disposizioni  intese  ad  escludere dalla lista di riconoscimento gli
operatori  nel  riguardi dei quali, in sede di controllo, siano stati
accertati  comportamenti  contrari  alle  disposizioni  comunitarie e
nazionali che disciplinano il regime in causa.
   Paragrafo 4 (1.VIII) - Cauzione
   Il primo trasformatore o l'acquirente collettore, al fini della
corretta  esecuzione del contratto, deve costituire presso l'EIMA una
cauzione  pari  al 120% dell'importo della compensazione spettante al
produttore   per   ciascuna   particella  considerata  nel  contratto
medesimo, osservando le seguenti disposizioni:
   -  entro  venti  giorni lavorativi dalla firma del contratto, deve
fornire  la  prova  dell'avvenuta  costituzione  di almeno il 50% del
valore dell'intera cauzione;
   -   entro  venti  giorni  lavorativi,  decorrenti  dalla  data  di
ricevimento  della materia prima sotto contratto, e' tenuto a provare
l'avvenuta costituzione della restante parte della cauzione.
   La  predetta  cauzione  deve  essere  costituita anche nel caso di
terreni  posti  a  riposo  e  coltivati  a  barbabietola da zucchero,
nonostante  che  relativamente  a tale coltura non e' prevista alcuna
compensazione.
   Il deposito cauzionale in parola deve essere costituito presso uno
degli istituti di credito prescelti dall'EIMA.
   La   cauzione   e'  svincolata  proporzionalmente  alle  quantita'
trasformate nel prodotto finito non alimentare indicato nel contratto
stesso.
   La trasformazione deve essere effettuata entro tre anni dalla data
di  consegna  della materia prima al primo trasformatore o acquirente
collettore.
   Nel  caso  in  cui la superficie coltivata, oggetto del contratto,
risulti  inferiore  a  quella  dichiarata,  il  contratto medesimo, a
richiesta di una delle parti, viene adeguato o risolto.
   In  tale  ipotesi,  l'EIMA,  previamente informata, dispone che la
cauzione   costituita   sia,   rispettivamente,   ridotta  in  misura
proporzionale o annullata totalmente.
   Infine,  se  la trasformazione ha luogo in Stati membri diversi da
quello  di produzione, l'Autorita' competente comunica agli organismi
di  controllo  presso  i  quali  e'  stata costituita la cauzione, le
quantita' ed i prezzi franco stabilimento di ogni prodotto intermedio
e/o  finito, precisando se esso sia destinato ad usi non alimentari o
all'alimentazione umana o animale.
   La  garanzia  viene liberata quando l'Autorita' competente accerta
che  le  quantita'  di  materia  prima  sotto  contratto  sono  state
trasformate nel prodotto finale indicato nel contratto stesso.
   Il  pagamento della compensazione di cui trattasi avviene dopo che
le Autorita' competenti abbiano accertato che la quantita' di materia
prima sotto contratto sia stata consegnata al primo trasformatore o a
un suo mandatario.
   Paragrafo 5 (1.VIII) - Dichiarazione di consegna e ritiro.
   Il  produttore  dichiara  all'EIMA  la quantita' totale di materia
raccolta,  per  ciascuna  specie  e  varieta',  e  conferma di averla
consegnata  al  primo trasformatore o acquirente collettore, il quale
e'  tenuto  a  comunicare  a  sua  volta  al  suddetto  Ente, di aver
ricevuto,  entro  venti  giorni lavorativi dalla data di consegna, la
stessa quantita' di materia prima.
   A  questo  fine,  e'  stato  predisposto,  da  parte dell'EIMA, un
modello   unico  di  dichiarazione  di  consegna  e  ritiro,  di  cui
all'allegato XIII, che deve essere firmato dalle parti in causa e, di
volta in volta, rimesso al predetto Ente.
   La  stessa  dichiarazione,  in  forma  ricapitolativa e relativa a
tutta   la   campagna   di   commercializzazione,  deve  essere  resa
dall'acquirente   collettore   o  dal  primo  trasformatore,  e  deve
precisare,  altresi',  la  conformita'  o  meno  delle consegne e dei
ritiri agli impegni assunti con i contratti stipulati.
   Se il richiedente non e' in grado di fornire in parte o totalmente
la  materia  prima  indicata  nel  contratto,  lo stesso contratto e'
rispettivamente  adattato  o annullato, previa comunicazione all'EIMA
nella  quale  vengono riportate le ragioni che hanno determinato tale
situazione.
   Nel  caso  in cui una delle parti operi nel territorio di un altro
Paese  membro,  la  preventiva  notifica  di  cui  sopra  deve essere
effettuata   contestualmente   anche   all'Autorita'   competente  di
quest'ultimo.
   In detta ipotesi, per mantenere il suo diritto alla compensazione,
il  richiedente  deve  rimettere  a  riposo le terre arabili in causa
senza  poter  ne'  vendere,  ne' altrimenti cedere, ne' utilizzare la
materia prima non piu' contemplata dal contratto.
   Per le materie prime previste negli allegati IX e X della presente
circolare, che beneficiano, indipendentemente dal presente regime, di
una  garanzia  di  acquisto all'intervento, la quantita' raccolta non
puo' essere inferiore a quella prevista alla lettera e) del paragrafo
2 del presente titolo.
   Tuttavia,   in  presenza  di  particolari  condizioni  climatiche,
debitamente  documentate,  e'  consentita,  a  titolo eccezionale, la
consegna di una quantita' di materia prima al massimo inferiore al 5%
di quella prevista.
   Prima  della trasformazione della materia prima, l'EIMA dispone il
pagamento  della  compensazione  spettante  al produttore sempre che,
oltre   all'avvenuta  consegna  della  materia  prima  all'acquirente
collettore  o  al  primo trasformatore, risultino rispettate anche le
seguenti condizioni:
   -  avvenuto deposito presso l'EIMA del contratto di coltivazione e
vendita  conforme  alle disposizioni precedentemente elencate, sia da
parte  del  richiedente stesso che da parte del primo trasformatore o
acquirente collettore, secondo i termini stabiliti;
   - avvenuto rilascio della dichiarazione di consegna e ritiro della
materia prima da parte di entrambi i contraenti;
  -  avvenuta  costituzione  dell'intera  cauzione da parte del primo
trasformatore o acquirente collettore;
  - avvenuto rispetto delle disposizioni previste all'art. 8, par. 2,
e  4,  lettera a) del regolamento n. 334/93 e successive modifiche od
integrazioni.
  Paragrafo 6 (1.VIII) - Domanda di compensazione
  La domanda di compensazione deve essere redatta sulla base del
modello  di  cui all'allegato I e deve pervenire all'EIMA, in duplice
copia, secondo le medesime modalita' di trasmissione di cui al titolo
VI.
