IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,
n.  902,  recante  norme  per  la disciplina del credito agevolato al
settore industriale e la  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  recante
provvedimenti  per  il  coordinamento  della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per  le
operazioni   di   credito   agevolato   a   favore  delle  iniziative
commerciali;
  Vista la legge 1 dicembre 1971,  n.  1101,  recante  norme  per  la
ristrutturazione,  riorganizzazione  e riconversione dell'industria e
dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge  8  agosto  1972,  n.
464,  che  estende  anche  alle imprese non tessili le provvidenze di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n.  1101;
  Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n.  416  e  25
febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata
ed   integrata  dalla  legge  31  marzo  1964,  n.  357,  concernente
provvidenze a favore  delle  zone  sinistrate  dalla  catastrofe  del
Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del
31  marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile
1977, come risultano modificati dai  decreti  del  5  giugno  1981  e
dell'8  agosto  1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento   da  applicare  alle  operazioni  di  credito  agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del  7  dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  13  dicembre 1993, con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste
dalle leggi sopracitate e' stata  fissata,  per  l'anno  1994,  nella
misura dell'1 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  30  luglio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  180  del  3  agosto
1994,  con il quale e' stato fissato nella misura del 10,70 per cento
il tasso di riferimento per il mese di agosto 1994;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  mese  di
settembre 1994, ha reso noto che il costo medio della  provvista  dei
fondi e' pari al 9,95 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie  previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 9,95
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il  mese  di  settembre
1994 e' pari al 10,95 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 agosto 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO