Il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali,
esaminata la domanda intesa ad  ottenere  la  regolamentazione  della
indicazione  geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio  1977,  n.  616,  art.  77,  lettera  d), e tenuto conto delle
disposizioni del registro CEE n. 2081/92, esprime parere favorevole e
formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   suddetta
proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali - Direzione generale delle
politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via  XX  Settembre,
20,  00187  Roma,  entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
------------
        Disciplinare di produzione del Marrone a indicazione
           geografica protetta "Marrone di Castel Del Rio"
                               Art. 1.
   L'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del  Rio"  e'
riservata  ai  frutti  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   L'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del  Rio"  e'
ottenuta  da  castagneti  costituiti  dalla  specie  "castanea sativa
Mill.", rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale,
ai fini della identificazione  varietale  e'  la  seguente:  "Marrone
domestico", "Marrone nostrano", "Marrone di S. Michele".
   I   castagneti   di  nuovo  impianto  dovranno  essere  costituiti
esclusivamente dal biotipo "Marrone domestico".
                               Art. 3.
   La zona di produzione del "Marrone di Castel del Rio" comprende in
tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni  in  provincia  di
Bologna:  Castel  del  Rio,  Fontanelice,  Casal  Fiumanese  e  Borgo
Tassignano.
   Tale zona e' cosi' definita:
    comune di Castel del Rio per tutto il territorio posto in  destra
idraulica del torrente Sillaro;
    comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale;
    comune  di  Casalfiumanese  per  la parte del territorio comunale
incuneata tra i comuni di  Fontanelice  e  Castel  del  Rio  e  cosi'
delimitata  ad  ovest:  torrente  Sillaro  dall'uscita  dal comune di
Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi  seguendo
tale rio fino alla strada provinciale n. 22 "Sillaro" e per essa fino
al bivio con la strada provinciale n. 24 "Mediana Montana", che segue
fino al confine con il comune di Fontanelice;
    comune  di  Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale
cosi' delimitato: da confine con la provincia di Ravenna ed il comune
di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi  per  esso
fino  alla gola del "Tramusasso" e seguire la mulattiera che passando
per le Banzole giunge fino al confine con la provincia di Ravenna.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati  alla
produzione  del  "Marrone  di  Castel  del Rio", devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto  che
ne deriva, le specifiche caratteristiche.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una  densita'
per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante.
   Sono  da  considerarsi  idonei  solo  i castagneti di giacitura ed
orientamento adatti situati ad una altitudine compresa tra 200 e  800
metri s.l.m .
   E'  vietata  ogni  pratica  di forzatura, ogni somministrazione di
fertilizzanti di sintesi ed  il  ricorso  a  fitofarmaci  nella  fase
produttiva.
   La  produzione  unitaria  massima consentita di "Marrone di Castel
del Rio" e' fissata in q.li 15 di frutti per ettaro. Anche in  annate
eccezionalmente  favorevoli  la  produzione  per ettaro di frutti, da
utilizzare  con  indicazione  geografica  protetta,   dovra'   essere
riportata  ai  suddetti  limiti  di produttivita' attraverso accurata
cernita.
   Nell'ambito di questo limite  la  regione  Emilia-Romagna,  tenuto
conto  dell'andamento  stagionale  e  delle  condizioni ambientali di
coltivazione, fissa annualmente in via indicativa la produzione media
unitaria del "Marrone di Castel del Rio" e la data  di  inizio  delle
operazioni  di  raccolta,  sentito  il  parere  delle  organizzazioni
professionali e degli enti ed istituti interessati.
   Le operazioni di  cernita,  di  calibratura,  di  trattamento  dei
frutti  con  la  "cura"  in  acqua  fredda e/o calda, a seconda delle
tecniche gia'  acquisite  dalla  tradizione  locale,  debbono  essere
effettuate  nell'ambito  dei  comuni  di Castel del Rio, Fontanelice,
Casalfiumanese e  Borgo  Tossignano.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali  locali,  e'  consentito che tali operazioni
siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del  comune
di Imola.
   La  eventuale  conservazione  del  "Marrone di Castel del Rio", al
fine di dilazionare la commercializzazione,  deve  essere  effettuata
secondo  i  metodi  tradizionali  ed  e'  vietato  l'uso  di prodotti
chimici.
                               Art. 5.
   La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita'  di  cui  al
precedente art. 4 e' accertata dalla regione Emilia-Romagna.
   Gli  organi  tecnici  della  regione  Emilia-Romagna sono tenuti a
verificare,  attraverso  opportuni  sopralluoghi,  l'idoneita'  degli
impianti, con particolare riferimento alla superficie interessata con
relativi  riferimenti  catastali,  l'esatta rispondenza varietale, il
numero delle piante investite e quant'altro  utile  per  il  corretto
utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del
Rio".
   I  castagneti  idonei  alla  produzione del "Marrone di Castel del
Rio" saranno inseriti in apposito albo, tenuto, attivato,  aggiornato
e  pubblicato  dalla  camera  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Bologna. Copia di tale  albo  deve  essere  depositata
presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.
                               Art. 6.