   Paragrafo 7 (1.VIII) - Determinazione   del  valore  dei  prodotti
                          sottodrodotti o coprodotti.
   Ai fini della verifica del rispetto della valorizzazione economica
dei  prodotti,  prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento (CEE) n.
334/93,  l'EIMA  provvede  a comparare, sulla base delle informazioni
disponibili  e  di  quelle  fornite  dal  trasformatore, la somma dei
valori  di  tutti  i prodotti non alimentari con quella dei valori di
tutti  gli  altri  prodotti  destinati  al  consumo  umano  e animale
ottenuti dalla trasformazione.
   Ciascun  valore  e'  determinato  moltiplicando  la  quantita' del
prodotto  in  questione  per  la  media  dei prezzi, franco fabbrica,
rilevati durante la campagna cerealicola precedente.
   Nel   caso   in  cui  per  taluni  prodotti  i  prezzi  non  siano
disponibili,  si  fa  riferimento,  ai  fini  della determinazione di
prezzi  appropriati,  agli  elementi di valutazione forniti dal primo
trasformatore.
   Nell'ipotesi  che  anche  su questa base non si possa pervenire ad
una valutazione ragionevolmente fondata, la fattispecie in causa deve
essere  notificata  al  Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e
Forestali   -   Direzione  Generale  delle  Politiche  Comunitarie  e
Internazionali  -  Ufficio  cereali - che avra' cura, se del caso, di
sottoporla  alla competente Autorita' comunitaria ai fini del seguito
da dare.
   Paragrafo 8 (1.VIII) - Controlli
   Ai fini dei controlli concernenti il rispetto degli obblighi
assunti,  l'acquirente collettore o il primo trasformatore, e' tenuto
ad  osservare  le disposizioni a suo tempo impartite dall'EIMA per la
tenuta dei registri contabili, i quali devono contenere almeno i dati
riportati nel modello di cui all'allegato XIV alla presente circolare
(art. 11, par. 1-2-3, lettera b) del reg. (CEE) n.334/93).
   Le   imprese  di  trasformazione  sono  tenute  ad  aggiornare  la
registrazione  contabile  delle  partite  entrate  nello stabilimento
secondo   la  frequenza  determinata  dall'EIMA,  in  relazione  alle
esigenze di regolare e corretto riscontro delle partite stesse.
   In  ogni  caso,  la  frequenza  di cui trattasi deve essere almeno
settimanale.
   I controlli vertono inoltre:
   -  sull'esame  dei documenti commerciali per accertare, per quanto
riguarda  l'acquirente collettore, la corrispondenza tra gli acquisti
di  materie  prime e le relative consegne ad un trasformatore, per il
primo trasformatore, la corrispondenza tra le materie prime, ricevute
dal  produttore  o dall'acquirente collettore, e i prodotti finiti, i
coprodotti  ed  i  sottoprodotti  ottenuti. Tale corrispondenza viene
verificata,  mediante  i coefficienti tecnici di trasformazione delle
materie  prime interessante. Se previsti dalla normativa comunitaria,
sono  applicati  i coefficienti tecnici di trasformazione, utilizzati
per   il   calcolo   della  restituzione  all'esportazione,  o  altri
coefficienti;   altrimenti   i  controlli  si  riferiscono  a  quelli
generalmente adottati dall'industria di trasformazione interessata;
   -  sull'utilizzazione  finale  della  materia prima, nonche' sulla
destinazione dei prodotti finiti, dei coprodotti e sottoprodotti;
   -  sul  rispetto del principio della valorizzazione economica che,
come  gia' detto, per i prodotti non alimentari deve essere superiore
a  quella  relativa  agli altri prodotti destinati al consumo umano o
animale,  ottenuti  dallo  stesso processo di trasformazione, nonche'
sull'osservanza  della  disposizione  secondo  la  quale  i  prodotti
elencati  negli  allegati  IX  e  X e nell'allegato XI della presente
circolare,  ai  quali vanno aggiunti i prodotti trasformati in Italia
provenienti  da  altri  Stati  membri,  non possono beneficiare delle
misure  previste  all'art.  1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70
del Consiglio.
   Allo  stesso  regime  sono  sottoposti  i  prodotti  intermedi,  i
coprodotti  e  i sottoprodotti ottenuti a partire dalle materie prime
coltivate nei terreni ritirati dalla produzione.
   Ai  fini  del rispetto di detta disposizione, l'EIMA avra' cura di
comunicare  al  Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e
Imposte  Indirette  -  Direzione  Centrale Servizi Doganali - Div. XI
S.D.  -  Via  Mario  Carucci,  71 - Edificio C - ROMA, l'elenco delle
Ditte operanti in tale settore e gli eventuali aggiornamenti.
   La  predetta  Amministrazione finanziaria, ai fini dell'erogazione
delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, avra' cura
di  richiedere  alla Ditta interessata, documentazione che attesti la
non   provenienza   del   prodotto   esportato  dalle  trasformazioni
effettuate  nell'ambito del regime di coltivazione di terreni posti a
riposo per l'ottenimento di materie non destinate ad usi alimentari.
Paragrafo 9 (1.VIII) - Disposizioni  concernenti  la  consegna  verso
                       l'area   comunitaria   e   l'esportazione  dei
                       prodotti considerati nel presente titolo.
   Relativamente    all'applicazione    dell'art.10   del   precitato
regolamento (CEE) n. 334/93, concernente gli adempimenti da osservare
in  caso  di  consegna  dei  prodotti considerati dal presente titolo
verso l'area comunitaria o di esportazione degli stessi verso i Paesi
terzi,   gli  operatori  interessati  sono  tenuti  a  rispettare  le
disposizioni nazionali emanate dall'EIMA.
   A  tal  riguardo, si richiamano le circolari, emanate dal predetto
Ente,  n.  18  del  26  giugno  1993  e  n.  24  del  26  luglio 1993
rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 153 del 2
luglio 1993 e n. 177 del 30 luglio 1993.
Paragrafo 10 (1.VIII) - Operazioni  di  trasformazione  in  uno Stato
                       membro  diverso  da  quello  in  cui  e' stata
                       prodotta la materia prima.
   La  materia  risulta  compiutamente  disciplinata  dalla normativa
comunitaria  ed  in  particolare  dagli artt. 8, parr. d), e), f), 9,
punto  3  e  10  del  regolamento  n.  334/93  del  15.2.1993 e dalle
successive disposizioni introdotte dai regolamento (CE) n. 608/94.
