IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione  della
direttiva  90/167/CEE  con  la  quale sono stabilite le condizioni di
preparazione, immissione sul mercato  ed  utilizzazione  dei  mangimi
medicati nella Comunita', in particolare l'art. 4, comma 7;
  Vista  la  legge  15  febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche
relative alla disciplina  della  preparazione  e  del  commercio  dei
mangimi;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione
delle direttive n. 81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n.  87/20/CEE  e  n.
90/676/CEE   relative   ai   medicinali   veterinari,   e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, attuazione  della
direttiva  90/44/CEE  che  modifica  la direttiva 79/373/CEE relativa
alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993  (*)  di  attuazione
della  direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni
di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei  mangimi
medicati nella Comunita';
  Considerato  che  l'art.  2,  comma 32, del decreto ministeriale 16
novembre 1993, dispone che entro i centocinquanta  giorni  successivi
alla  presentazione, da parte dell'azienda interessata, della domanda
individuata al comma 1 del medesimo articolo, completa  di  allegati,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  6  della  legge 15
febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche  invii  alla  Direzione
generale  dei  servizi  veterinari  del  Ministero  della  sanita' il
verbale del sopralluogo effettuato e che tale verbale, notificato  in
copia  all'azienda,  consente a quell'ultima di iniziare l'attivita',
purche' il parere  sia  favorevole,  in  attesa  dell'emanazione  del
decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanita' di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
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   (*)  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 278 del 26 novembre 1993.
   Considerato che a tutt'oggi  non  risultano  costituite  tutte  le
commissioni   provinciali  sopra  citate  e  quindi  non  sono  state
effettuate le previste ispezioni;
  Considerato che l'art. 20 del decreto ministeriale 16 novembre 1993
individua il termine del 18 aprile 1994 come limite temporale massimo
entro il quale e' consentita la fornitura di premiscele  medicate  ai
titolari  degli  impianti  di  allevamento  rispondenti  ai requisiti
individuati dallo stesso art. 20;
  Considerato pertanto  che,  stante  l'attuale  situazione,  dal  19
aprile  1994  i  titolari  di  impianti di allevamento rispondenti ai
requisiti individuati  dall'art.  20,  del  decreto  ministeriale  16
novembre  1993,  non potrebbero piu' fornirsi di premiscele medicate,
pur avendo inviato la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2,
commi 1 e 2, del medesimo decreto;
  Considerato  che  tale  situazione  si tradurrebbe, qualora dovesse
verificarsi, in grave pregiudizio  sanitario  ed  economico  per  gli
impianti  di  allevamento che sarebbero privati della possibilita' di
curare i propri animali;
  Ritenuto pertanto  necessario  prevedere  per  una  sola  volta  la
proroga  del  termine  del  18  aprile 1994 esclusivamente al fine di
consentire   alle   commissioni    provinciali    gia'    richiamate,
l'espletamento dei compiti definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 16 novembre 1993;
  Ritenuto  inoltre  necessario  modificare  parzialmente il disposto
dell'art.  19  per  esplicitarne  piu'  chiaramente   il   campo   di
applicazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  19  del  decreto  ministeriale  citato  in  premessa e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 19. - 1. Gli  integratori  medicati  liquidi  o  in  supporto
idrosolubile, gia' autorizzati per la produzione e il commercio entro
la  data  del 4 marzo 1992 ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto
1969, possono essere denominati 'medicinali veterinari prefabbricati'
fino al 31 dicembre 1996 alle seguenti condizioni:
    a) che alla loro denominazione sia aggiunta la specie o le specie
animali  alle  quali  sono  destinati   in   base   al   decreto   di
autorizzazione  e  sia  indicato  in  etichetta che sono utilizzabili
esclusivamente 'in mangime liquido'  o  'in  acqua  da  bere'  o  'in
mangime liquido ed in acqua da bere';
    b)  che  per gli integratori medicati di cui alla lettera a) gia'
autorizzati  per  l'acqua  da   bere,   la   ditta   titolare   della
registrazione  invii  comunicazione  al  Ministero  della  sanita'  -
direzione generale  dei  servizi  veterinari,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con la quale dichiari il
cambio  di  denominazione di cui alla successiva lettera c), inviando
copia  delle  etichette  e  degli  stampati  illustrativi  modificati
secondo il disposto del presente articolo;
   b-bis)  che per gli altri integratori medicati di cui alla lettera
a), la ditta titolare della registrazione invii  al  Ministero  della
sanita'  -  Direzione  generale dei servizi veterinari, entro novanta
giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  domanda  di
autorizzazione  al  cambio della denominazione di cui alla successiva
lettera  c),  inviando  copia  delle  etichette  e   degli   stampati
illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo;
    c)   che   le  etichette  e  gli  stampati  illustrativi  vengano
modificati in modo da contenere la nuova denominazione, come previsto
al punto a); la trasformazione della dicitura  'integratori  medicati
per  mangimi' in 'medicinali veterinari prefabbricati'; la sigla 'PF'
che precede il numero di registrazione gia' assegnato al prodotto; la
dicitura, in caratteri evidenti, 'NON MISCELARE IN  MANGIMI  SOLIDI'.
