Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulat Italia, con sede in Lacedonia (Avellino) e unita' di Lacedonia (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995. La proroga di cui al predetto comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio edizioni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994. Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edisport editoriale, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 9 agosto 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti prodotti industriali (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Sanyo S.p.a. dal 22 dicembre 1992 Olivetti fax (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnost-Mael (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Teknecomp (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia' (Vercelli), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Aros sud (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Circuiti stampati Italia dal 31 dicembre 1993 Zincocelere (S.r.l.), con sede in Cavaglia' (Vercelli) e unita' di Cavaglia' (Vercelli), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Circuiti stampati Italia dal 31 dicembre 1993 Zincocelere (S.r.l.), con sede in Cavaglia' (Vercelli) e unita' di Cavaglia' (Vercelli), per il periodo dal 31 dicembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 31 dicembre 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Diaspron sud (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Microfusione italiana (Gruppo Olivetti), con sede in Pieve Emanuele (Milano) e unita' di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Modinform (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Modinform (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 31 dicembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 31 dicembre 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri vari in provincia di Messina, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1993 al 23 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manganaro costruzioni generali, con sede in Messina e cantieri vari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1993 al 23 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 70 lavoratori degli 80 in organico, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 70 lavoratori degli 80 in organico, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetreria lancianese, con sede in Lanciano (Chieti), unita' in Lanciano (Chieti) e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1994 al 15 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.