   Tuttavia,  si  ritiene  utile richiamare la particolare attenzione
degli  interessati  sulle  seguenti disposizioni la cui osservanza e'
determinante ai fini del pagamento della compensazione in esame:
     1)  l'agricoltore  comunica alla competente autorita' nazionale,
entro il termine di venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di
consegna  della  materia  prima  all'acquirente collettore o al primo
trasformatore,   le   generalita'  di  quest'ultimo  e  il  Paese  di
destinazione;
     2)  l'acquirente  collettore  o  il primo trasformatore comunica
alla competente autorita' nazionale, entro il termine di venti giorni
lavorativi  a  decorrere  dall'avvenuta  consegna,  la  quantita'  di
materia prima ricevuta, specificando la specie e la varieta', nonche'
il nome e l'indirizzo dell'agricoltore e il luogo di consegna;
     3) qualora la materia prima, ottenuta nel territorio di un altro
Stato   Membro,   viene   trasformata  in  Italia,  l'EIMA  provvede,
nell'ipotesi   di  constatato  mancato  rispetto  delle  disposizioni
previste   nel   regolamento   n.334/93,   ad  informare  l'Autorita'
competente di detto Stato.
   Le  Autorita'  nazionali competenti in questo contesto sono quelle
designate  dai  singoli Stati membri e di cui l'EIMA dispone l'elenco
completo.
   Il  regolamento  (CE)  n.  608/94  amplia  la  gamma  dei prodotti
trasformati   che   possono   essere  ottenuti  dalle  materie  prime
ammissibili.
   Esso,  infatti,  estende  la misura al materiale di imballaggio di
cui al codice N.C. ex 190410 e 19059090 a condizione che: sia fornita
la  prova  che i prodotti in causa siano stati utilizzati ai fini non
alimentari,  nonche'  a  tutti  i prodotti menzionati nel regolamento
(CEE)  n.  1010/86.  Questi  ultimi  prodotti non sono ammissibili al
regime  qualora  provengano  da barbabietole da zucchero coltivate su
terreni messi a riposo e contengano prodotti ottenuti da barbabietola
da zucchero coltivata sui terreni ritirati dalla produzione (allegato
XI).
Capitolo 2.VIII - Utilizzazione  delle  terre  Poste  a riposo per la
                       produzione   di   materie   prime  pluriennali
                       utilizzabili   per   la   fabbricazione  nella
                       Comunita' di prodotti destinati a fini diversi
                       dall'alimentazione umana o animale
   Nell'ambito   del   regime   fondato  sulla  "non  rotazione",  la
commissione   CE   ha   adottato   le   disposizioni   che   regolano
l'utilizzazione  dei  terreni  in  questione  per  le  materie  prime
pluriennali   destinate  esclusivamente  a  fini  diversi  da  quelli
dell'alimentazione umana e/o animale.
   Dal  campo  di  applicazione  della  normativa  in  questione sono
esclusi  gli  alberi  da bosco con ciclo vegetativo superiore a dieci
anni,   in   conformita'   a  quanto  previsto  nell'allegato  I  del
regolamento n. 2595/93.
   L'agricoltore,  interessato a tal fine, deve, contestualmente alla
presentazione della domanda di compensazione, impegnarsi per iscritto
a  destinare  i prodotti ottenuti dalla coltivazione di specie di cui
all'allegato  X,  ad  esclusiva utilizzazione per fini non alimentari
(vedi allegato XV).
   Inoltre, il richiedente deve riempire l'apposita sezione, prevista
nella domanda di compensazione e nella quale sono contenute richieste
di  informazioni riguardanti, in particolare, l'identificazione della
particella  ritirata  dalla produzione nell'ambito del regime fondato
sulla  "non-rotazione",  le  specie pluriennali coltivate, nonche' la
durata  del  ciclo  biologico  e  produttivo delle specie stesse e la
periodicita' prevedibile del relativo raccolto.
   E'  bene, altresi', rilevare che i prodotti derivati dalle materie
prime  coltivate  non  possono  beneficiare  di misure finanziate dal
FEOGA - Sezione garanzia, come precisato nel paragrafo 8 del capitolo
precedente,  ne di aiuti comunitari previsti dal regolamenti (CEE) n.
2078/92 e n. 2080/92.
   Ai  fini  del rispetto di detta disposizione, l'EIMA avra' cura di
comunicare  al  Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e
Imposte  Indirette  -  Direzione  Centrale Servizi Doganali - Div. XI
S.D.  -  Via  Mario  Carucci,  71 - Edificio C - ROMA, l'elenco delle
Ditte operanti in tale settore e gli eventuali aggiornamenti.
   La  predetta  Amministrazione finanziaria, ai fini dell'erogazione
delle ristituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, avra' cura
di  richiedere  alla Ditta interessata, documentazione che attesti la
non   provenienza   del   prodotto   esportato  dalle  trasformazioni
effettuate  nell'ambito del regime di coltivazione di terreni posti a
riposo per l'ottenimento di materie non destinate ad usi alimentari.
   La  coltivazione  delle materie prime previste nell'allegato I del
regolamento  (CEE)  n.  2595/93,  puo'  essere  sospesa  prima  della
conclusione del periodo di 60 mesi.
   Tale  situazione,  che  non  esime  il  produttore dall'obbligo di
continuare  a mantenere a riposo il terreno in causa, deve costituire
oggetto di apposita, tempestiva segnalazione all'EIMA.
   In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  contemplate nella
presente   circolare  o  di  irregolarita'  rilevate  nel  corso  dei
controlli a livello amministrativo e/o in azienda dono applicabili le
sanzioni  di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  3887/92  e  successive
modifiche ed integrazioni.
                              TITOLO IX
                     AIUTO AI FORAGGI ESSICCATI
   Come e' noto, in base ai regolamenti (CEE) n. 1117/78 e n. 1417/78
del  Consiglio  ed  al regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione
CEE,  e'  stata  prevista l'erogazione di un aiuto alla produzione di
foraggi  essiccati,  il  cui importo viene periodicamente determinato
dall'Esecutivo  comunitario  a  favore  del  trasformatore  (sia essa
impresa agricola o di trasformazione) di prodotti di cui All'allegato
XVI.
   Le  modalita'  e  le  condizioni  di  erogazione  di  detto aiuto,
contenute nel precitato regolamento n. 1528/78, sono state oggetto di
specifiche  disposizioni  applicative  sul  piano  nazionale  con  il
Decreto  Ministeriale  del  22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 luglio 1982.