Rimangono  immodificate  tutte  le  altre prescrizioni ed indicazioni
previste nel decreto ministeriale di autorizzazione  dell'integratore
medicato;
    d) che non abbiano un nome di fantasia;
    e) che la posologia approvata rimanga invariata;
    f)  che  la ditta produttrice gia' autorizzata alla fabbricazione
di integratori  medicati  per  mangimi  e  la  ditta  titolare  della
registrazione,  se  diversa,  presentino  domanda  di  rinnovo  delle
rispettive autorizzazioni, entro i termini e secondo le modalita'  di
cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119. Contemporaneamente alla domanda di rinnovo, presentata entro iil
31  dicembre  1994,  deve essere fornita la documentazione di tecnica
farmaceutica relativa a ciascun prodotto, prevista  dall'art.  4  del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,   n.  119  e  successive
modificazioni;
    g) che contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera  b)
la   ditta  produttrice  dichiari  di  rinunciare  ad  apporre  sulle
etichette   originali   dell'integratore    medicato    eventualmente
autorizzato  sia  per  il  mangime  solido che per l'acqua da bere le
indicazioni relative all'utilizzo in acqua da bere, eliminandone ogni
riferimento e fornendo copia della nuova etichetta al Ministero della
sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari.
  2. Qualora gli integratori medicati di cui al comma 1 siano forniti
di nome di fantasia, tale denominazione puo' essere mantenuta in  via
transitoria fino all'espletamento della procedura di rinnovo ai sensi
dell'art.  37,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119.
   3. I medicinali veterinari prefabbricati rispondenti ai  requisiti
di  cui al comma 1 possono essere somministrati in acqua da bere o in
mangimi liquidi.
   4. I prodotti per i quali venga presentata la comunicazione di cui
al comma 1, lettera b), possono essere  immessi  in  commercio  dalla
data  di invio della relativa domanda, purche' siano in regola con le
disposizioni dettate dal presente articolo e  dalle  altre  norme  di
legge.
   5.  Le  modifiche  riguardanti la denominazione di cui al presente
articolo  non  costituiscono  autorizzazione  alla  fabbricazione  di
medicinali veterinari prefabbricati ne' autorizzazione all'immissione
in  commercio di tali medicinali; tali autorizzazioni potranno essere
concesse solo a  seguito  di  esito  favorevole  delle  procedure  di
rinnovo di cui al comma 1, lettera f).
   6.  I  medicinali  veterinari  prefabbricati  di  cui  al presente
articolo, in quanto registrati come integratori medicati per  mangimi
ai  sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, sono venduti con il
rispetto delle procedure  dettate  dall'art.  32,  comma  2,  secondo
periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.
   7. A tutti gli integrati medicati autorizzati ai sensi del decreto
ministeriale  4  agosto  1969  si  applica  il  disposto  di  cui  al
successivo art. 20".