IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il  quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1994, con  il  quale  e'
stata  disposta  l'emissione  della  prima tranche dei certificati di
credito del Tesoro al portatore, della  durata  di  sette  anni,  con
godimento 1 agosto 1994.
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti  certificati
di credito del Tesoro;
  Tenuto  conto  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8
agosto 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 107.052 miliardi;
  Tenuto conto altresi' che l'emissione di una  seconda  tranche  dei
certificati  di  credito  del Tesoro disposta con il presente decreto
concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli   in   scadenza,   al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in  particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in  titoli  di  Stato",  individuati a termini del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
seconda tranche dei certificati di credito del  Tesoro  al  portatore
con  godimento  1  agosto  1994,  della  durata  di  sette anni, fino
all'importo massimo di nominali 1.500  milirdi,  di  cui  al  decreto
ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione  di  cui  al  successivo  art. 2, potra' essere disposta
l'emissione di una terza tranche dei certificati, da  assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi  articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento
supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e  il  10
per  cento  dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto da presente decreto,  restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 25 luglio 1994,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei certificati stessi.