   Nel  richiamare  la  particolare  attenzione  dei  produttori  non
trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria
alle  imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener
conto  in  sede  di  contrattazione, si rileva che taluni prodotti di
base, da avviare alla trasformazione (elencati nel precitato allegato
XVI),  sono  stati,  a  seguito della riforma della Politica Agricola
Comune,  inseriti  nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui
al regolamento (CEE) n. 1765/92.
   In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la
corresponsione    dell'importo    di    compensazione   puo'   essere
legittimamente  erogato solo a condizione che nessun altra domanda di
aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima
campagna di commercializzazione.
   Pertanto,   nella   medesima   campagna,  l'impresa  agricola  che
trasforma  il  prodotto  conseguito in azienda, non puo' beneficiare,
contestualmente,  dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1117/78 e
della compensazione di cui al precitato regolamento (CEE) n. 1765/92,
con riferimento alla stessa superficie.
   Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un
trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi dell'art. 7
del regolamento (CEE) n. 1417/78, modificato dal regolamento (CEE) n.
1173/87  del  28 aprile 1987, non puo' validamente presentare domanda
di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto, a
fronte   del  prodotto  conseguito  sulla  superficie  in  causa,  il
trasformatore  beneficia  di  uno  specifico  aiuto per tonnellata di
materia prima trasformata.
   Pertanto,  al produttore e' data una sola opzione: o dichiarare la
superficie  investita  ad  uno dei prodotti di cui all'allegato I del
regolamento  (CEE) n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto
al  reddito  da  questo  previsto, o cedere il prodotto, senza alcuno
incentivo,  al  trasformatore  che,  come sopra detto, e' il titolare
dell'aiuto alla produzione di foraggi essiccati.
   E'  appena  il  caso  di  richiamare  l'attenzione  dei produttori
interessati    che,   nel   caso   di   cessione   all'industria   di
trasformazione,  devono aver cura, nel loro interesse, di prefissare,
nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che
   tenga   conto   del   beneficio   accordato   dalla  Comunita'  ai
   trasformatori.
Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei
relativi controlli, l'EIMA avra' cura di istituire apposito schedario
delle  imprese  agricole  che,  coltivando uno o piu' prodotti di cui
all'allegato  XVI  della presente circolare, hanno presentato domanda
di  compensazione  nell'ambito del regime di cui al regolamento (CEE)
n. 1765/92.
   Altrettanto  dovra'  esser fatto per quanto concerne le domande di
aiuto  presentate dai trasformatori nell'ambito del regolamento (CEE)
n. 1117/78.
   Cio'  in  relazione  alla  necessita' di organizzare un sistema di
controllo  incrociato  delle  domande  pervenute  nell'ambito dei due
regimi sopra richiamati.
   E' bene, comunque, precisare che:
   -  nel  caso  di  un'impresa  agricola  trasformatrice, che chiede
l'erogazione  della  compensazione  al  reddito di cui al regolamento
(CEE)  n.  1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi
di  cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, nonche' dell'aiuto specifico
alla  produzione  di  foraggi  essiccati,  si applica la disposizione
secondo la quale nessun aiuto e' concesso;
   -  nel  caso  in  cui  il  produttore  non trasformatore chiede la
compensazione  prevista dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza
le  stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n.
2066/92,  relativamente a quelle su cui e' stato ottenuto e ceduto il
prodotto al trasformatore, in base ad un contratto previsto dall'art.
7 del regolamento (CEE) n.1417/78 modificato dal regolamento (CEE) n.
1173/87  del 28 aprile 1987, e quest'ultimo presenta domanda di aiuto
per  i  foraggi  essiccati,  si  procede alla corresponsione del solo
aiuto a favore dell'impresa di trasformazione.
   Per   consentire  la  migliore  e  tempestiva  organizzazione  del
servizio  di controllo, il trasformatore, sia esso impresa agricola o
di trasformazione, e' tenuto a presentare all'EIMA - Via Palestro, 81
-  entro  il  30  settembre di ogni anno , il piano di utilizzo delle
superfici  investite a produzioni di foraggere per la trasformazione,
secondo   lo   schema  riportato  all'allegato  XVII  della  presente
circolare.
   Nel  caso  di contratto stipulato dopo tale data, il trasformatore
e'  tenuto  ad  inviare  tempestivamente  (entro  dieci  giorni dalla
stipula)  il  suddetto  piano  di  utilizzo delle superfici foraggere
(allegato   XVII)  all'EIMA,  al  fine  di  consentire  una  verifica
incrociata  con  i  dati  delle  dichiarazioni rese dai produttori ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92.
   Resta  inteso che non sara' riconosciuto alcun aiuto in favore del
trasformatore  relativamente  al  prodotto  ottenuto sulla superficie
risultante  dal  contratto,  in ordine alla quale sia stata percepita
dall'agricoltore  la  compensazione prevista dal regolamento (CEE) n.
1765/92.
   Per quanto concerne i prodotti, di cui all'allegato XVI, destinati
alla  trasformazione  in fieni macinati, l'impresa di trasformazione,
nel  caso  abbia  stipulato il contratto per quantita', deve inviarne
copia  dello stesso anche all'EIMA contestualmente alla presentazione
del richiamato contratto all'organo regionale di controllo.
   Nel  caso,  invece, che il trasformatore di fieni (fieni macinati)
stipuli un contratto per superfici, lo stesso e' tenuto a presentare,
secondo  le  modalita'  ed  i  termini previsti per i disidratati, il
piano  di  utilizzo  delle  superfici  foraggere,  secondo  lo schema
riportato all'allegato XVII della presente circolare.
   Salvo  quanto sopra precisato, restano applicabili le disposizioni
nazionali  concernenti  termini, condizioni e modalita' da rispettare
ai  fini  dell'acquisizione  del  diritto all'aiuto comunitario della
produzione dei foraggi essiccati (D.M. del 22 giugno 1982).
                              TITOLO X
   CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA - TOLLERANZE E PENALITA'
Capitolo 1. X - Controlli amministrativi
   Paragrafo 1 (1.X) - "Seminativi"
   L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le
domande  di  compensazione  in  modo  da assicurare il rispetto delle
condizioni   previste   dalla  regolamentazione  comunitaria  per  la
concessione   della   stessa,   assicurandosi,  altresi',  attraverso
verifiche  incrociate,  che uno stesso aiuto non venga concesso due o
piu' volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.
   In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:
   - sia stata debitamente compilata; completata di tutti i dati, le
informazioni e la documentazione richiesti, nonche' firmata;
   -  sia pervenuta all'EIMA entro il termine fissato, fatte salve le
disposizioni di cui al titolo XI della presente circolare;
   -  sia ritenuta attendibile, tenuto conto soprattutto del rapporto
tra la superficie coltivata e quella messa a riposo.
