IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo  per  il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista   la  legge  10  maggio  1976,  n.  352,  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
268 del 28 aprile 1975;
  Vista la legge di  bilancio  n.  539  del  24  dicembre  1993,  per
l'esercizio   1994,  che  reca  lo  stanziamento  di  lire  1,005.004
miliardi, sul cap. 7081 per le finalita'  ex  art.  15,  lettera  c),
della legge n. 352/76;
 Vista  la  delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al
1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera
c), della sopracitata legge n. 352/76;
  Considerato che il soppresso CIPAA ed il  CIPE  hanno  riconfermato
annualmente  le  quote  gia'  attribuite alle regioni e alle province
autonome di Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita'  dei  limiti
d'impegno  dal  1976  al  1980,  non  ritenendo necessario rivedere i
criteri di riparto ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  17  della
richiamata legge n. 352/76;
  Considerato,   altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore
dell'art. 33 del regolamento CEE n.  797/85  del  Consiglio,  del  12
marzo  1985,  vanno  trasferite  le  annualita' alle sole regioni che
hanno concesso il concorso nel pagamento  agli  interessi  sui  mutui
definitivi,   ovvero  abbiano  rilasciato  nulla  osta  entro  il  30
settembre 1985;
  Atteso, quindi, che le somme da  trasferire  alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, hanno come riferimento le
annualita' gia' assegnate prima della data del 30 settembre  1985  e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
riconfermare quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno
dal 1976 al 1980;
  Ritenuto,  infine,  di  dover  impegnare  le  annualita' o parziali
annualita' 1994, a favore delle sole regioni e le  province  autonome
che   risulta  abbiano  provveduto  a  certificare  il  concorso  nel
pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori  agricoli,
entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 1.005.003.945, e' impegnata, a titolo di
annualita'  o  parziali  annualita' 1994, dei limiti d'impegno di cui
all'art. 15, lettera c), della  legge  n.  352/76,  come  di  seguito
indicato:
Regioni interessate e province autonome             Importi (in lire)
                    -                                        -
Bolzano                                                  7.144.030
Piemonte                                               317.584.495
Toscana                                                223.486.365
Umbria                                                   6.431.400
Emilia-Romagna                                         133.494.655
Liguria                                                 18.874.230
Friuli-Venezia Giulia                                    3.678.880
Veneto                                                 294.309.880
                                                    ______________
                                         Totale. . . 1.005.003.945