Con  decreto  ministeriale  5 agosto 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mulat  Italia,  con  sede   in   Lacedonia
(Avellino)   e  unita'  di  Lacedonia  (Avellino),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.
   La  proroga  di  cui al predetto comma, non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  5  agosto  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lancio
edizioni,  con  sede  in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15
novembre 1993 al 14 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  5  agosto  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Edisport
editoriale, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal
23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 9 agosto 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e  unita'
nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti  prodotti industriali (Gruppo Olivetti), con sede
in Marcianise (Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per
il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con  decorrenza  2
settembre 1993;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti  Sanyo  S.p.a.  dal 22 dicembre 1992 Olivetti fax
(Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con  decorrenza  2
settembre 1993;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tecnost-Mael (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea  (Torino)
e  unita' di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con  decorrenza  2
settembre 1993;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Teknecomp (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea  (Torino)  e
unita'  di  Cavaglia' (Vercelli), per il periodo dal 2 settembre 1993
al 30 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con  decorrenza  2
settembre 1993;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Aros sud (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina  (Roma)  e
unita'  di  Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con  decorrenza  2
settembre 1993;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Circuiti stampati Italia dal 31 dicembre  1993  Zincocelere
(S.r.l.),  con  sede  in  Cavaglia'  (Vercelli) e unita' di Cavaglia'
(Vercelli), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con  decorrenza  2
settembre 1993;
    8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Circuiti  stampati Italia dal 31 dicembre 1993 Zincocelere
(S.r.l.), con sede in Cavaglia'  (Vercelli)  e  unita'  di  Cavaglia'
(Vercelli), per il periodo dal 31 dicembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 31
dicembre 1993;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Diaspron  sud  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in Pozzuoli
(Napoli) e  unita'  di  Pozzuoli  (Napoli),  per  il  periodo  dal  2
settembre 1993 al 30 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Manifattura Valle dell'Orco (Gruppo Olivetti), con sede in
Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per  il  periodo  dal  2
settembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Microfusione italiana (Gruppo Olivetti), con sede in Pieve
Emanuele (Milano) e unita' di S. Maurizio Canavese (Torino),  per  il
periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Modinform  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Marcianise
(Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta),  per  il  periodo  dal  2
settembre 1993 al 30 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza
2 settembre 1993;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Modinform  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in   Marcianise
(Caserta)  e  unita'  di  Marcianise (Caserta), per il periodo dal 31
dicembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza
31 dicembre 1993;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nord  Elettronica  (Gruppo  Olivetti),  con sede in Altare
(Savona) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2  settembre
1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza
2 settembre 1993;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Olivetti  Office  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Ivrea
(Torino)  e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre
1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza
2 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri
vari  in  provincia  di Messina, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  24  dicembre
1993 al 23 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  9 agosto 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta Manganaro costruzioni generali,  con  sede  in
Messina  e  cantieri  vari,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  24  dicembre
1993 al 23 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 agosto  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Alfa,  con
sede  in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali per 70 lavoratori degli 80 in organico,  per  il  periodo
dal 1 marzo 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9  agosto  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con
sede in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali  per  70  lavoratori degli 80 in organico, per il periodo
dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Vetreria  lancianese, con sede in Lanciano
(Chieti), unita' in Lanciano  (Chieti)  e  Roma,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 aprile 1994 al 15 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.