IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  20 settembre 1993, con il quale e'
stato  proibito  l'uso  iniettivo  dei  siliconi   liquidi   (oli   e
sospensioni);
  Preso  atto  delle  difficolta'  sorte  nel settore della chirurgia
della retina;
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita' nella seduta  del
24  novembre  1993  ha  espresso il parere di modificare l'art. 1 del
succitato decreto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1993  relativo  al
divieto  dell'utilizzo  dei  siliconi  liquidi  per  uso  iniettivo e
disposizioni  concernenti  l'impianto  di  protesi  mammarie,   viene
modificato  come  segue:  "E'  proibito  l'uso iniettivo dei siliconi
liquidi (oli e sospensioni) tranne che in chirurgia vitreoretinica".
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 agosto 1994
                                                   Il Ministro: COSTA