   A   tale  proposito,  si  riporta  qui  di  seguito  un  prospetto
concernente  il  metodo  di  calcolo da seguire per la determinazione
delle   eventuali   sanzioni   applicabili   in   sede   di  verifica
amministrativa.


Controlli amministrativi
=====================================================================
       |           |     | Altri | Semi | Set-as. | Set-as. |
Azienda| Superficie|Mais |cereali|oleosi|  rotaz. |  non    | Totale
       |    (ha)   |     |       |      |         | rotaz.  |
=====================================================================
       |           |     |       |      |         |         |
1      | dichiarata| 30  | 15    | 10   | 9       | --      | 64
       |           |     |       |      |         |         |
1      |liquidabile|27,82|13,91  | 9,27 | 9       | --      | 60
       |           |     |       |      |         |         |
2      | dichiarata| 30  | 15    | 10   | 19      | --      | 74
       |           |     |       |      |         |         |
2      |liquidabile| 30  | 15    | 10   | 13,75   | --      | 68,74
       |           |     |       |      |         |         |
3      | dichiarata| 30  | 15    | 10   | 13      | --      | 68
       |           |     |       |      |         |         |
3      |liquidabile| 30  | 15    | 10   | 13      | --      | 68
       |           |     |       |      |         |         |
4      | dichiarata| 30  | 15    | 10   | --      | 30      | 85
       |           |     |       |      |         |         |
4      |liquidabile| 30  | 15    | 10   | --      | 18,33   | 73,33
       |           |     |       |      |         |         |
5      | dichiarata| 30  | 15    | 10   | --      | 12      | 67
       |           |     |       |      |         |         |
5      |liquidabile|26,18| 13,09 |  8,73| --      | 12      | 60
       |           |     |       |      |         |         |
6      | dichiarata| 30  | 15    | 10   | --      | 18      | 73
       |           |     |       |      |         |         |
6      |liquidabile| 30  | 15    | 10   | --      | 18      | 73
--------------------------------------------------------------------

(la  quota  di  ritiro  dei  terreni e' calcolata secondo la seguente
formula:  ("X"  :  85)  x  15  o  ("X"  :  80) x 20 o ("X" : 75) x 25
rispettivamente   per   il  ritiro  attuato  nell'ambito  del  regime
rotazionale,  del  regime  rotazionale + la quota aggiuntiva a titolo
"volontario"  (massimo  5%)  e  del regime non rotazionale + la quota
aggiuntiva a titolo "volontario (massimo 5%), dove "X" = totale delle
superfici coltivate)
   Ai  fini  della  verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza
tutti  gli  strumenti  e le possibili informazioni cui ha facolta' di
accedere.
   L'Amministrazione,  inoltre,  effettua  controlli  documentali  ed
ulteriori  verifiche,  qualora  una particella sia oggetto di piu' di
una domanda di compensazione nello stesso anno.
   Paragrafo 2 (1.X) - Controlli  amministrativi  per  la concessione
                        dell'anticipo  della compensazione per i semi
                        oleosi.
   L'EIMA   sottopone   tutte   le   relative  domande  ai  controlli
amministrativi  previsti  dall'art.  8,  par.  1,  del  Reg. (CEE) n.
3508/92  del  Consiglio e dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della
Commissione  al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni
di  concessione  della  compensazione  indicate  nel  titolo  II  del
Reg.(CEE) n. 2294/92 della Commissione, nonche' di evitare l'indebita
duplicazione degli aiuti.
   Con  il reg. (CEE) n. 819/93 viene confermato che l'anticipo della
compensazione  per  i  semi  oleosi  deve  essere  corrisposto "prima
possibile  e  comunque  non  oltre il 30 settembre di ogni campagna",
mentre  la  corresponsione  del saldo deve essere effettuata entro 60
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  degli  importi di riferimento
regionali definiti nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' che, come
gia' detto, devono essere determinati entro il 30 gennaio di ciascuna
campagna.
   In  caso  di  dubbio  in  ordine alla validita' o esattezza di una
domanda, il pagamento anticipato resta sospeso fino a che tale dubbio
non sia risolto.
   Paragrafo 3 (1.X) - Criteri  per  la  formazione del campione e di
                        disposizioni per i controlli aziendali
   I  sopralluoghi  aziendali  sono programmati dalla Amministrazione
attraverso  la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni
contenute  nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello
di  applicazione  della  Commissione  (CEE)  n.  3887/92 e successive
modifiche  ed  integrazioni  relativi  all'istituzione  di un sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo  di  taluni regimi di aiuti
comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art.
6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92.
   Nel  programma  di  controllo  dovranno  essere, altresi', incluse
tutte  le  domande  che,  alla  luce  dei  risultati e degli esami di
carattere   amministrativo,   abbiano   dato   luogo  a  dubbi  circa
l'esattezza dei dati in esse contenuti.
   In  detto  programma dovranno essere, altresi', incluse le domande
di  compensazione  che riguardano aziende di nuova costituzione o che
hanno  subito trasformazione, in ordine alle quali sussistano fondati
sospetti  di iniziative intese ad eludere palesemente le disposizioni
in  materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative
al  ritiro  dei  "seminativi"  previsti  nel quadro dei regimi di cui
all'art. 1 del regolamento n. 3508/92.
   Sulla    base    del    programma    di    controllo   predisposto
dall'Amministrazione,   si   provvede   ai  conseguenti  adempimenti,
effettuando  i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti riportati
nella  domanda,  con  un  preavviso  che  non deve essere superiore a
quarantotto ore.
   Le   risultanze  dell'accertamento  in  loco  sono  prese  a  base
dall'EIMA ai fini del pagamento.
   Gli  adempimenti  di  cui  ai precedenti paragrafi sono assicurati
dall'EIMA   d'intesa   con   il  Ministero  delle  Risorse  Agricole,
Alimentari   e   Forestali   -  Direzione  Generale  delle  Politiche
Comunitarie e Internazionali - Ufficio cereali.
   Paragrafo 4 (1.X) - Tolleranze e penalita'
   Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative:
   - all'entita' delle superfici in causa;
   - alla specie coltivata,
si   applicano,   salvo   cause   di   forza  maggiore,  le  seguenti
disposizioni:
   a)   nell'ipotesi  di  superficie  accertata  superiore  a  quella
dichiarata,   il   pagamento   della   compensazione  e'  limitato  a
quest'ultima superficie;
   b)  nel  caso  in  cui la superficie dichiarata in domanda risulti
superiore  a quella accertata, la compensazione, calcolata sulla base
della superficie accertata, e' ridotta come segue:
   - di due volte l'eccedenza costatata, se questa supera del 2% o di
     2 ha la superficie accertata; in ogni caso l'eccedenza tollerata
     non puo' essere superiore al 10% della superficie accertata.
   - del  30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie
     accertata; in ogni caso tale eccedenza non puo' essere superiore
     al 20% della superficie accertata.
   Nell'ipotesi  in  cui  l'eccedenza constatata sia superiore al 20%
della  superficie  accertata,  non  e' concesso alcuno aiuto riferito
alla superficie in causa.
   Le  superfici  a  riposo,  utilizzate  per produzioni destinate ad
impieghi  non  alimentari  e  per  le  quali  il produttore non abbia
assolto  a tutti gli obblighi cui era tenuto ai sensi del regolamento
(CEE)   n.   334/93   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si
considerano  come  superfici non riscontrate ai fini dell'adempimento
relativo al ritiro delle terre.
   Le  superfici accertate sono utilizzate, nel quadro del ritiro dei
seminativi,  per il calcolo della superficie massima ammissibile alla
compensazione  per  le  coltivazioni  contemplate  dal regolamento n.
1765/92 e successive modifiche ed integrazioni.
   Tuttavia,  in  caso  di  riduzione  della  superficie  per effetto
dell'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 9, par. 2 del
regolamento   n.   3887/92,   il  calcolo  della  superficie  massima
ammissibile  per la compensazione prevista a favore dei produttori di
vari seminativi si effettua in base alla superficie effettiva oggetto
di ritiro.
   Restano,  in  ogni  caso,  applicabili  le  disposizioni  previste
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 762/94.
   A  maggiore chiarezza di quanto sopra esposto, si riportano qui di
seguito  alcuni  esempi  cifrati  da utilizzare per la determinazione
delle penalita' applicabili alle singole fattispecie riscontrabili.

Controlli in "loco"

=====================================================================
Superficie   |  Mais  |  cereali  |  oleosi  |  terreni  |
   (ha)      |        |           |          |           |
=====================================================================
             |        |           |          |           |
dichiarata   |  30    |  15       |  10      |   8       |    63
             |        |           |          |           |
accertata    |  29,5  |  15       |   9      |   7,5     |    61
             |        |           |          |           |
% scostamento|   1,69 |   0       |  11,11   |   6,67    |   ----
             |        |           |          |           |
abbattuta    |  29,5  |  15       |   6,3    |   6,5     |    57,3
             |        |           |          |           |
liquidabile  |  24,68 |  12,55    |   5,27   |   6,5     |    49
             |        |           |          |           |
dichiarata   |  20    |  15       |  10      |   8       |    53
             |        |           |          |           |
accertata    |  19    |  15       |  10      |   6,5     |    50,5
             |        |           |          |           |
% scostamento|   5,26 |   0       |   0      |   23,08   |   ----
             |        |           |          |           |
abbattuta    |  17    |  15       |  10      |   0       |    42
             |        |           |          |           |
liquidabile  |  ----  |  ----     |  ----    |   0       |    ----
             |        |           |          |           |
dichiarata   |  15    |  15       |  10      |   7,5     |    47,5
             |        |           |          |           |
accertata    |  13    |  15       |  10      |   7,5     |    45,5
             |        |           |          |           |
% scostamento|  15,38 |   0       |   0      |   0       |   ----
             |        |           |          |           |
abbattuta    |   9,10 |  15       |  10      |   7,5     |    41,6
             |        |           |          |           |
liquidabile  |   9,10 |  15       |  10      |   7,37    |    41,47
             |        |           |          |           |


Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati
non  trovano  applicazione  nel caso di falsa dichiarazione formulata
per  negligenza  grave  o  deliberatamente, in quanto in tali casi la
regolamentazione  comunitaria  ha  inteso  sanzionare  severamente il
comportamento fraudolento del produttore.
   Infatti:
   -  nell'ipotesi  di  falsa  dichiarazione formulata per negligenza
grave, l'imprenditore agricolo e' escluso dal beneficio del regime di
compensazione in questione per l'anno considerato;
   -  nel  caso, invece, di falsa dichiarazione resa deliberatamente,
l'imprenditore  e',  in  aggiunta  alla  penalita' di cui al trattino
precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui
all'articolo  1,  paragrafo  1  del  regolamento (CEE) n. 3508/92 per
l'anno  successivo  e per una superficie uguale a quella per la quale
la sua domanda di aiuto e' stata respinta.
   Qualora  il  controllo  in  "loco" non possa essere effettuato per
responsabilita' imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e'
respinta, fatti salvi casi di forza maggiore.
   Paragrafo 5 (1.X) - Indebita    percezione    degli   importi   di
                       compensazione.
   Nel  caso  in  cui  un agricoltore percepisca somme non dovute, lo
stesso  e'  tenuto  a rimborsare il relativo importo maggiorato degli
interessi  di  mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data
dell'indebita  percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo
il rimborso.
   A  tale  fine,  il tasso di interesse applicabile e' quello legale
vigente.
   Non  si  applica  nessun  interesse  in caso di pagamento indebito
imputabile ad errore dell'Amministrazione.
   Tuttavia,   l'EIMA,   in   sede   di   recupero,  puo'  richiedere
all'interessato  la  corresponsione di un importo che tenga conto, se
del caso, della rivalutazione monetaria.
   Paragrafo 6 (1.X) - Disposizioni  particolari  concernenti  talune
                       piante    proteiche    non   considerate   dal
                       regolamento CEE n. 1765/92.
   Con  regolamento  (CEE) n. 2064/92 del 30/6/1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/215 del 30/7/1992, il
Consiglio (CEE) ha stabilito di prorogare fino a tutta la campagna di
commercializzazione 1995/96 la misura specifica a favore dei seguenti
legumi di granella previsti dal regolamento (CEE) n. 762/89:
   - lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre,
   - ceci del codice NC 0713 20 90, altri,
   - vecce delle varieta' Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd del
     codice NC ex 0713 90 90, altre.
   Tale   regime   di  proroga,  in  relazione  al  disposto  di  cui
all'articolo  2  del precitato regolamento (CEE) n. 2064/92, e' stato
confermato  dalla Commissione (CEE) con il regolamento n. 3242/92 del
6/11/1992,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee n. L/322 del 7/11/1992.
   Restano,  pertanto, applicabili, in tale contesto, le disposizioni
comunitarie  e  nazionali  contenute  rispettivamente nel regolamento
(CEE)  n.  2353/89 del 28.7.1989, e nella circolare in data 29/7/1989
di  questo  Ministero,  di  cui,  ad  ogni buon fine, si allega copia
(allegato XVIII).
