L'ISPETTORE GENERALE CAPO
            PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
  Vista  la  legge  16 maggio 1980, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata  legge  n.  281/1970  il
quale  attribuisce  alle  regioni quote del gettito di alcuni tributi
erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;
  Visto l'art. 8, primo  e  secondo  comma,  della  stessa  legge  n.
281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la
commisurazione  all'ammontare  complessivo  dei  versamenti, in conto
competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a  statuto
ordinario  ed  affluiti  alle  sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato nel penultimo  anno  finanziario  antecedente  a  quello  della
devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno;
  Visto  l'art.  4,  comma  5,  della  legge 23 dicembre 1992, n. 500
(legge finanziaria 1993);
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  il
quale  ha  disposto,  tra  l'altro,  la  confluenza  nel fondo comune
regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, degli stanziamenti di  cui
all'elenco  n.  5  allegato  alla  stessa  legge, cosi' come previsto
dall'art. 2, comma 1, della legge 14  giugno  1990,  n.  158,  previa
riduzione del 10%;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 538
(legge finanziaria 1994), il quale stabilisce  che  il  fondo  comune
determinato ai sensi dell'art. 8 della gia' citata legge n.  281/1970
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ripartito  in
proporzione alle somme  attribuite  a  ciascuna  regione  per  l'anno
precedente  e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al
netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10  aprile  1981,  n.
151;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,  della sopra
richiamata legge n. 537/1993, ai fondi provenienti dallo stanziamento
del cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari  e forestali, incluso nel gia' citato elenco n.
5, si devono applicare  le  diverse  procedure  di  riparto  previste
dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990;
  Visto  il  decreto  n.  106435 del 28 gennaio 1994, registrato alla
Ragioneria centrale presso il Ministero  del  tesoro  il  3  febbraio
1994, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, a determinare in
complessive  lire  3.661.524.800.000  il  fondo  comune regionale per
l'anno  1994  di  cui  alle  norme   sopra   richiamate,   al   netto
dell'accantonamentodi  L. 2.700.000.000 relativo al predetto capitolo
3031, nonche' alla  conseguente  ripartizione  (provvisoria)  tra  le
regioni a statuto ordinario sulla base delle quote allo stesso titolo
attribuite  in  via provvisoria per l'anno 1993 con decreto n. 194588
del 28 ottobre 1993;
  Considerato  che  con  il  medesimo  decreto  e'   stato   altresi'
provveduto  ad  assegnare  e  ad  erogare  in  favore delle regioni a
statuto ordinario l'importo complessivo di L. 767.000.000.000,  quale
prima   trimestralita'  provvisoria  del  fondo  comune  1994,  salvo
conguagli,  sulla  base  della  ripartizione di cui al prospetto n. 5
(col. 1) allegato allo stesso provvedimento;
  Visto il decreto n. 135052 del 12 aprile 1994, con il quale,  nelle
more  della  definitiva  ripartizione del fondo comune 1994, e' stato
provveduto ad assegnare e  ad  erogare  in  favore  delle  regioni  a
statuto    ordinario    l'ulteriore   importo   complessivo   di   L.
