IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1994, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1 agosto 1994. Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 agosto 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 107.052 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993; Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 agosto 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milirdi, di cui al decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse. In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potra' essere disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi. Per quanto non espressamente disposto da presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.