   Si  ricorda  che, con regolamento (CEE) n. 3184/93 del 19 novembre
1993,  e'  stata  estesa, alla misura di sostegno in causa, il regime
sanzionatorio,  gia'  previsto  nell'ambito  della  compensazione  al
reddito  per  i  coltivatori  di  taluni "seminativi", concernente il
ritardato deposito della domanda di aiuto.
   Pertanto,  anche  le  domande relative ai prodotti in causa devono
essere  assoggettate  ai  controlli secondo le disposizioni di cui al
precedente paragrafo 3.
   Si  precisa che l'importo dell'aiuto, relativamente ai prodotti in
esame,  per  la campagna di commercializzazione 1994/95, e' fissato a
130 ECU/ha.
   Si  fa  presente,  altresi',  che,  in  caso  di superamento della
superficie  massima  garantita  comunitaria, stabilita in 300.000 ha,
detto  importo  e'  ridotto,  per  la campagna di commercializzazione
successiva, della stessa percentuale del superamento constatato.
                              TITOLO XI
                       CAUSE DI FORZA MAGGIORE
   La  puntuale,  tempestiva  e rigorosa osservanza degli adempimenti
derivanti  dall'attuazione  della  riforma  della  Politica  Agricola
Comune,  illustrati  nella  presente circolare, trova un temperamento
nel  caso  di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili
ai sensi della regolamentazione comunitaria.
   Detta  regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di
forza maggiore:
   a) il decesso dell'imprenditore;
   b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore;
   c) l'espropriazione  di  una  parte ragguardevole della superficie
      agricola   dell'azienda  gestita  dall'imprenditore,  se  detta
      espropriazione  non  era  prevedibile  al  momento dell'inoltro
      della domanda;
   d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la
      superficie agricola aziendale;
   I  casi  di  forza  maggiore (e la relativa documentazione) devono
essere  notificati,  con  comunicazione scritta, all'EIMA, nonche' al
Ministero  delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione
Generale  delle  Politiche  Comunitarie  ed  Internazionali - Ufficio
Cereali  -  Roma,  entro  il  termine  di  dieci  giorni lavorativi a
decorrere dal momento in cui l'imprenditore e' in condizione di poter
adempiere a tale obbligo.
   Nel   caso   di  cui  al  punto  a)  e'  chiaro  che  quest'ultima
disposizione  non  si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti
sopra  descritti  agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un
termine   ragionevole   da   stabilire  dall'EIMA  sulla  base  della
particolare  situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa,
e,  in  ogni  caso,  in  relazione  alla  necessita' della tempestiva
effettuazione dei controlli.
   Anche  la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare
l'ampliamento  del  termine  "sine  die",  trovando la causa di forza
maggiore   in   questione   una   insuperabile  limitazione  connessa
all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.
   Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentito
l'EIMA,  dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
-  Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali -
d'intesa con le Autorita' comunitarie.
   E'   bene,   comunque,   rilevare,   a   tal   proposito,  che  la
determinazione  di  casi  diversi da quelli espressamente considerati
dalla   regolamentazione  comunitaria  dovra'  essere  ispirata  alle
indicazioni  che  la  Commissione  CEE con comunicazione C (88) 1696,
pubblicata  nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. C/259
del  6/10/1988,  ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in
tal senso gli Stati membri.
   In  pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti
principi:
   -  la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale
del  rispetto  rigoroso  della  normativa  vigente  e  va,  pertanto,
interpretata ed applicata in modo restrittivo;
   -  la  forza  maggiore  non  costituisce  un principio generale di
diritto  ma,  in  casi  eccezionali, puo' essere considerata come una
concretizzazione  del  principio di proporzionalita', alle condizioni
rigorose  determinate  dalla  giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee;
   -  le  prove,  richieste  agli  interessati  che invocano la forza
maggiore, devono essere incontestabili.
                             TITOLO XII
             DISPOSIZIONI GENERALI E NOTE INTERPRETATIVE
Capitolo 1.XII - Disposizioni generali
   Si  ritiene  utile  dover sottolineare le seguenti disposizioni di
carattere comune.
   L'art.  2,  par.  2  del  regolamento (CEE) n. 3887/92 obbliga gli
Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie intese ad evitare
che la trasformazione di aziende agricole esistenti o la costituzione
di  nuove  aziende  dopo il 30.6.1992 possano costituire lo strumento
per  eludere  le  disposizioni  in materia di limiti al beneficio dei
premi  previsti per il settore zootecnico o di condizioni relative al
ritiro  dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'art.
1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
   A  tal  fine, nella fase transitoria di applicazione della riforma
della  Politica  Agricola  Comune,  si  e'  tenuto  conto, in sede di
verifica,  della situazione risultante dalle domande di compensazione
presentate, avendo cura di comparare i dati contenuti nelle richieste
acquisite nel primo anno con quelli esposti nell'anno successivo.
   Tale  procedura  di  accertamento guidera' l'Amministrazione anche
nelle prossime campagne.
   I  produttori  che  non hanno ancora aderito al regime di sostegno
previsto  dal  regolamento  (CEE) n. 1765/92, devono, con riferimento
alla  campagna  di  commercializzazione 1995/96, dichiarare, barrando
l'apposita   casella   prevista   nel   modello  di  domanda  di  cui
all'allegato I della presente circolare, le superfici per le quali si
richiede la compensazione e che al 31 dicembre 1991 erano destinate a
"seminativi".
   Nel  caso, invece, di intervenuta trasformazione dell'azienda o di
nuova  costituzione,  che  comporti  una  riduzione  della  pregressa
superficie   aziendale,   il   produttore  interessato  deve  barrare
l'apposita  casella  prevista  nel modello di domanda ed allegare una
relazione  tecnica,  redatta  e  sottoscritta  da un tecnico-agricolo
iscritto  ad  un  ordine o collegio professionale, che giustifichi la
necessita' della trasformazione sotto il profilo tecnico-economico.
   Nel   caso   di   trasformazione   intervenuta   per   effetto  di
compravendita, successione, matrimonio, fitto (almeno quinquennale) o
altra  forma di variazione, e' sufficiente la presentazione di idonea
documentazione  che  attesti  il mutamento dell'ordinamento giuridico
dell'azienda in conseguenza di detti eventi.
   Nel caso di ampliamento aziendale, non e' necessario allegare alla
domanda di compensazione la predetta relazione tecnica.
   Il   produttore   deve  comunicare  all'EIMA  eventuali  cambi  di
residenza   o   di   domicilio,   intervenuti   successivamente  alla
presentazione della domanda.
