IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;
  Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
  Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;
  Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Visto l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito
nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, che prescrive la rideterminazione
delle dotazioni  organiche  aggiuntive  in  modo  da  assicurare  una
diversa  distribuzione  tra  i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto
conto dell'evoluzione demografica e dello sviluppo della  popolazione
scolastica;
  Visto  il  decreto-legge  6 novembre 1989, n. 357, convertito nella
legge 27 dicembre 1989, n. 417, che trasferisce ai provveditori  agli
studi la competenza per la definizioni degli organici;
  Visto  l'art.  15  della  legge  5 giugno 1990, n. 148, che dispone
l'abrogazione di ogni disposizione relativa alla determinazione delle
dotazioni organiche aggiuntive della scuola elementare;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;
  Visto l'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
reca nuove disposizioni per la rideterminazione  degli  organici  del
personale  della  scuola, modifcando e integrando anche i criteri per
la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive,  fissati  dal
predetto art. 4 del decreto legislativo n. 35/1993;
  Visto   il  decreto  interministeriale  15  aprile  1994,  n.  132,
concernente disposizioni attuative della legge n. 537 sopracitata;
  Ritenuta  la  necessita'   di   impartire   disposizioni   per   la
ripartizione,  tra le materie di insegnamento previste negli istituti
e  scuole  di  istruzione  secondaria,  dei  posti  delle   dotazioni
organiche  provinciali  istituiti  con  l'art. 3 del suddetto decreto
interministeriale n. 132;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le dotazioni provinciali  previste  dalle  tabelle  allegate  al
decreto  interministeriale  n.  132  del  15 aprile 1994, concernente
disposizioni sulla  determinazione  degli  organici  delle  scuole  e
istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, comprendono le
dotazioni  organiche  aggiuntive  di  cui  all'art. 13 della legge 20
maggio 1982, n. 270, e all'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 35.
  2. Le dotazioni provinciali di personale docente da utilizzare  per
le  finalita'  indicate  dall'art. 3 del decreto interministeriale n.
132 sopra citato sono determinate per  differenza  tra  la  dotazione
complessiva  ivi  prevista,  per  ciascun  grado  di  scuole  in ogni
provincia, e le cattedre e i posti istituiti ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1 e 2, dello stesso decreto.