IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti  in data 25 luglio e 9 agosto 1994, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle  prime  tre  tranches  dei
buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di una quarta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
agosto 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 112.028 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che  l'emissione di una quarta tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente   decreto
concorre,   al   netto   dell'importo  dei  titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge  n.
539/1993;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a  termini  del  medesimo  articolo,
hanno  accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quarta tranche dei  buoni  del
Tesoro  poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1999, per un importo di lire
2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
prevista  dal  decreto 25 luglio 1994 recante l'emissione della prima
tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni
anno.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto 24 febbraio  1994,  citato
nelle  premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al
successivo art. 2, potra' essere disposta l'emissione di  una  quinta
tranche dei buoni, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli
di  Stato"  con  le  modalita'  di  cui ai successivi articoli 3 e 4.
Ritenendo opportuno che tale collocamento  supplementare  corrisponda
ad  un  ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di
cui  al  primo  comma,  il  medesimo  ammontare   viene   determinato
nell'importo massimo di lire 250 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 25 luglio 1994,  recante  l'emissione  della
prima  tranche  dei  buoni  stessi, ed, in particolare, quelle di cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego di titoli nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 settembre 1994
e  termineranno  il  giorno precedente la data di iscrizione nel Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.