Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera d), e tenuto conto delle disposizioni del registro CEE n. 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre, 20, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ------------ Disciplinare di produzione del Marrone a indicazione geografica protetta "Marrone di Castel Del Rio" Art. 1. L'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. L'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" e' ottenuta da castagneti costituiti dalla specie "castanea sativa Mill.", rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale e' la seguente: "Marrone domestico", "Marrone nostrano", "Marrone di S. Michele". I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo "Marrone domestico". Art. 3. La zona di produzione del "Marrone di Castel del Rio" comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e Borgo Tassignano. Tale zona e' cosi' definita: comune di Castel del Rio per tutto il territorio posto in destra idraulica del torrente Sillaro; comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale; comune di Casalfiumanese per la parte del territorio comunale incuneata tra i comuni di Fontanelice e Castel del Rio e cosi' delimitata ad ovest: torrente Sillaro dall'uscita dal comune di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 "Sillaro" e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 "Mediana Montana", che segue fino al confine con il comune di Fontanelice; comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale cosi' delimitato: da confine con la provincia di Ravenna ed il comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi per esso fino alla gola del "Tramusasso" e seguire la mulattiera che passando per le Banzole giunge fino al confine con la provincia di Ravenna. Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del "Marrone di Castel del Rio", devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una densita' per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante. Sono da considerarsi idonei solo i castagneti di giacitura ed orientamento adatti situati ad una altitudine compresa tra 200 e 800 metri s.l.m . E' vietata ogni pratica di forzatura, ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva. La produzione unitaria massima consentita di "Marrone di Castel del Rio" e' fissata in q.li 15 di frutti per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione per ettaro di frutti, da utilizzare con indicazione geografica protetta, dovra' essere riportata ai suddetti limiti di produttivita' attraverso accurata cernita. Nell'ambito di questo limite la regione Emilia-Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente in via indicativa la produzione media unitaria del "Marrone di Castel del Rio" e la data di inizio delle operazioni di raccolta, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la "cura" in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche gia' acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del comune di Imola. La eventuale conservazione del "Marrone di Castel del Rio", al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed e' vietato l'uso di prodotti chimici. Art. 5. La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' di cui al precedente art. 4 e' accertata dalla regione Emilia-Romagna. Gli organi tecnici della regione Emilia-Romagna sono tenuti a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, l'idoneita' degli impianti, con particolare riferimento alla superficie interessata con relativi riferimenti catastali, l'esatta rispondenza varietale, il numero delle piante investite e quant'altro utile per il corretto utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio". I castagneti idonei alla produzione del "Marrone di Castel del Rio" saranno inseriti in apposito albo, tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione. Art. 6. Il "Marrone di Castel del Rio" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre; pezzatura medio-grossa (di norma non piu' di 90 frutti/kg); forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosita' tipica della specie, una faccia laterale tendezialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta; pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e piu' scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso e' facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore "camoscio" ed e' raramente rientrante nelle solcature principali del seme; il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature. Art. 7. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali. Il suddetto Ministero con proprio provvedimento puo' incaricare della vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Marrone di Castel del Rio" un consorzio volontario dei produttori il quale: a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% degli operatori del settore che rappresentino almeno il 51% della produzione del "Marrone di Castel del Rio"; b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio a parita' di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto; c) garantisca per la sua costituzione, nonche' per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato. La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Marrone di Castel del Rio", preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Emilia-Romagna, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c): elenco dei soci corredato da certificati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a); copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del consorzio; relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonche' sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza. Al consorzio e' affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" ed accertare altresi' che il simbolo identificativo sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel disciplinare di produzione. Il consorzio cui viene affidato l'incarico e' sottoposto al controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il suddetto Ministero puo' di propria iniziativa provvedere alla revoca di detto incarico; la revoca viene obbligatoriamente sancita in caso di insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico. Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza e' riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Art. 8. All'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "extra'" "fine", "selezionato", "superiore", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'immissione al consumo del "Marrone di Castel del Rio" deve avvenire in sacchetti di tessuto idoneo nelle confezioni da kg 1, 2, 5 e 10, dovra' recare il logo della denominazione rappresentato dal ponte degli Alidosi, stampato in verde su fondo bianco, conferimento al logo che figura all'allegato 1 del presente disciplinare. I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, puo' nel rispetto delle norme metrologiche internazionali, autorizzare confezioni di peso diverso da quelle stabilite nel presente disciplinare di produzione. Per il prodotto destinato a mercati ove e' in uso il sistema imperiale, puo' essere utilizzato il riferimento, per il confezionamento a quel sistema di misura. Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: "Marrone di Castel del Rio" e "Indicazione Geografica Protetta" oltre agli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione delle castagne contenute; peso lordo all'origine. Dovra' figurare inoltre la dizione "prodotto in Italia", per le partite destinate alla esportazione. Art. 9. Al consorzio di cui al precedente art. 7, cui e' affidato l'incarico di vigilanza sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" e' attribuito altresi' l'incarico di accertare che il simbolo della indicazione geografica, definito all'allegato 1, sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel presente disciplinare di produzione. Art. 10. Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione "Marrone di Castel del Rio" un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, e' punito a norma delle vigente leggi in materia di frodi e sofisticazioni.