   Il "Marrone di Castel del Rio" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore
a tre;
    pezzatura medio-grossa (di norma non piu' di 90 frutti/kg);
    forma  prevalentemente  ellissoidale,  apice poco pronunciato con
presenza di tomento,  terminante  con  residui  stilari  (torcia)  di
tomentosita'  tipica della specie, una faccia laterale tendezialmente
piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio)  di
forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare
sulle facce laterali, generalmente piatta;
    pericarpo  sottile  di  colore  bruno  rossiccio con striature in
senso meridiano, rilevate e piu' scure, in numero variabile da  25  a
30. Esso e' facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta
di  colore  "camoscio"  ed  e'  raramente  rientrante nelle solcature
principali del seme;
    il seme, di norma uno per frutto, si presenta  di  polpa  bianca,
croccante  e  di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di
solcature.
                                 Art. 7.
   La  vigilanza  per  l'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'unito  disciplinare  di  produzione e' svolta dal Ministero delle
risorse agricole alimentari e forestali.
   Il suddetto Ministero con proprio  provvedimento  puo'  incaricare
della  vigilanza  sulla  produzione  e  sul commercio del "Marrone di
Castel del Rio" un consorzio volontario dei produttori il quale:
     a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% degli operatori del
settore che rappresentino almeno il 51% della produzione del "Marrone
di Castel del Rio";
     b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni,
l'ammissione  al  consorzio  a  parita'  di  diritti,  di   qualsiasi
produttore,  singolo  o  associato,  e degli industriali del prodotto
suddetto;
     c) garantisca per la  sua  costituzione,  nonche'  per  i  mezzi
finanziari  di  cui  dispone,  un  efficace ed imparziale svolgimento
dell'incarico affidato.
   La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e
sul commercio  del  "Marrone  di  Castel  del  Rio",  preventivamente
pubblicata  nel  Bollettino della regione Emilia-Romagna, deve essere
avanzata dal legale rappresentante del consorzio al  Ministero  delle
risorse  agricole,  alimentari  e forestali, direzione generale delle
politiche agricole  ed  agroindustriali  nazionali,  corredata  dalla
seguente   documentazione   atta   a   comprovare  l'esistenza  delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c):
    elenco  dei  soci  corredato  da  certificati  della  camera   di
commercio,   industria,   artigianato   ed   agricoltura  di  Bologna
attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
    copie  autentiche  dell'atto  costitutivo  dello  statuto  e  del
regolamento del consorzio;
    relazione   sull'organizzazione  tecnica  ed  amministrativa  del
consorzio,  nonche'  sui  mezzi  finanziari  di   cui   dispone   per
l'espletamento dei compiti di vigilanza.
   Al  consorzio  e'  affidato  l'incarico  di  vigilare sul corretto
utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del
Rio" ed accertare altresi' che il simbolo identificativo sia  apposto
in  fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto
previsto nel disciplinare di produzione.
   Il  consorzio  cui  viene  affidato  l'incarico  e'  sottoposto al
controllo  del  Ministero  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali.   Il   suddetto   Ministero  puo'  di  propria  iniziativa
provvedere  alla  revoca  di  detto   incarico;   la   revoca   viene
obbligatoriamente  sancita  in  caso  di  insufficiente od irregolare
funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.
   Ai  funzionari  del  consorzio  incaricati  della   vigilanza   e'
riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
   Qualsiasi  modificazione  dello  statuto del consorzio deve essere
preventivamente  approvata  dal  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali.
                               Art. 8.
   All'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" e'
vietata  l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva
ivi  compresi   gli   aggettivi   "extra'"   "fine",   "selezionato",
"superiore", e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali  o  marchi  privati   purche'   non   abbiano
significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   L'immissione al consumo del  "Marrone  di  Castel  del  Rio"  deve
avvenire  in sacchetti di tessuto idoneo nelle confezioni da kg 1, 2,
5 e 10, dovra' recare il logo della denominazione  rappresentato  dal
ponte  degli Alidosi, stampato in verde su fondo bianco, conferimento
al logo che figura all'allegato 1 del presente disciplinare.
   I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale  da  impedire
l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.
   La  regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, puo' nel rispetto
delle norme metrologiche internazionali,  autorizzare  confezioni  di
peso  diverso  da  quelle  stabilite  nel  presente  disciplinare  di
produzione.
Per il prodotto  destinato  a  mercati  ove  e'  in  uso  il  sistema
imperiale,   puo'   essere   utilizzato   il   riferimento,   per  il
confezionamento a quel sistema di misura.
   Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in  caratteri  di
stampa delle medesime dimensioni, le diciture: "Marrone di Castel del
Rio"  e  "Indicazione Geografica Protetta" oltre agli estremi atti ad
individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo  del  confezionatore;
annata   di   produzione   delle   castagne   contenute;  peso  lordo
all'origine. Dovra' figurare inoltre la dizione "prodotto in Italia",
per le partite destinate alla esportazione.
                               Art. 9.
   Al consorzio  di  cui  al  precedente  art.  7,  cui  e'  affidato
l'incarico  di  vigilanza  sul  corretto  utilizzo  della indicazione
geografica  protetta  "Marrone  di  Castel  del  Rio"  e'  attribuito
altresi'  l'incarico  di  accertare  che il simbolo della indicazione
geografica,  definito  all'allegato  1,  sia  apposto  in   fase   di
confezionamento  del  prodotto  in maniera conforme a quanto previsto
nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 10.
   Chiunque produce, pone in vendita,  o  comunque  utilizza  per  la
trasformazione,  con  la denominazione "Marrone di Castel del Rio" un
prodotto che non risponda alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti
nel  presente  disciplinare  di  produzione,  e' punito a norma delle
vigente leggi in materia di frodi e sofisticazioni.