IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463; Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270; Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326; Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, che prescrive la rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive in modo da assicurare una diversa distribuzione tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto dell'evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica; Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, che trasferisce ai provveditori agli studi la competenza per la definizioni degli organici; Visto l'art. 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, che dispone l'abrogazione di ogni disposizione relativa alla determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola elementare; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35; Visto l'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca nuove disposizioni per la rideterminazione degli organici del personale della scuola, modifcando e integrando anche i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive, fissati dal predetto art. 4 del decreto legislativo n. 35/1993; Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 132, concernente disposizioni attuative della legge n. 537 sopracitata; Ritenuta la necessita' di impartire disposizioni per la ripartizione, tra le materie di insegnamento previste negli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei posti delle dotazioni organiche provinciali istituiti con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale n. 132; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. 1. Le dotazioni provinciali previste dalle tabelle allegate al decreto interministeriale n. 132 del 15 aprile 1994, concernente disposizioni sulla determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, comprendono le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e all'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. 2. Le dotazioni provinciali di personale docente da utilizzare per le finalita' indicate dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 132 sopra citato sono determinate per differenza tra la dotazione complessiva ivi prevista, per ciascun grado di scuole in ogni provincia, e le cattedre e i posti istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, dello stesso decreto.