IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita', in particolare l'art. 4, comma 7; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche relative alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993 (*) di attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; Considerato che l'art. 2, comma 32, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, dispone che entro i centocinquanta giorni successivi alla presentazione, da parte dell'azienda interessata, della domanda individuata al comma 1 del medesimo articolo, completa di allegati, la commissione provinciale prevista dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche invii alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' il verbale del sopralluogo effettuato e che tale verbale, notificato in copia all'azienda, consente a quell'ultima di iniziare l'attivita', purche' il parere sia favorevole, in attesa dell'emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; ------------ (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1993. Considerato che a tutt'oggi non risultano costituite tutte le commissioni provinciali sopra citate e quindi non sono state effettuate le previste ispezioni; Considerato che l'art. 20 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 individua il termine del 18 aprile 1994 come limite temporale massimo entro il quale e' consentita la fornitura di premiscele medicate ai titolari degli impianti di allevamento rispondenti ai requisiti individuati dallo stesso art. 20; Considerato pertanto che, stante l'attuale situazione, dal 19 aprile 1994 i titolari di impianti di allevamento rispondenti ai requisiti individuati dall'art. 20, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, non potrebbero piu' fornirsi di premiscele medicate, pur avendo inviato la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; Considerato che tale situazione si tradurrebbe, qualora dovesse verificarsi, in grave pregiudizio sanitario ed economico per gli impianti di allevamento che sarebbero privati della possibilita' di curare i propri animali; Ritenuto pertanto necessario prevedere per una sola volta la proroga del termine del 18 aprile 1994 esclusivamente al fine di consentire alle commissioni provinciali gia' richiamate, l'espletamento dei compiti definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 novembre 1993; Ritenuto inoltre necessario modificare parzialmente il disposto dell'art. 19 per esplicitarne piu' chiaramente il campo di applicazione; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 19 del decreto ministeriale citato in premessa e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Gli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile, gia' autorizzati per la produzione e il commercio entro la data del 4 marzo 1992 ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, possono essere denominati 'medicinali veterinari prefabbricati' fino al 31 dicembre 1996 alle seguenti condizioni: a) che alla loro denominazione sia aggiunta la specie o le specie animali alle quali sono destinati in base al decreto di autorizzazione e sia indicato in etichetta che sono utilizzabili esclusivamente 'in mangime liquido' o 'in acqua da bere' o 'in mangime liquido ed in acqua da bere'; b) che per gli integratori medicati di cui alla lettera a) gia' autorizzati per l'acqua da bere, la ditta titolare della registrazione invii comunicazione al Ministero della sanita' - direzione generale dei servizi veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la quale dichiari il cambio di denominazione di cui alla successiva lettera c), inviando copia delle etichette e degli stampati illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo; b-bis) che per gli altri integratori medicati di cui alla lettera a), la ditta titolare della registrazione invii al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione al cambio della denominazione di cui alla successiva lettera c), inviando copia delle etichette e degli stampati illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo; c) che le etichette e gli stampati illustrativi vengano modificati in modo da contenere la nuova denominazione, come previsto al punto a); la trasformazione della dicitura 'integratori medicati per mangimi' in 'medicinali veterinari prefabbricati'; la sigla 'PF' che precede il numero di registrazione gia' assegnato al prodotto; la dicitura, in caratteri evidenti, 'NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI'. Rimangono immodificate tutte le altre prescrizioni ed indicazioni previste nel decreto ministeriale di autorizzazione dell'integratore medicato; d) che non abbiano un nome di fantasia; e) che la posologia approvata rimanga invariata; f) che la ditta produttrice gia' autorizzata alla fabbricazione di integratori medicati per mangimi e la ditta titolare della registrazione, se diversa, presentino domanda di rinnovo delle rispettive autorizzazioni, entro i termini e secondo le modalita' di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. Contemporaneamente alla domanda di rinnovo, presentata entro iil 31 dicembre 1994, deve essere fornita la documentazione di tecnica farmaceutica relativa a ciascun prodotto, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni; g) che contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera b) la ditta produttrice dichiari di rinunciare ad apporre sulle etichette originali dell'integratore medicato eventualmente autorizzato sia per il mangime solido che per l'acqua da bere le indicazioni relative all'utilizzo in acqua da bere, eliminandone ogni riferimento e fornendo copia della nuova etichetta al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari. 2. Qualora gli integratori medicati di cui al comma 1 siano forniti di nome di fantasia, tale denominazione puo' essere mantenuta in via transitoria fino all'espletamento della procedura di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 3. I medicinali veterinari prefabbricati rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 possono essere somministrati in acqua da bere o in mangimi liquidi. 4. I prodotti per i quali venga presentata la comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono essere immessi in commercio dalla data di invio della relativa domanda, purche' siano in regola con le disposizioni dettate dal presente articolo e dalle altre norme di legge. 5. Le modifiche riguardanti la denominazione di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari prefabbricati ne' autorizzazione all'immissione in commercio di tali medicinali; tali autorizzazioni potranno essere concesse solo a seguito di esito favorevole delle procedure di rinnovo di cui al comma 1, lettera f). 6. I medicinali veterinari prefabbricati di cui al presente articolo, in quanto registrati come integratori medicati per mangimi ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, sono venduti con il rispetto delle procedure dettate dall'art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 7. A tutti gli integrati medicati autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969 si applica il disposto di cui al successivo art. 20".