IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  lettera  c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge   finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da  ultimo,
dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 in virtu' del quale
il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento  anche  attraverso  l'emissione di titoli denominati in
ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme  contenute
nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  il  proprio  decreto in data 19 luglio 1994, con il quale e'
stata disposta l'emissione della prima tranche  dei  certificati  del
Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse annuo lordo del
7,50%, con godimento 26 luglio 1994 e scadenza 26 luglio 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti  certificati
del Tesoro denomitati in ECU;
  Tenuto  conto  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8
agosto 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 107.052 miliardi;
  Tenuto conto  altresi'  che  l'emissione  di  una  seconda  tranche
disposta  con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei
titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui  alla
citata legge n. 539/1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo   1981,   n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'  disposta
l'emissione di una seconda tranche dei  certificati  di  credito  del
Tesoro  denominati  in  ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), al
tasso d'interesse annuo lordo del  7,50%,  con  godimento  26  luglio
1994,  della  durata  di  cinque  anni,  fino  all'importo massimo di
nominali 800 milioni di ECU.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  19  luglio  1994,  citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.