767.000.000.000, quale seconda trimestralita' provvisoria  del  fondo
in  questione,  salvo  conguagli, utilizzando al riguardo la medesima
ripartizione disposta con  il  predetto  decreto  n.  106435  del  28
gennaio 1994;
  Visto   l'art.   20  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68;
  Visto il decreto n. 142516 del 16 maggio  1994,  con  il  quale  e'
stato  provveduto, tra l'altro, ai sensi dei commi 2 e 5 del predetto
art. 20, al pagamento in  favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti
dell'annualita',  pari  a L. 60.277.646.387, dovuta al 30 giugno 1994
dalla regione Puglia per il mutuo decennale contratto con  la  stessa
Cassa  per  il consolidamento di passivita' pregresse, a valere sulla
quota annuale di fondo comune spettante alla medesima regione;
  Visto il decreto n. 155109  del  9  giugno  1994,  registrato  alla
Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 17 giugno 1994,
con  il  quale  e'  stato provveduto alla ripartizione definitiva del
fondo comune regionale relativo all'anno 1993;
  Considerato, pertanto, che puo' ora  procedersi  alla  ripartizione
definitiva  del  fondo  comune regionale 1994, cosi' come determinato
nell'ambito del sopra citato decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994;
  Visto l'allegato prospetto  n.  1  da  cui  risulta  (col.  10)  la
ripartizione  tra  le  regioni  a  statuto  ordinario  del  fondo  in
questione, pari a complessive  L.  3.661.524.800.000  (ad  esclusione
dell'accantonamento  di  L.  2.700.000.000  per  il  quale, come gia'
innanzi   evidenziato,    occorrera'    provvedere    successivamente
all'adozione dei relativi criteri di riparto di cui all'art. 3, comma
3,  della legge n. 158/1990), in misura proporzionale alle quote alle
stesse attribuite quale fondo comune 1993, ai sensi del  gia'  citato
art. 5, comma 2, della legge n. 538/1993;
  Visto  l'allegato  prospetto n. 2 in cui e' stata evidenziata (col.
4) la quota annuale netta spettante a ciascuna regione  a  titolo  di
fondo  comune  1994,  tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (col. 2), pari a complessive lire
531.771.982.000, cosi' come risulta dalle attestazioni dei presidenti
delle  giunte  regionali  gia'  prodotte  ed  allegate   ai   decreti
interministeriali  n.  153333  del  7  aprile 1982 e n. 133851 del 21
maggio 1983 ed ai decreti ministeriali  n.  178918  del  17  dicembre
1982,  n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984,
tutti registrati alla Corte dei conti, nonche', per  quanto  concerne
la   quota   della  regione  Puglia  (col.  3),  dell'importo  di  L.
60.277.646.387 quale  annualita'  1994  gia'  rimborsata  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  con  il  sopra citato decreto n. 142516 del 16
maggio 1994, a fronte del mutuo decennale  contratto  dalla  medesima
regione  e  da  trattenere  sulla  quota di fondo comune regionale ai
sensi dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 68/1993;
  Visto  il  successivo  prospetto n. 3 nel quale sono state indicate
(col. 1, 2, 3 e 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna  regione
a valere sulla predetta quota annuale netta (prospetto n. 2, col. 4);
  Visto,  infine, il prospetto n. 4 in cui e' stata evidenziata (col.
4), tra l'altro, la quota del fondo comune  1994  relativa  al  terzo
trimestre,   cosi'   come   determinata  nell'ambito  del  precedente
prospetto  n.  3,  i  conguagli  relativi  alla   prima   e   seconda
trimestralita'  (col. 3) rispetto alle quote provvisoriamente erogate
per lo stesso titolo con i sopra richiamati decreti n. 106435 del  28
gennaio  1994  e  n.  135052  del  12  aprile  1994, nonche' le quote
spettanti alle regioni quale terza  trimestralita'  (col.  5)  tenuto
conto dei conguagli di cui trattasi;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dover  provvedere  alla ripartizione
definitiva in favore delle regioni  a  statuto  ordinario  del  fondo
comune  alle  stesse spettanti per l'anno 1994, pari a complessive L.
3.661.524.800.000, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8  della
legge  n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni nonche'
delle confluenze disposte dall'art.  12,  comma  1,  della  legge  n.
537/1993   (ad  eccezione  dei  fondi  di  cui  al  cap.  3031  sopra
richiamato);
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1994,  il  quale  presenta  la
necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
  Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad assegnare e ad erogare in
favore   delle   medesime   regioni   l'importo   complessivo  di  L.
767.000.000.000,  secondo  gli  importi  indicati  alla  col.  5  del
prospetto n. 4 sopra richiamato, quale terza trimestralita' del fondo
comune  1994,  tenuto  conto  dei  conguagli  riferiti  ai  primi due
trimestri dello stesso anno cosi' come evidenziati nella col. 3 dello
stesso prospetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4  che  formano
parte integrante del presente decreto.