IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  30  luglio  1990, n. 218, recante disposizioni in
materia  di  ristrutturazione  ed  integrazione  patrimoniale   degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono  state  emanate  disposizioni  per  la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992,  n.  481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che  hanno  effettuato  il  conferimento  dell'azienda  bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
  Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede  in
Pisa;
  Vista  la  delibera del 13 giugno 1994 con la quale il consiglio di
amministrazione  del  predetto  Ente,  con   il   parere   favorevole
dell'assemblea  dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3,
6, 7, 10, 11, 18, 19, 24 e 25  nonche'  l'inserimento  dell'art.  32,
disposizioni transitorie, nello statuto;
  Ritenuto l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
  Sono  approvate  le  modifiche apportate agli articoli 3, 6, 7, 10,
11, 18, 19, 24 e 25 nonche' l'inserimento dell'art. 32  (Disposizioni
transitorie)  nello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con
sede in  Pisa,  di  cui  all'allegato  testo  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 agosto 1994
                                                    Il Ministro: DINI