AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 1 dicembre 1993, n. 24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati. 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. 3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 5. Il (( Ministro del tesoro, )) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, (( per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, )) ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, (( possono affidare, )) salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti (( iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge )) incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti. 6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. (( I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in societa' per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi. )) 7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure (( di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti )) conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonche' per l'utilizzo dei relativi proventi, (( che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti. )) (( 7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli )) (( articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, )) (( n. 356, e successive modificazioni. )) (( 7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della )) (( legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dai seguenti: "Ai )) (( fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 )) (( luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non )) (( costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento )) (( delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il )) (( trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo )) (( direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro )) (( per la diversificazione del rischio degli investimenti. La )) (( conformita' della delibera alla direttive e' accertata con )) (( decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal )) (( ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la )) (( conformita' si intende accertata". ))
Riferimenti normativi: - La legge 18 febbraio 1992, n. 149, reca: "Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli". - Il testo dell'art. 1382 del codice civile e' il seguente: "Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore. La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno". - La direttiva n. 92/50/CEE (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 209 del 24 luglio 1992. - Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), e' il seguente: "Art. 11 (Norme applicabili). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti. 2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". Per completezza, si riporta anche il testo dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, richiamato dall'art. 11 soprariportato, che e' il seguente: "1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine". - A seguito dell'abrogazione dei commi 4 e 5, il testo dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 356/1990 e' il seguente: "Art. 13 (Partecipazioni). - 1. L'acquisto o la cessione di azioni delle societa' conferitarie deve avvenire in conformita' a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente. 2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle societa' conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruita' del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto. 3. Le cessioni al pubblico di azioni delle societa' conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle societa', riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse e' soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro". - Gli articoli 19, 20 e 21 del citato D.Lgs. n. 356/1990, abrogati dal presente decreto, riguardavano rispettivamente la permanenza del controllo, l'omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. - Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 489/1993 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi), a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e il seguente: "Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e' successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformita' della delibera alle direttive e' accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformita' si intende accertata. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalita' diverse dalla copertura di perdite".