Con   decreto   ministeriale   4   agosto   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Cooperativa  di  costruzioni,  con  sede in Modena, unita' di Modena,
uffici di Rovigo, Venezia e Verona, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 57 unita', a 25 ore medie settimanali nei confronti di 1
unita' ed a 20 ore medie settimanali nei confronti  di  30  unita'  a
fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a 321 lavoratori, per il
periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 4 agosto  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Cooperativa  di  costruzioni,  con  sede in Modena, unita' di Modena,
uffici di Rovigo, Venezia e Verona, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 57 unita', a 25 ore medie settimanali nei confronti di 1
unita' ed a 20 ore medie settimanali nei confronti  di  30  unita'  a
fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a 321 lavoratori, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  4   agosto   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare
Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita'  di  Legnano  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero
organico  aziendale  e  secondo  le modalita' riportate nell'allegato
accordo che fa parte integrante del presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14903 del 3 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 4 agosto  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  Immobiliare
Unione,  con  sede  in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero
organico aziendale e secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato
accordo  che  fa  parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14902 del 3 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  4   agosto   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galazzo
prefabbricati, con sede in Pisa e unita' di  Pisa,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:  un  orario  ridotto
nella misura del 62,50% con le seguenti modalita': da novembre 1993 a
gennaio 1994 sospensione a zero ore, da febbraio 1994 a novembre 1994
20  ore  medie  settimanali,  per  40  unita'  su  un  organico di 50
dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  4   agosto   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle sport,
con  sede in Padova, e unita' di Padova e Abano Terme (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 39 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di  18  unita'  ed  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  5  unita'  a  fronte  di un organico
complessivo pari a 55 unita', per il periodo dal 1 dicembre  1993  al
31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
17 giugno 1994, n. 15331.
   Con decreto ministeriale 4 agosto  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle sport,
con sede in Padova e unita' di Padova e Abano Terme (Padova),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38  ore  a:  29  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  18  unita'  ed a 20 ore medie
settimanali nei confronti  di  5  unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 55 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
17 giugno 1994, n. 15332.
   Con  decreto  ministeriale  4  agosto  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con
sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 27,30 ore medie
settimanali (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno dalle 7,00 alle
12,30 e secondo turno dalle 12,30 alle 18,00), nei  confronti  di  31
lavoratori,  su  un  organico  di 37 dipendenti, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
3 maggio 1994, n. 14815.
   Con decreto ministeriale 4 agosto  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita'
mensa c/o Imperial, con sede in Milano e  unita'  di  Milano,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a:  25,5  ore
settimanali  nei  confronti  di  3  lavoratori,  da  23  a  16,1  ore
settimanali nei confronti di 1 lavoratore,  da  19  ore  a  13,5  ore
settimanali  nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo
di 10 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14788 del 3 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  4  agosto  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita'
mensa  c/o  Imperial,  con  sede  in Milano e unita' di Milano, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 36 ore a: 29 ore
medie settimanali nei confronti  di  10  lavoratori  su  un  organico
complessivo  di 10 unita' secondo le modalita' indicate nell'allegato
verbale di accordo che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento, per il periodo dal 1 aprile 1994 all'11 luglio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  4  agosto  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galazzo
prefabbricati, con sede in Pisa e unita' di  Pisa,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:  un  orario  ridotto
nella misura del 62,50% con le seguenti modalita': da novembre 1993 a
gennaio 1994 sospensione a zero ore, da febbraio 1994 a novembre 1994
20  ore  medie  settimanali,  per  40  unita'  su  un  organico di 50
dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Alimer  industrie  alimentari, con sede in
Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 novembre 1993 al 15 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 agosto 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Promelco, con  sede  in  Colloredo  di  Monte
Albano,  localita'  Pradis  (Udine)  e  unita'  di Colloredo di Monte
Albano, localita' Pradis (Udine), e' prorogata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 30 giugno
1992 al 29 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 agosto 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Tardioli Amedea, con sede in Bucchianico (Chieti)  e
unita'  di  Bucchianico  (Chieti), e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dall'11  giugno
1994 al 10 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Davanzo Mogliano, con sede in San Dona' di
Piave (Venezia) e  unita'  di  Ferrara,  Mogliano  Veneto  (Treviso),
Monfalcone  (Gorizia) e Venezia, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11  febbraio
1994 al 10 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4  agosto   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con
sede in Abano Terme  (Padova)  e  unita'  di  Abano  Terme  (Padova),
Firenze  e  Roma,  per  il  periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno
1994.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4  agosto  1994  in  favore di ventuno
lavoratori dipendenti della S.p.a. La Prealpina tintoria torcitura di
Lurate Caccivio, con sede in Lurate Caccivo (Como),  occupati  presso
lo  stabilimento  di  Lurate  Caccivio  (Como),  per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale  ai  soli  sensi dell'art. 1, primo e secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 4 maggio 1993 al 3 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 4 agosto 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Merloni  elettrodomestici,  con  sede in Fabriano (Ancona),
unita' di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di
Gricignano (Caserta) e Teverola  (Caserta),  per  il  periodo  dal  7
agosto 1993 al 6 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza
7 agosto 1993;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Nuova  Saip,  con  sede  in  Terni, unita' di Terni, per il
periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza
7 giugno 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
17 febbraio 1993, n. 13916/7;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  7  giugno 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Nuova  Saip,  con  sede  in  Terni, unita' di Terni, per il
periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza
7 dicembre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
8 luglio 1994, n. 15523/2;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
dicembre 1993  con  effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Itel,  con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unita'
di Potenza, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.