IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme
per  l'edilizia  residenziale  ed,   in   particolare,   l'art.   26,
riguardante il settore dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive     modificazioni     e     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto il decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge  2  dicembre  1972,  n.  734,  recante
provvidenze a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricettivita' alberghiera e
turistica e l'art. 109, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  dicembre 1993, con il quale la
commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 e' stata fissata:
   nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio;
    nella misura  dell'1,45%  per  le  operazioni  di  mutuo  di  cui
all'art.  46,  comma  6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che,  per  il  bimestre  settembre-ottobre 1994, il costo medio della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 9,55%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 9,55% per il bimestre settembre-ottobre 1994.
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito e' pari:
    a)  allo  0,95%  per i contratti condizionati stipulati nel corso
dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello  stesso  anno,
relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;
    b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994
e relativi a contratti condizionati  stipulati  entro  il  30  giugno
1988;
    d)   all'1,45%   per  le  operazioni  di  mutuo  ricadenti  nella
disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 10,50% per le operazioni di cui al punto a);
   2) all'11,00% per le operazioni di cui al punto b);
   3) all'11,30% per le operazioni di cui al punto c);
   4) all'11,00% per le operazioni di cui al punto d).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 agosto 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO