L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO Vista la legge 16 maggio 1980, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune; Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno; Visto l'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993); Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale ha disposto, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10%; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della gia' citata legge n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 2, della sopra richiamata legge n. 537/1993, ai fondi provenienti dallo stanziamento del cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, incluso nel gia' citato elenco n. 5, si devono applicare le diverse procedure di riparto previste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990; Visto il decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 febbraio 1994, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, a determinare in complessive lire 3.661.524.800.000 il fondo comune regionale per l'anno 1994 di cui alle norme sopra richiamate, al netto dell'accantonamentodi L. 2.700.000.000 relativo al predetto capitolo 3031, nonche' alla conseguente ripartizione (provvisoria) tra le regioni a statuto ordinario sulla base delle quote allo stesso titolo attribuite in via provvisoria per l'anno 1993 con decreto n. 194588 del 28 ottobre 1993; Considerato che con il medesimo decreto e' stato altresi' provveduto ad assegnare e ad erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 767.000.000.000, quale prima trimestralita' provvisoria del fondo comune 1994, salvo conguagli, sulla base della ripartizione di cui al prospetto n. 5 (col. 1) allegato allo stesso provvedimento; Visto il decreto n. 135052 del 12 aprile 1994, con il quale, nelle more della definitiva ripartizione del fondo comune 1994, e' stato provveduto ad assegnare e ad erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'ulteriore importo complessivo di L. 767.000.000.000, quale seconda trimestralita' provvisoria del fondo in questione, salvo conguagli, utilizzando al riguardo la medesima ripartizione disposta con il predetto decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994; Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68; Visto il decreto n. 142516 del 16 maggio 1994, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, ai sensi dei commi 2 e 5 del predetto art. 20, al pagamento in favore della Cassa depositi e prestiti dell'annualita', pari a L. 60.277.646.387, dovuta al 30 giugno 1994 dalla regione Puglia per il mutuo decennale contratto con la stessa Cassa per il consolidamento di passivita' pregresse, a valere sulla quota annuale di fondo comune spettante alla medesima regione; Visto il decreto n. 155109 del 9 giugno 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 17 giugno 1994, con il quale e' stato provveduto alla ripartizione definitiva del fondo comune regionale relativo all'anno 1993; Considerato, pertanto, che puo' ora procedersi alla ripartizione definitiva del fondo comune regionale 1994, cosi' come determinato nell'ambito del sopra citato decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994; Visto l'allegato prospetto n. 1 da cui risulta (col. 10) la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo in questione, pari a complessive L. 3.661.524.800.000 (ad esclusione dell'accantonamento di L. 2.700.000.000 per il quale, come gia' innanzi evidenziato, occorrera' provvedere successivamente all'adozione dei relativi criteri di riparto di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990), in misura proporzionale alle quote alle stesse attribuite quale fondo comune 1993, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 2, della legge n. 538/1993; Visto l'allegato prospetto n. 2 in cui e' stata evidenziata (col. 4) la quota annuale netta spettante a ciascuna regione a titolo di fondo comune 1994, tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (col. 2), pari a complessive lire 531.771.982.000, cosi' come risulta dalle attestazioni dei presidenti delle giunte regionali gia' prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti, nonche', per quanto concerne la quota della regione Puglia (col. 3), dell'importo di L. 60.277.646.387 quale annualita' 1994 gia' rimborsata alla Cassa depositi e prestiti con il sopra citato decreto n. 142516 del 16 maggio 1994, a fronte del mutuo decennale contratto dalla medesima regione e da trattenere sulla quota di fondo comune regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 68/1993; Visto il successivo prospetto n. 3 nel quale sono state indicate (col. 1, 2, 3 e 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta (prospetto n. 2, col. 4); Visto, infine, il prospetto n. 4 in cui e' stata evidenziata (col. 4), tra l'altro, la quota del fondo comune 1994 relativa al terzo trimestre, cosi' come determinata nell'ambito del precedente prospetto n. 3, i conguagli relativi alla prima e seconda trimestralita' (col. 3) rispetto alle quote provvisoriamente erogate per lo stesso titolo con i sopra richiamati decreti n. 106435 del 28 gennaio 1994 e n. 135052 del 12 aprile 1994, nonche' le quote spettanti alle regioni quale terza trimestralita' (col. 5) tenuto conto dei conguagli di cui trattasi; Ravvisata la necessita' di dover provvedere alla ripartizione definitiva in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1994, pari a complessive L. 3.661.524.800.000, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' delle confluenze disposte dall'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 (ad eccezione dei fondi di cui al cap. 3031 sopra richiamato); Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, il quale presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa; Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad assegnare e ad erogare in favore delle medesime regioni l'importo complessivo di L. 767.000.000.000, secondo gli importi indicati alla col. 5 del prospetto n. 4 sopra richiamato, quale terza trimestralita' del fondo comune 1994, tenuto conto dei conguagli riferiti ai primi due trimestri dello stesso anno cosi' come evidenziati nella col. 3 dello stesso prospetto; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante del presente decreto.