   La  comunicazione  va effettuata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
   In  tutti  i  casi  in  cui  il provvedimento concessorio e' stato
emesso   sulla   base   di   presupposti  successivamente  verificati
insussistenti,  parzialmente  o  totalmente,  l'EIMA  ne  dispone  la
decadenza  recuperando gli importi eventualmente gia' erogati secondo
quanto previsto dal titolo X, capitolo 1, par. 5, ed avviando, se del
caso,  le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative
e  penali  previste  dal  decreto-legge  27  ottobre  1986,  n.  701,
convertito  con  modificazioni  nella legge 23 dicembre 1986, n. 898,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, e, dal
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni,
nella  legge  4  novembre  1987,  n.  460,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987.
Capitolo 2. XII - Note interpretative
   Paragrafo 1 (2.XII) - Definizione di azienda agricola.
   Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo
trattino   del  regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del  Consiglio,  che
istituisce  un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi  di  aiuti  comunitari, per azienda si intende l'insieme delle
unita'  di  produzione  gestite dall'imprenditore, quale definito dal
primo  trattino  della  medesima  disposizione,  che  si  trovano nel
territorio di uno Stato membro.
   Pertanto,   un'azienda   puo'   avanzare  una  sola  richiesta  di
compensazione  per  unita'  produttive  anche molto distanti fra loro
purche' facenti capo all'azienda stessa.
   E', comunque, da precisare che il produttore che opera nell'ambito
del  "regime  generale"  deve  rispettare,  ai  fini dell'obbligo del
ritiro delle terre dalla produzione, la prevista proporzionalita' tra
la  superficie  coltivata  e  quella  posta a "riposo" all'interno di
ciascuna  delle  diverse zone agricole per le quali avanza la domanda
di compensazione.
   Paragrafo 2 (2.XII) - Trasferimento titolarita' dei "seminativi"
   L'interpretazione letterale dell'art. 7, par. 1 e dell'art. 10,
par.  2  del  regolamento (CEE) n. 1765/92, che concernono l'oggetto,
porterebbe  alla  conclusione  che  un produttore puo' presentare una
valida  domanda  di  compensazione  solo a condizione che egli stesso
abbia  provveduto  alla  semina sulla restante superficie e che abbia
soddisfatto l'obbligo del ritiro.
   Cio'  comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprieta'
intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione
della domanda di aiuto.
   Si  ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono
trovare  soluzione  nello  spirito  delle disposizioni del Consiglio,
evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto
per la stessa superficie.
   Pertanto,   in   tale   contesto,   vige   il  principio  generale
interpretativo  in  base  al  quale  nel  caso  di  cambiamento della
proprieta' della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto),
intervenuto  tra  la  semina e la presentazione della domanda ovvero,
prima   della   semina   successiva,  la  destinazione  finale  della
compensazione  deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le
parti  in  causa,  convenzione che deve essere notificata all'EIMA ai
fini del pagamento.
   In  difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui
trattasi  connessi  alla presentazione della domanda, sono attribuiti
al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa.
   Paragrafo 3 (2.XII) - Cumulo degli aiuti "seminativi" (sostegno al
                       reddito relativo alla coltivazione dei terreni
                       ammissibili   e   di   quelli  ritirati  dalla
                       produzione)  e  di  taluni aiuti derivanti dai
                       regolamenti   (CEE)  nn.  2328/91,  2780/92  e
                       2078/92  (misure  a finalita' strutturali e di
                       accompagnamento).
   Si  precisa  che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate
disposizioni  comunitarie  e'  ammissibile  nella  misura  in  cui il
richiedente  rispetta  le  condizioni  di  accesso  prescritte  dalla
rispettiva regolamentazione comunitaria.
   E'  comunque  da  evidenziare  che  il  cumulo in questione non e'
possibile  in caso di riposo delle terre effettuato in relazione alla
disposizione di cui al titolo I del Reg. (CEE) n. 2328/91 e di quello
derivante  dall'obbligo  previsto  dall'art.  7  del  Reg.  (CEE)  n.
1765/92.
   Paragrafo 4 (2.XII) - Importo   delle  compensazioni  in  caso  di
                            superamento dell'area di base.
   La disposizione giuridica in causa e' costituita dall'art. 2, par.
6,  dall'art.  3,  par.  1,  II  capoverso e dall'art. 3, par. 2, III
capoverso del regolamento (CEE) n. 1765/92 e dal regolamento (CEE) n.
2836/93.
   In  caso di superamento dell'area di base si applicano le seguenti
disposizioni:
   -  il  produttore  che  aderisce  al  regime  semplificato subisce
unicamente  la  sanzione  prevista  all'art.  2,  paragrafo  6, primo
trattino,  del  regolamento (CEE) n. 1765/92, e, cioe', solo nel caso
in cui la superficie di base totale risulti superata.
   Di  conseguenza, nel caso in cui si verifichi il superamento della
superficie di base specifica per il mais o quella delle altre colture
arabili   (mais  escluso),  la  compensazione  spettante  al  piccolo
produttore  per  le  superfici  coltivate  a  mais  o altri prodotti,
rispettivamente, non subiscono riduzioni;
   -  il  produttore  che  aderisce  al  regime  generale  subisce le
sanzioni  di  cui  all'art.  2,  par. 6, primo e secondo trattino del
regolamento n. 1765/92.
   La   riduzione   proporzionale   delle  superfici  ammissibili  ai
pagamenti   compensativi   e  l'obbligo  del  ritiro  speciale  dalla
produzione  vengono  calcolate  separatamente  per  il granturco e le
altre colture in base al rapporto tra la somma delle superfici per le
quali  sono  state  inoltrate  domande  di  aiuto  per ciascuna delle
colture, secondo il regime generale o quello semplificato.
                  ********************************
   Le  disposizioni  della presente circolare sono applicabili, salvo
quanto  previsto  per  la  compensazione  al  reddito  a  favore  dei
produttori  di  lino  non tessile che trova applicazione immediata, a
partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96, corrispondente
alla  campagna di semina 1994/95, e sostituiscono quelle adottate con
le   circolari   n.   D/1663/92,  n.D/349/93,  n.D/133/93,n.D/288/93,
n.D/258/94  e n.D/68/94, che debbono considerarsi revocate a far data
dall'avvio della suddetta campagna di commercializzazione.
   Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia.
   Relativamente  alle  campagne  di  commercializzazione  1993/94  e
1994/95,  resta  in  vigore la normativa nazionale di applicazione di
cui alle predette circolari ministeriali.
   Si  pregano  gli  Assessorati,  gli  Uffici e le Organizzazioni in
indirizzo  di  voler,  con  ogni  mezzo  disponibile, dare la massima
diffusione alla presente circolare.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE