AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.    Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27  settembre  1993,  n.
389,  29  novembre  1993,  n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo
1994, n. 216". I DD.LL.  sopracitati, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n.  282 del 1 dicembre 1993, n. 24 del 31 gennaio 1994, n.
76 del 1 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
     Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie
                  dello Stato e degli enti pubblici
 
  1.  Le  vigenti  norme di legge e di regolamento sulla contabilita'
generale  dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni   delle
partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti pubblici in societa' per
azioni e ai conferimenti delle stesse societa'  partecipate,  nonche'
agli  atti  ed  alle  operazioni  complementari  e  strumentali  alle
medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita'  e  manleva
secondo la prassi dei mercati.
  2.  L'alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al comma 1 viene
effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata
dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  e  relativi  regolamenti
attuativi;  puo'  inoltre  essere  effettuata mediante cessione delle
azioni sulla base di trattative dirette con i  potenziali  acquirenti
ovvero  mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della
modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.
  3.  In  caso   di   cessione   mediante   trattativa   diretta   di
partecipazioni  in societa' controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e del bilancio e
della programmazione economica, ovvero, per le  societa'  controllate
indirettamente,  con  deliberazione  dell'organo  competente, possono
essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un
nucleo  stabile  di  azionisti  di  riferimento,  la  cessione  della
partecipazione    deve   essere   effettuata   invitando   potenziali
acquirenti,   che   presentino   requisiti   di   idonea    capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno,  da  inserire  nel contratto di cessione, di garantire,
mediante accordo fra i partecipanti al  nucleo  stabile,  determinate
condizioni  finanziarie,  economiche  e gestionali. Il contratto puo'
altresi'  prevedere,  per  un  periodo  determinato,  il  divieto  di
cessione  della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e
la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai  sensi
dell'articolo  1382  del  codice  civile.  Il contratto di cessione e
l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le  eventuali
modificazioni,  devono  essere  depositati,  entro  quindici  giorni,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui  circoscrizione
e'   stabilita  la  sede  sociale  della  societa'  e  devono  essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a  cura  della
societa' su due quotidiani a diffusione nazionale.
  4.  Nel  caso  in  cui  tra  i  partecipanti  al nucleo stabile sia
presente il Ministro del  tesoro,  questi  puo'  riservarsi,  per  un
periodo  da  indicare  nel contratto di cui al comma 3, il diritto di
prelazione nel caso di cessione della partecipazione.
  5. Il (( Ministro del tesoro, )) di concerto con  il  Ministro  del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  ((  per  quanto
concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti
pubblici per le loro partecipazioni, )) ai fini della predisposizione
ed  esecuzione  delle  operazioni  di  alienazione delle azioni delle
societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle  operazioni  di
conferimento,  ((  possono  affidare,  )) salvo quanto previsto dalla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa'  di
provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche'
a singoli professionisti (( iscritti da almeno cinque anni negli albi
previsti dalla legge )) incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza  operativa,  amministrazione di titoli di proprieta' dello
Stato e direzione delle operazioni di collocamento  con  facolta'  di
compiere   per   conto   dello   Stato   operazioni   strumentali   e
complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti
d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati
a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in
favore delle societa' di cui al comma 1 nei due  anni  precedenti  la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. I compensi e le
modalita'  di  pagamento  degli  incarichi  di  cui al presente comma
devono essere previamente stabiliti dalle parti.
  6. Gli  enti  pubblici  individuano  criteri  e  procedure  per  la
dismissione  delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con
le norme vigenti in materia di dismissioni  di  partecipazioni  dello
Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere
trasmessi  entro  sessanta  giorni  dalla  adozione  al Ministero del
bilancio e  della  programmazione  economica.  ((  I  proventi  delle
dismissioni  delle partecipazioni degli enti pubblici in societa' per
azioni  sono  destinati,   in   via   prioritaria,   alla   riduzione
dell'indebitamento finanziario degli enti stessi. ))
  7.  Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri
e procedure  ((  di  carattere  generale  per  le  dismissioni  delle
partecipazioni   deliberate   dagli   enti   ))   conferenti  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356,
tenendo  presenti  le  norme  vigenti in materia di dismissioni delle
partecipazioni dello  Stato,  nonche'  per  l'utilizzo  dei  relativi
proventi,   ((   che  devono  essere  impiegati  secondo  criteri  di
diversificazione del rischio degli investimenti. ))
((  7-bis.  Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli    ))
(( articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990,  ))
(( n. 356, e successive modificazioni.                             ))
((  7-ter.  Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della ))
(( legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dai seguenti: "Ai ))
(( fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 ))
(( luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non            ))
(( costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento     ))
(( delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il    ))
(( trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo        ))
(( direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro ))
(( per la diversificazione del rischio degli investimenti. La      ))
(( conformita' della delibera alla direttive e' accertata con      ))
(( decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal         ))
(( ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la      ))
(( conformita' si intende accertata".                              ))
 
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge 18 febbraio 1992, n. 149,  reca:  "Disciplina
          delle   offerte   pubbliche   di  vendita,  sottoscrizione,
          acquisto e scambio di titoli".
             - Il testo  dell'art.  1382  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.   1382  (Effetti  della  clausola  penale).  -  La
          clausola, con cui si conviene che, in caso  d'inadempimento
          o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
          a  una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
          risarcimento alla prestazione promessa,  se  non  e'  stata
          convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
             La  penale  e'  dovuta indipendentemente dalla prova del
          danno".
             - La direttiva n. 92/50/CEE (che coordina  le  procedure
          di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di servizi) e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 209 del 24 luglio 1992.
             -  Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n.
          356  (Disposizioni  per  la  ristrutturazione  e   per   la
          disciplina del gruppo creditizio), e' il seguente:
             "Art.  11  (Norme  applicabili).  -  1.  Gli enti di cui
          all'art.  1, comma 1, che hanno effettuato il  conferimento
          dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e
          dai loro statuti.
             2.  A  tali  enti,  che hanno piena capacita' di diritto
          pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi  le
          disposizioni  di  legge  relative  alle procedure di nomina
          degli organi amministrativi e di controllo".
             Per completezza, si riporta anche il testo dell'art.  1,
          comma  1,  del  medesimo  decreto,  richiamato dall'art. 11
          soprariportato, che e' il seguente: "1. Gli enti  creditizi
          pubblici  iscritti  all'albo  di  cui all'art. 29 del regio
          decreto-legge  12  marzo  1936,  n.   375,   e   successive
          modificazioni  e integrazioni, le casse comunali di credito
          agrario e i monti di credito su pegno di seconda  categoria
          che  non  raccolgono  risparmio  tra  il  pubblico  possono
          effettuare trasformazioni ovvero  fusioni  con  altri  enti
          creditizi  di  qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di
          successive   trasformazioni,   conferimenti   o    fusioni,
          risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore
          del  credito,  nel  rispetto della distinzione tra enti che
          raccolgono  il  risparmio  a  breve  termine  ed  enti  che
          raccolgono il risparmio a medio e lungo termine".
             -  A  seguito dell'abrogazione dei commi 4 e 5, il testo
          dell'art.  13 del citato D.Lgs. n. 356/1990 e' il seguente:
             "Art. 13 (Partecipazioni). - 1. L'acquisto o la cessione
          di azioni delle  societa'  conferitarie  deve  avvenire  in
          conformita'  a delibere del consiglio di amministrazione, o
          di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale,
          o altro organo equivalente.
             2. La delibera dell'ente che dispone  l'acquisto  ovvero
          la  cessione  di quote pari o superiori all'1 per cento del
          capitale  delle  societa'   conferitarie   deve   indicare,
          rispettivamente,  il  prezzo massimo e il prezzo minimo e i
          criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve
          essere trasmessa ad  una  societa'  di  revisione  iscritta
          all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruita'
          del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art.
          4, comma 2, del suddetto decreto.
             3.  Le  cessioni  al  pubblico  di azioni delle societa'
          conferitarie  devono  essere  effettuate  mediante  offerta
          pubblica  di vendita; possono essere liberamente effettuate
          le  cessioni  in  borsa  di  azioni  quotate   nel   limite
          complessivo  dell'1  per cento del capitale delle societa',
          riferito all'arco degli ultimi dodici mesi.  Il  ricorso  a
          procedure   diverse   e'  soggetto  ad  autorizzazione  del
          Ministro del tesoro".
             -  Gli  articoli  19,  20  e  21  del  citato  D.Lgs. n.
          356/1990,  abrogati  dal  presente  decreto,   riguardavano
          rispettivamente   la  permanenza  del  controllo,  l'omessa
          distribuzione    delle    azioni    in    mano    pubblica,
          l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1 della legge n.
          489/1993 (Proroga del termine di cui all'art. 7,  comma  6,
          della  legge  30  luglio 1990, n. 218, recante disposizioni
          per la ristrutturazione e la  integrazione  del  patrimonio
          degli  istituti  di  credito  di  diritto pubblico, nonche'
          altre norme  sugli  istituti  medesimi),  a  seguito  della
          modifica apportata dalla presente legge, e il seguente: "Ai
          fini  di  quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge
          30 luglio 1990, n. 218, e'  successive  modificazioni,  non
          costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento
          delle  azioni  ricevute a seguito dei conferimenti, qualora
          il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo
          direttive di carattere generale emanate  dal  Ministro  del
          tesoro   per   la   diversificazione   del   rischio  degli
          investimenti. La conformita' della delibera alle  direttive
          e'  accertata  con  decreto  del  Ministro del tesoro entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento  della  delibera   stessa;
          decorso  tale  termine la conformita' si intende accertata.
          Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto  da  un  ente
          commerciale,   la   eventuale  differenza  tra  i  proventi
          ricevuti a seguito  del  trasferimento  e  l'ultimo  valore
          fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere
          accantonata  in  una  speciale  riserva  che non concorre a
          formare il reddito dell'ente conferente fino a  quando  non
          sia  stata  distribuita o comunque utilizzata per finalita'
          diverse dalla copertura di perdite".